CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35978/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Trieste ha confermato la sentenza del Tribunale di Udine del 10 settembre 2018 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di minaccia e, escluse le circostanze attenuanti generiche, l'aveva condannato alla pena di giustizia; - che il primo motivo di ricorso dell'imputato, che lamenta vizi di motivazione circa l'affermazione di responsabilità per il reato in contestazione e l'erronea applicazione della legge in ordine alla validità e sussistenza della prova, è inammissibile in quanto volto a invocare una rivalutazione delle fonti probatorie non consentita in questa sede di legittimità e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; - che il secondo motivo di ricorso, che lamenta l'erronea applicazione della legge e il vizio della motivazione, è manifestamente infondato poiché è inerente a violazioni di norme processuali palesemente smentite dagli atti processuali, in quanto il riconoscimento fotografico dell'imputato ha avuto luogo nel corso dell'udienza; - che il terzo motivo, con il quale l'imputato denunzia la mancata assunzione di una prova decisiva quando la parte ne abbia fatto richiesta, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto prospetta deduzioni caratterizzate da estrema genericità e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, non indicando, difatti, per quale ragione l'assunzione della deposizione del teste indicato costituirebbe una prova decisiva; - che il quarto motivo di ricorso, con cui il ricorrente si duole dell'erronea applicazione della legge in relazione agli artt. 612 e 339 cod. pen., è inammissibile poiché costituito da mere doglianze in punto di fatto; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d