CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 36148/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Visti i ricorsi proposti da Michele, Giovanni e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha riconosciuto il beneficio della sospensione condizionale della pena a [OSCURATO:PERSONA], confermando nel resto. 2. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si invoca la maturazione della prescrizione per i fatti di cui al capo A), è manifestamente infondato, non essendo decorso il termine in questione nel corso del giudizio di appello, considerato il periodo complessivo di sospensione, pari a giorni 239, che sposta in avanti il termine, sino al 4.10.2022 e, dunque, in epoca successiva alla sentenza della Corte d'Appello. Ed è noto che l'inammissibilità del ricorso non consente di rilevare la prescrizione intervenuta nelle more del giudizio di cassazione (cfr. Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, dep. 2001, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266; Sez. U, n. 21 del 11/11/1994, dep. 1995, Cresci, Rv. 199903; Sez. U, n. 23428 del 22/3/2005, Bracale, Rv. 231164; Sez. U, n. 33542 del 27/6/2001, Cavalera, Rv. 219531). Il più recente arresto espressamente determinatosi sul tema, Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818, ha analizzato funditus la questione, concludendo nel senso che l'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare d'ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609 comma secondo, cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione maturata in data successiva alla sentenza d'appello così come in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello, ma non rilevata né eccepita in quella sede e neppure dedotta con i motivi di ricorso; 3. Considerato che il secondo motivo, con cui si censura il vizio motivazionale per contraddittorietà nella ricostruzione e nell'apprezzamento delle 1:estimonianze a carico, articola doglianze in fatto, volte ad una inammissibile e più favorevole rivalutazione del compendio probatorio. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, Sentenza n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944). Sul punto, la Corte territoriale ha adeguatamente motivato in ordine al proprio convincimento, evidenziando la convergenza del narrato dei testi Paro e Fraschini, oltre ad aver giustificato la valutazione frazionata della testimonianza del Warrache; 4. Rilevato che il terzo motivo, con cui si denuncia la ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'arma ex art. 585 c.p., è inammissibile, siccome proposto per la prima volta in sede di legittimità, oltre che manifestamente infondato. 5. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co