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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 33905/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

07/2026 Corte appello di Milanovisti gli atti, letti il provvedimento impugnato e il ricorso del condannato;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].Ricorso trattato de planoRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l’ordinanza di cui in epigrafe che hadichiarato inammissibile la richiesta di revisione dallo stesso avanzata in qualità dicondannato nell’ambito dei procedimenti penali nella stessa indicati.Il ricorrente, richiamando le ragioni poste a fondamento della richiestaavanzata alla Corte di appello, chiede l’annullamento del provvedimentoimpugnato.2.

Tanto premesso, osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile poichéproposto dall'imputato personalmente, anziché avvalendosi di difensore iscrittonell'albo speciale ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen.3.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese delprocedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità – della somma di € 3.000,00 a favore della Cassa delleammende, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Roma, li 10 settembre 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteGiovanni [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
07/2026 Corte appello di Milanovisti gli atti, letti il provvedimento impugnato e il ricorso del condannato;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].Ricorso trattato de planoRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l’ordinanza di cui in epigrafe che hadichiarato inammissibile la richiesta di revisione dallo stesso avanzata in qualità dicondannato nell’ambito dei procedimenti penali nella stessa indicati.Il ricorrente, richiamando le ragioni poste a fondamento della richiestaavanzata alla Corte di appello, chiede l’annullamento del provvedimentoimpugnato.2. Tanto premesso, osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile poichéproposto dall'imputato personalmente, anziché avvalendosi di difensore iscrittonell'albo speciale ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen.3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese delprocedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità – della somma di € 3.000,00 a favore della Cassa delleammende, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Roma, li 10 settembre 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteGiovanni [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 33905/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris