CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 03748/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 255 2 4 /201 8 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat o e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] cenzo Operamolla ( PEC: vincenzo.operamolla@pec.ordi- neavvocatitrani.it) ed elettivamente domiciliato in Roma pressola Cancelleria della Corte di cassazione ; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale delloStato, domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12 ; –controricorrente – Oggetto:II.DD.IVA – costi –detrazioneimposta avversola sentenza n. 344 / 3 / 20 1 8 della [OSCURATO:PERSONA]- butaria Regionale del la Puglia depositata il 5 . 2 .20 1 8 , non notificata. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 12 di- cembre2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: [OSCURATO:PERSONA] della Puglia acco- glieval’appello proposto da ll’Agenzia dell e Entrate avverso lasentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Bari n.2185/9/2015 con la quale era stat o parzialmente accolto il ricors o introduttiv o propost o da [OSCURATO:PERSONA], eser- cente attività di commercio al dettaglio - tabacchiere, av- versol’avviso di accertamento recant e riprese per II.DD. e IVArelative all’ ann o di imposta 2009 . Nellasentenza impugnata si legge che l’Agenzia, a seguito delcontrollo della documentazione prodotta, ha ritenuto in- debitamentededotti i seguenti costi: 1) euro 4.120,72, per non inerenza, ai sensi dell'art. 109del TUIR, non avendo il ricorrente fornito elementi tali da comprovare che gli stessi siano stati impiegati nella direttamanutenzione di beni strumentali; 2) euro16.946,76 oltre IVA, perché componenti nega- tividi reddito privi del requisito di competenza, di certezza e determinabilità in quanto non sufficientemente docu- mentati; 3) euro 14.500,00 oltre IVA relativi a fatture emesse dallaAssociazione [OSCURATO:PERSONA]- i' nonorba per prestazione pubblicitaria - stagione agoni- stica2008/2009, in quanto tali fatture erano state conta- bilizzatedalla ASD; 4) euro 9.196,00 oltre IVA , quale differenza tra l'im- porto complessivo delle spese indicate e l'importo delle spesedocumentate dal ricorrente. Sulla base di tali rilievi , ai sensi dell'art. 39, comma 1, d.P.R. 600/73, veniva ri determinato il reddito d'impresa e le conseguenti riprese ad imposizione oggetto dell’avviso impugnato. Il giudice di prime cure acco glieva parzialmente il ricorso introduttivo,riconoscendo la fondatezza dell'accertamento soloin ordine alle spese non documentate di e uro 9.196,00 oltre IVA in quanto lo stesso contribuente aveva ricono- sciuto la commissione di un errore di contabilizzazione a riguardo. Il giudice d’appello accoglieva l’appello dell’Am- ministrazionefinanziaria sui capi di soccombenza in primo grado. Avversotale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione ilcontribuente, affidato a due motiv i che illustra con con- clusioniscritte, rectius memoria ex art.380 bis.1 cod. proc. civ.,cui replic a l’Agenzia con controricorso . Consideratoche: 1.Con il primo motivo di ricorso, in relazione a ll’art. 360, comma 1, n. 4 ), cod. proc. civ., viene dedotta la nullità della sentenza per violazione degli artt . 132 , n. 4, cod. proc.civ., e 36, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992 perché la motivazione della sentenza si risolve nell’acritica condivi- sione del gravame , mediante il rinvio per relationem alle argomentazioni dello stesso gravame pretermettendo del tuttol’indicazione degli elementi da cui avrebbero tratto il proprioconvincimento. 2.Il motivo è infondato. 2.1.Nel processo civile e in quello tributario, la sentenza la cuimotivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto diparte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudi- ziari),senza niente aggiungervi, non ̀ nulla qualora le ra- gionidella decisione siano, in ogni caso, attribuibili all’or- gano giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo,atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non pu ̀ ritenersi, diper s ́ , sintomatica di un difetto d’imparzialit ̀ del giu- dice, al quale non ̀ imposta l’originalit ̀ n ́ dei contenuti ń delle modalit ̀ espositive (Cass., SS.UU., sent. n. 642/ 2015; conformi Cass. Sez. 6 - 2, ordinanza n. 22562 del07/11/2016, Cass. Sez. 5, ordinanza n. 29028 del06/10/2022). 2.2.Ciò premesso, la decisione impugnata alle pagg.3 e 4 dellasentenza è anche motivata per ciascuna ripresa attra- versoun percorso argomentativo dedicato dal giudice con specifici accertamenti fattuali e valutazioni del quadro istruttorio.D unque, la motivazione della CTR non è affatto perrelationem, peraltro ad un atto (l’appello dell’Agenzia) neppure riprodotto nel ricorso ai fini della necessaria spe- cificitàdella censura . 3. Con il secondo motivo il ricor rente , in relazione a ll’art. 360,comma 1, n. 3 ), cod. proc. civ., prospetta la v iolazione e falsa applicazione degli artt. 108 e 109 TUIR, 90 della Leggen°289/2002 e 2697 cod. civ. per aver il giudice d’ap- pelloritenuto che i costi contestati fossero indeducibili. 4.Il motivo è inammissibile.4.1.Anzitutto, deve ribadirsi che i n tema di ricorso per cas- sazione,il vizio di violazione di legge consiste in un'erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge impli- cando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione dellafattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censuraè possibile, in sede di legitt imità, attraverso il vizio dimotivazione ( ex multis , Cass. n. 26110 del 2015) . 4.2.Inoltre, nell'ambito del sindacato di legittimità , non è conferitoil potere di riesaminare e valutare il merito della causa,ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valuta- zionefatta dal giudice di merito, cui resta riservato di indi- viduare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza escegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute ido- neea dimostrare i fatti in discussione (Cass. 7 aprile 2017 n.9097). 4.3. Orbene, il ricorrente non si confronta specificamente coni singoli capi della sentenza impugnata che hanno ar- gomentato con riferimento ai costi, valutando le prove e compiendo accertamenti fattuali precisi alle pagg.3 e 4 delladecisione. 4.3.1. A d es. , con riferimento alla ripresa 1 ) di costi am- montanti ad euro 4.120,72, per non inerenza , ai sensi dell'art.109 del TUIR , non avendo il ricorrente forni to ele- mentitali da comprovare che gli stessi siano stati impiegati nella diretta manutenzione di beni strumentali , a pag.3 della sentenza si legge, tra l’altro , che la documentazione attestantel’esecuzione dei lavori prodotta dal contribuente èstata specificamente vagliata dal giudice il quale ha sta- bilito ch e « proprio l’analisi di detta documentazione con- sentedi appurare che il costo sperato (materiale acquistato dalla ditta [OSCURATO:PERSONA]) è del tutto ingiustificato e quindi indeducibileai sensi dell'art. 109 del TUIR (…) » . 4.3.2. Quanto alla ripresa 2 di euro 16.946,76 oltre IVA pariad euro 3. 389,35, disposta dall’Agenzia perché i com- ponenti negativi di reddito sono stati ritenuti privi del re- quisito di competenza, di certezza e determinabilità in quanto non sufficientemente documentati , a pag.4 della sentenzail giudice accerta che le fatture emesse dalla [OSCURATO:PERSONA].c.a.r.l. « (…) non riportano, così come previsto dall’art. 21, 2 comma, lett. b) del d . P . R . 633/72, tutti gli elementinecessari all'individuazione della natura, qualità e quantitàdei beni e servizi (…) » . 4.3.3.In riferimento alla ripresa 3 di euro 14.500,00 oltre IVA relativi a fatture emesse dalla [OSCURATO:PERSONA] DilettantisticaOnlus Pallamanonorba per prestazione pub- blicitaria - stagione agonistica 2008/2009, in quanto tali fatture erano state contabilizzate dalla ASD , sempre a pag.4della sentenza il giudice accerta che « (…) il ricorrente nonè stato in grado di esibire alcun giustificativo di paga- mento(bonifici, assegni bancari o circolari), a fronte di tale talepresunta prestazion e pubblicitaria (…) » . 4.4.Con la proposizione del motivo in disamina il ricorrente nonimpugna tali accertamenti decisivi, ma si limita a ripro- porre le proprie prospettazioni di merito già vagliate dal giudicee da questi disattese. Invece, il ricorrente per Cas- sazione non può rimettere in discussione, contrapponen- done uno difforme, l'apprezzamento in fatto dal giudice 7 d’appello,tratto dall'analisi degli elementi di valutazione di- sponibilied in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fattie delle prove è sottratto al sindacato di legittimità . 5. Il ricorso è conclusivamente rigettato. Le spese di lite sono regolate come da dispositivo e seguono la soccom- benza. P.Q.M. LaCorte: rigettail ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 2