CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14193/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Padova del 16 aprile 2019 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto in abitazione e, concesse le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza alla contestata recidiva, l'aveva condannato alla pena di giustizia; - che il primo motivo di ricorso dell'imputato, con il quale il ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione alla mancata assoluzione per insussistenza dell'elemento soggettivo del reato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto oltre ad essere riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito (si veda, in particolare, pag. 7 del provvedimento impugnato); - che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della disciplina del reato tentato, è manifestamente infondato, poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità atteso che questa Corte ha espressamente affermato che ai fini della distinzione tra furto consumato e furto tentato non hanno rilevanza né il criterio spaziale, né il criterio temporale, ma per la consumazione è sufficiente la sottrazione della cosa alla disponibilità del detentore ed il correlativo impossessamento (conseguimento della fisica ed autonoma disponibilità) di essa da parte dell'agente, anche per breve lasso di tempo. Né la consumazione è esclusa dalla circostanza che l'agente sia stato costretto ad abbandonare la refurtiva subito dopo la sottrazione, a causa del pronto intervento dell'avente diritto o della forza pubblica (Sez. 5, n. 398 del 27/10/1992, [OSCURATO:PERSONA] e altro, Rv. 193177); nel caso di specie, è provata la sottrazione delle chiavi (con conseguente impossessamento) da parte dell'imputato (si veda pag. 7 della sentenza impugnata) non essendo così possibile ipotizzare la commissione del furto in forma tentata; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos