CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 giugno 2025
Cassazione n. 00035/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2025 della Corte di Cassazione letti gli atti, il ricorso e il provvedimento impugnato; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del PAtAw ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udite le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] il difensore, munito di procura speciale, ha proposto ricorso straordinario avverso la sentenza emessa dalla Seconda Sezione di questa Corte in relazione alla sentenza in data 4 luglio 2023 della Corte di appello di Perugia, che aveva rigettato l'istanza di revisione della sentenza di patteggiamento emessa il 30 giugno 2008 dal GIP del Tribunale di Roma con la quale era stata applicata all'imputato la pena concordata per i reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti e rapine, contestata al capo 2) dell'imputazione, furto aggravato, contestato al capo TT), e tentativo di rapina aggravata, contestato al capo UU). Si premette che l'istanza di revisione traeva origine dall'inconciliabilità della sentenza di patteggiamento con la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma il 17 luglio 2014, divenuta irrevocabile il 2 dicembre 2014, nei confronti di tutti gli altri coimputati, assolti, all'esito del dibattimento, dal reato associativo per non aver commesso il fatto- benché in motivazione si desse atto dell'insussistenza del fatto- e, previa riqualificazione del tentativo di rapina di cui al capo UU) ai sensi degli artt. 56-624-625 n.2 cod. pen. e riconoscimento di attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, dichiarava non doversi procedere per intervenuto decorso del termine di prescrizione. Per l'evidente inconciliabilità tra giudicati era stata chiesta la revoca della sentenza di patteggiamento limitatamente al reato associativo/ dal quale l'imputato andava assolto /e per l'effetto si richiedeva la rideterminazione della pena per i residui reati di furto riuniti, stante la riqualificazione del capo UU), con applicazione della riduzione per il rito. Si premette, altresì, l'ammissibilità del ricorso straordinario in caso di annullamento parziale e di formazione progressiva del giudicato / nonché l'interesse all'impugnazione, in ragione della revoca dell'ordinanza con la quale era stato concesso all'imputato il beneficio dell'indulto in relazione alla sentenza di patteggiamento, disposta dal Tribunale di Pistoia il 28 febbraio 2023 per avere il [OSCURATO:PERSONA] commesso un altro reato nei cinque anni successivi, e della conseguente emissione di un provvedimento di cumulo e ordine di esecuzione per complessivi sei anni di reclusione dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia, sicché l'accoglimento del ricorso straordinario e l'esito del giudizio di rinvio avrebbe ricaduta favorevole sullo stato di detenzione in corso del ricorrente. Si deduce che con la sentenza impugnata questa Corte ha ritenuto fondate le ragioni del ricorrente in relazione al reato associativo, rilevando l'errore del giudice della revisione, attenutosi formalmente alla formula di assoluzione contenuta nel dispositivo della sentenza del Tribunale di Roma del 17 luglio 2014 senza tener conto del portato della motivazione che, invece, escludeva la sussistenza di una struttura associativa, al pari delle sentenze emesse per altri coimputati, e, ritenuta l'inconciliabilità opposta dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA], ha annullato la sentenza emessa nel giudizio di revisione, rinviando alla Corte di appello di Firenze per nuovo giudizio. Tuttavia, ha ritenuto inammissibile, perché non dedotto con l'originaria istanza di revisione, il motivo diretto ad evidenziare l'inconciliabilità della sentenza di patteggiamento con quella del Tribunale di Roma anche per il reato di tentata rapina, contestato al capo UU), riqualificato nel più lieve reato di furto aggravato, al pari del reato di cui al capo TT).Si sostiene che sul punto la Corte di cassazione sia incorsa in errore di fatto, non essendosi avveduta, al pari del giudice della revisione, che già in quella sede era stata depositata una memoria in data 26 giugno 2023 con la quale si segnalavano analoghi profili di incompatibilità tra la sentenza del GUP di Roma e quella del Tribunale, in particolare, in relazione alla riqualificazione del reato di tentata rapina e al giudizio di equivalenza tra le attenuanti riconosciute e le aggravanti contestate anche per il furto. Si segnala che di ciò dà atto la sentenza della Corte di appello di Perugia e che, pertanto, già in quella sede si chiedeva la rideterminazione della pena da applicare per i reati di cui ai capi TT) e UU). Anche nel ricorso introduttivo si illustravano le ragioni della incompatibilità tra le due sentenze in relazione alla derubricazione della tentata rapina nell'ipotesi più lieve ed al giudizio di equivalenza tra attenuanti, riconosciute agli altri coimputati, ma non al [OSCURATO:PERSONA]; ragioni, queste, ribadite nella memoria depositata il 2 giugno 2025, il che dimostra l'errore di fatto in cui è incorsa la Corte di cassazione, ritenendo il motivo aggiunto inammissibile sia perché non dedotto nell'originaria istanza di revisione, sia perché non collegato all'unico motivo dedotto nel ricorso per cassazione nel quale si eccepiva l'incompatibilità delle due sentenze solo in relazione al reato associativo. 2. Con memoria il difensore ha ribadito i motivi e sviluppato le argomentazioni a sostegno del ricorso, di cui chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi che esulano dal perimetro fissato dall'art. 625-bis cod. proc. pen. 2. E' noto che «l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso» (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280). In tale prospettiva si è sottolineato che, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, e che sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata. Ancora da ultimo (Sez. U, n. 9788 del 22/01/2025, Annunziata) è stato ribadito che «qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen.». Alla luce di tali principi e dell'esame degli atti è agevole rilevare che l'errore denunciato dal ricorrente non rientra nella cornice delineata. 3. Il ricorrente sostiene che questa Corte sarebbe caduta in errore, non avvedendosi che già in sede di revisione era stata prospettata l'inconciliabilità della sentenza di patteggiamento emessa nei suoi confronti con quella emessa all'esito del dibattimento nei confronti dei correi dal Tribunale di Roma il 17 luglio 2014 non solo per il reato associativo, ma anche per la tentata rapina, contestata al capo UU), derubricata nell'ipotesi più lieve di tentato furto aggravato, e per il giudizio di equivalenza tra attenuanti, riconosciute agli altri coimputati, ma non al [OSCURATO:PERSONA], e le aggravanti contestate per i furti. Questa Corte avrebbe, quindi, errato nel ritenere non proposto anche questo motivo in sede di revisione, giudicando, pertanto, inammissibile il motivo aggiunto, avente lo stesso oggetto, proposto in vista dell'udienza di discussione del ricorso. 3. 1. L'esame degli atti smentisce la prospettazione difensiva, consentendo di verificare che: a) con l'istanza di revisione del 14 aprile 2023 si denunciava al punto 2. l'inconciliabilità fra giudicati "limitatamente al n. 2) del capo di imputazione" (pag.7) e al punto 3. si ribadiva la denunciata inconciliabilità fra giudicati "limitatamente al n. 2 della rubrica in ordine al reato ex art. 416 cod. pen" (pag. 10); b) solo con la memoria, depositata per l'udienza del 4 luglio 2023, la domanda veniva estesa anche all'inconciliabilità relativa alla intervenuta riqualificazione del reato di tentata rapina ed alle aggravanti contestate - sia per detto reato che per i furti -, precisando che la compiuta ricostruzione del fatto era stata resa possibile dalla testimonianza degli ufficiali di p.g. che avevano svolto le indagini e che travolgeva la verifica effettuata dal GIP nella sentenza di patteggiamento, necessariamente limitata ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; c) la sentenza della Corte di appello di Perugia effettivamente ne dà atto, ma, oltre ad evidenziare che proprio la diversità del compendio probatorio nei due giudizi, in particolare, per la sopravvenienza di un elemento probatorio autonomo, acquisito in dibattimento, incompatibile con il rito prescelto dall'imputato, non giustificava la revisione della sentenza di patteggiamento, rilevava che "la domanda di revisione risulta avanzata e il presente giudizio fissato esclusivamente con riguardo alla prospettata possibilità di proscioglimento del [OSCURATO:PERSONA] per il reato associativo, non per ottenere una tardiva derubricazione del secondo addebito o addirittura il riconoscimento di attenuanti generiche che a suo tempo gli erano state negate (quanto al secondo e al terzo)" - pag. 8 sentenza di revisione-. 4. Se é, quindi, vero che nel ricorso per cassazione, riepilogando le ragioni poste a fondamento dell'istanza di revisione, si riportava la richiesta formulata in quel giudizio di rideterminare la pena per i reati di cui ai capi TT) e UU), come riqualificato dal Tribunale di Roma nella sentenza del luglio 2014, e che, in data 31 maggio 2025, in vista dell'udienza dinanzi alla Seconda sezione di questa Corte, veniva depositato un motivo aggiunto ed una successiva memoria, avente ad oggetto l'incompatibilità anche per i due reati fine, è, tuttavia, incontestabile che l'istanza di revisione aveva ad oggetto esclusivamente il reato associativo sul quale correttamente questa Corte si è pronunciata, ritenendo fondato il relativo motivo di ricorso. Parimenti è indubbio che non può estendersi progressivamente l'oggetto del giudizio di revisione, veicolando nuove istanze, non collegate all'unica questione oggetto della domanda principale, peraltro, neppure proponibili con l'istanza di revisione. Deve, infatti, essere precisato che sin da epoca risalente questa Corte ha ritenuto inammissibile l'istanza di revisione fondata sulla prospettazione di elementi tali da dar luogo, se accertati, non al proscioglimento del condannato, ma al riconoscimento di un trattamento sanzionatorio meno afflittivo ovvero a una dichiarazione di responsabilità per un diverso e meno grave reato.(Fattispecie relativa ad un'istanza di revisione volta ad escludere la ricorrenza di una circostanza aggravante con la conseguente riduzione della pena inflitta Sez. 6, n. 12307 del 03/03/2008, Racco, Rv. 239328; Sez. 1, n. 20470 del 10/02/2015, Pelle, Rv. 263592). E ciò, in quanto la richiesta di riduzione della pena piuttosto che il proscioglimento del condannato è inconciliabile con la ratio dell'istituto, essendo la revisione funzionale a rimuovere il giudicato e ad eliminare l'errore giudiziario, non configurabile per elementi circostanziali o accessori del fatto-reato. Se, quindi, la finalità della revisione è quella di privilegiare il diritto dell'innocente, a fronte del quale cede l'intangibilità del giudicato, è evidente che a detto orizzonte è estraneo qualsiasi effetto diverso dall'esito assolutorio, come quello invocato nel caso di specie per i reati diversi dal reato associativo.Ne deriva che l'ampliamento dell'oggetto della revisione richiesto dal ricorrente, oltre a non trovare spazio nel chiaro tenore letterale dell'art. 630 cod. proc. pen., non è consentito, specie in forza di elementi acquisiti in dibattimento, non disponibili nel procedimento concluso con il patteggiamento, invocando persino il riconoscimento di attenuanti generiche non richieste nella proposta di pena concordata, poi accolta. 5. Alla luce di tali principi e considerazioni risulta incensurabile la valutazione di questa Corte sulla inammissibilità del motivo relativo alla incompatibilità della sentenza di patteggiamento con quella del Tribunale di Roma in relazione ai reati di cui alla lett. UU) del capo di imputazione da riqualificare nella fattispecie più lieve di cui agli artt. 56-624-625, n. 2, cod. pen. e TT) dell'imputazione, trattandosi di questione inedita, non dedotta nell'originaria istanza di revisione con inevitabile ricaduta sul motivo aggiunto, parimenti inammissibile perché privo della necessaria connessione con l'unico motivo oggetto del ricorso originario. Risulta, pertanto, insussistente l'errore di fatto denunciato e del tutto infondato il ricorso. 6. All'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente determinata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp