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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06276/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto i ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso !a sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e ii provvedimento impugnato; rltenuto che i! ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, sia in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e corretti argomenti giuridici dal giudice di merito alla luce di una logica e puntuale disamina delie emergenze probatorie avuto riguardo ai tratti costitutivi del reato contestato (si veda da pag. 2 , ultimo capoverso) e al rivendicato ma mai comprovato stato di necessità addotto dai quarto capoverso); sia perchè manifestamente infondati in relazione alla mancata applicazione delle generiche, che anche sui punto la sentenza impugnata appare sorretta da sufficiente e non illogica cvzone e da adeguato esame delle deduzioni difensive sui punto, così da porre la reiativa valutazione di merito ai riparo da vizi prospettabili in questa sede ( pag. 3 dal quinto capoverso); i-YEa,,,a'aD che all'inammissibilità del ricorso conseouono le pronunce di cui all'art. 616 cod .

P.Q,M.

Tcha(ainammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese y-oceuali e deiia somma di E.---uro tremila in favore della Cassa delle ammende.

I 32 gennaio 20::?, Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ide •e [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto i ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso !a sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e ii provvedimento impugnato; rltenuto che i! ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, sia in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e corretti argomenti giuridici dal giudice di merito alla luce di una logica e puntuale disamina delie emergenze probatorie avuto riguardo ai tratti costitutivi del reato contestato (si veda da pag. 2 , ultimo capoverso) e al rivendicato ma mai comprovato stato di necessità addotto dai quarto capoverso); sia perchè manifestamente infondati in relazione alla mancata applicazione delle generiche, che anche sui punto la sentenza impugnata appare sorretta da sufficiente e non illogica cvzone e da adeguato esame delle deduzioni difensive sui punto, così da porre la reiativa valutazione di merito ai riparo da vizi prospettabili in questa sede ( pag. 3 dal quinto capoverso); i-YEa,,,a'aD che all'inammissibilità del ricorso conseouono le pronunce di cui all'art. 616 cod . P.Q,M. Tcha(ainammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese y-oceuali e deiia somma di E.---uro tremila in favore della Cassa delle ammende. I 32 gennaio 20::?, Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ide •e [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 06276/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris