Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2006
ECLI:EU:C:2006:68
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]-HACKL
presentate il 26 gennaio 2006
1
(
1
)
[OSCURATO:PERSONA]306/04
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] der Belastingdienst - [OSCURATO:PERSONA]
[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Gerechtshof te Amsterdam ([OSCURATO:PERSONA])]
«Valore in dogana – [OSCURATO:PERSONA] portatili con software di sistema – Valore del sistema operativo»
I –
Osservazioni preliminari
1. Nel presente procedimento il Gerechtshof te Amsterdam (Corte d’appello di Amsterdam) chiede alla Corte di pronunciarsi sull’interpretazione
del codice doganale comunitario (
2
) riguardo al valore in dogana di computer portatili dotati di software di sistema. Si tratta in particolare della questione
se il valore dei software di sistema debba essere incluso nel valore in dogana dei computer portatili o meno.
II –
Contesto normativo
2. L’art. 29, n. 1, del codice doganale dispone quanto segue:
«Il valore in dogana delle merci importate è il valore di transazione, cioè il prezzo effettivamente pagato o da pagare per
le merci quando siano vendute per l’esportazione a destinazione del territorio doganale della Comunità, previa eventuale rettifica
effettuata conformemente agli articoli 32 e 33, sempre che:
(…)
d) il compratore ed il venditore non siano legati o, se lo sono, il valore di transazione sia accettabile a fini doganali, ai
sensi del paragrafo 2».
3. Ai sensi dell’art. 29, n. 2, del codice doganale, in una vendita tra persone legate il valore di transazione può essere accettato
quando detto valore è molto vicino al valore di mercato stabilito allo stesso momento o pressappoco allo stesso momento.
4. L’art. 32 del codice doganale è formulato come segue:
«1. Per determinare il valore in dogana ai sensi dell’articolo 29 si addizionano al prezzo effettivamente pagato o da pagare per
le merci importate:
(…)
b) il valore, attribuito in misura adeguata, dei prodotti e servizi qui di seguito elencati, qualora questi siano forniti direttamente
o indirettamente dal compratore, senza spese o a costo ridotto e siano utilizzati nel corso della produzione e della vendita
per l’esportazione delle merci importate, nella misura in cui detto valore non sia stato incluso nel prezzo effettivamente
pagato o da pagare:
i) materie, componenti, parti e elementi similari incorporati nelle merci importate,
ii) utensili, matrici, stampi ed oggetti similari utilizzati per la produzione delle merci importate,
iii) materie consumate durante la produzione delle merci importate,
iv) lavori d’ingegneria, di studio, d’arte e di design, piani e schizzi, eseguiti in un paese non membro della Comunità e necessari
per produrre le merci importate;
c) i corrispettivi e i diritti di licenza relativi alle merci da valutare, che il compratore è tenuto a pagare, direttamente
o indirettamente, come condizione della vendita delle merci da valutare, nella misura in cui detti corrispettivi e diritti
di licenza non sono stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare;
(…)
3. Per la determinazione del valore in dogana, nessun elemento è aggiunto al prezzo effettivamente pagato o da pagare, fatti
salvi quelli previsti dal presente articolo.
(…)».
5. L’art. 34 del codice doganale così dispone:
«Secondo la procedura del comitato possono essere stabilite norme particolari per determinare il valore in dogana di supporti
informatici destinati ad attrezzature per il trattamento dei dati e contenenti dati od istruzioni».
6. L’art. 147 del regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d’applicazione del
regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (
3
) (in prosieguo: il «regolamento di applicazione») dispone quanto segue:
«1. Ai fini dell’articolo 29 del codice, il fatto che le merci oggetto di una vendita siano dichiarate per l’immissione in libera
pratica è da considerarsi un’indicazione sufficiente che esse sono state vendute per l’esportazione a destinazione del territorio
doganale della Comunità. Detta indicazione vale anche nel caso di vendite successive anteriori alla valutazione; in tal caso,
il valore in dogana può basarsi su ciascuno dei prezzi praticati su queste vendite, fatte salve le disposizioni degli articoli
da 178 a 181.
(…)
3. L’acquirente non deve soddisfare altra condizione se non quella di essere parte del contratto di vendita».
7. L’art. 167 del regolamento di applicazione recita:
«1. Fatti salvi gli articoli da 29 a 33 del codice, per determinare il valore in dogana di supporti importati destinati ad essere
impiegati in attrezzature per l’elaborazione dei dati e contenenti dati o istruzioni si tiene conto solo del costo o del valore
del supporto stesso. Il valore in dogana dei supporti importati non comprende pertanto il costo o il valore dei dati o delle
istruzioni, sempreché tale costo o valore sia distinto dal costo o valore del supporto in questione».
III –
Fatti, procedimento nella causa principale e questione pregiudiziale
8. La causa in esame ha origine in una controversia tra la [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «CCIC»)
e l’[OSCURATO:PERSONA] van de Belastingdienst – [OSCURATO:PERSONA] (ispettore fiscale del distretto doganale di [OSCURATO:PERSONA]; in prosieguo:
l’«autorità doganale»), relativa al valore in dogana di computer portatili immessi in libera pratica dalla CCIC nel periodo
compreso tra il 1° gennaio 1995 e il 31 dicembre 1997. Le autorità doganali olandesi ritengono che la CCIC abbia ingiustamente
omesso di includere il valore del software di sistema installato sui computer portatili nel valore in dogana.
9. La CCIC fa parte del gruppo internazionale d’imprese [OSCURATO:PERSONA], operativo nel settore dell’informatica, ed è responsabile della
commercializzazione dei prodotti [OSCURATO:PERSONA] in Europa. Essa gestisce un centro di distribuzione nei [OSCURATO:PERSONA].
10. La CCIC è una società interamente controllata dalla [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «CCC») avente la propria
sede negli [OSCURATO:PERSONA] d’America. La società madre CCC ha stipulato con la [OSCURATO:PERSONA] un contratto sulla cui base
i computer prodotti dalla [OSCURATO:PERSONA] o a nome della stessa possono essere dotati dei sistemi operativi MS-DOS e MS Windows (in
prosieguo, complessivamente: il «sistema operativo») ed essere venduti insieme a questi ultimi. La CCC paga alla [OSCURATO:PERSONA]
USD 31 per ogni computer [OSCURATO:PERSONA] dotato di tale sistema operativo.
11. La CCC ha acquistato computer portatili da due produttori taiwanesi, convenendo che i loro dischi rigidi sarebbero stati dotati
del detto sistema operativo in occasione della consegna. A tal fine la CCC ha messo i software a disposizione dei produttori
gratuitamente e questi sono stati installati sui computer portatili. I computer sono stati poi consegnati franco a bordo (FOB)
Taiwan per essere venduti nella Comunità.
12. La CCC ha venduto a sua volta i computer portatili alla CCIC; questi ultimi sono stati spediti direttamente da Taiwan nei
[OSCURATO:PERSONA]. In occasione della loro importazione la CCIC ha immesso i computer portatili in libera pratica. All’atto della
determinazione del valore in dogana dei computer portatili ai sensi dell’art. 29 del codice doganale si è proceduto partendo
dal prezzo di vendita tra i produttori taiwanesi e la CCC. Il valore del sistema operativo palesemente non è stato incluso
nel detto prezzo.
13. Nel 1999 il [OSCURATO:PERSONA] van de Douane (squadra nazionale di sorveglianza doganale) ha effettuato presso la CCIC un’ispezione
al fine di verificare la correttezza del valore in dogana dei computer portatili dichiarato. In tale sede, i funzionari addetti
al controllo hanno sostenuto la tesi secondo cui il valore del sistema operativo installato sui computer avrebbe dovuto essere
incluso nel valore in dogana. A seguito di tale ispezione l’autorità doganale ha aumentato il valore in dogana dei computer
portatili dell’importo corrispondente al valore del software ed ha emesso le imposizioni supplementari controverse per le
importazioni di computer portatili che erano stati immessi in libera pratica nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1995 e
il 31 dicembre 1997.
14. La CCIC ha impugnato invano le imposizioni supplementari dinanzi all’autorità doganale ed ha quindi proposto ricorso contro
la decisione negativa dell’autorità doganale dinanzi alla sezione doganale del Gerechtshof te Amsterdam.
15. Nell’ambito di tale procedimento il Gerechtshof te Amsterdam, con sentenza datata 13 luglio 2004, pervenuta nella cancelleria
della Corte il 19 luglio 2004, ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione affinché
si pronunci in via pregiudiziale:
Se, in caso di importazione di computer sui quali siano stati installati dal venditore sistemi operativi, al valore di transazione
dei detti computer, ai sensi dell’art. 32, n. 1, lett. b), del codice doganale, debba essere aggiunto il valore dei software
messi gratuitamente a disposizione del venditore da parte dell’acquirente, qualora il loro valore non sia incluso nel valore
di transazione.
IV –
Sulla questione pregiudiziale
A –
Osservazioni preliminari
16. Occorre rilevare in via preliminare che il valore in dogana ai sensi dell’art. 29, n. 1, del codice doganale è determinato
sostanzialmente sulla base del cosiddetto valore di transazione. Si tratta del «prezzo effettivamente pagato o da pagare per
le merci quando siano vendute per l’esportazione a destinazione del territorio doganale della Comunità, previa eventuale rettifica
effettuata conformemente agli articoli 32 e 33».
17. Dall’art. 29 del codice doganale si evince che la determinazione del valore in dogana si basa su una determinata transazione
fra un venditore ed un acquirente. Si tratta fondamentalmente della transazione indicata dal dichiarante il valore in dogana,
a meno che la scelta non venga successivamente messa in discussione dall’autorità tributaria.
18. In alcuni casi, tuttavia, il valore di transazione determinato su questa base non è rilevante per la determinazione del valore
in dogana. Ciò può verificarsi, ad esempio, in presenza di determinate circostanze, quando la vendita dichiarata è stata effettuata
tra due imprese collegate (
4
). In tal caso, il valore in dogana può essere determinato secondo i metodi previsti agli artt. 30 e 31 del codice doganale.
Inoltre, il valore di transazione può essere rettificato tra l’altro mediante l’applicazione dell’art. 32, n. 1, del codice
doganale, il quale prevede una serie di elementi aggiuntivi, quando tali elementi non sono già inclusi nel valore di transazione.
19. Come la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea giustamente, la determinazione dell’acquirente e del venditore ha conseguenze rilevanti per
la determinazione del valore di transazione e del valore in dogana. A seconda della transazione considerata possono variare
tra l’altro l’importo e le componenti del valore di transazione nonché l’applicabilità delle aggiunte al valore di transazione
ai sensi dell’art. 32 del codice doganale. Pertanto, per risolvere la questione pregiudiziale occorre anzitutto determinare
l’acquirente e il venditore ai sensi degli artt. 29 e segg. del codice doganale e con essi la transazione rilevante per la
determinazione del valore in dogana (in prosieguo, anche: la «transazione rilevante»).
B –
Individuazione dell’«acquirente» e della transazione rilevante per la determinazione del valore in dogana
20. [OSCURATO:PERSONA]
sostiene la tesi secondo cui la CCC dovrebbe essere considerata il venditore e la CCIC l’acquirente. In altri termini, la
transazione rilevante per la determinazione del valore in dogana sarebbe la vendita tra la CCC e la CCIC. In udienza la detta
tesi non è stata condivisa né dalla CCIC né dai governi olandese e del [OSCURATO:PERSONA].
21. Secondo la [OSCURATO:PERSONA] la CCC non potrebbe essere considerata acquirente nell’ambito della determinazione del valore in dogana
poiché la stessa CCC non ha la propria sede nel territorio della Comunità.
22. [OSCURATO:PERSONA] rileva tuttavia come ciò non significhi che le autorità doganali dovessero considerare per la determinazione
del valore in dogana solo il valore di transazione della vendita tra la CCC e la CCIC. Queste ultime sarebbero infatti imprese
collegate, per cui, ai sensi dell’art. 29, n. 2, del codice doganale, sarebbe necessario verificare se il valore di transazione
della vendita tra imprese collegate sia molto vicino al valore di transazione in caso di vendite di prodotti uguali o simili
tra imprese non collegate stabilito allo stesso momento o pressappoco allo stesso momento. In altri termini, il valore di
transazione della vendita tra i produttori taiwanesi e la CCC dovrebbe essere considerato come valore di riferimento per la
verifica del valore di transazione della vendita tra la CCC e la CCIC.
23. La tesi della [OSCURATO:PERSONA] solleva la questione dei criteri secondo cui viene stabilita la vendita rilevante per la determinazione
del valore in dogana, e in particolare del ruolo svolto dalla sede dell’acquirente nella Comunità a tale proposito.
24. A proposito dello stabilimento dell’acquirente della Comunità va osservato che, come la CCIC ha osservato in udienza, la causa
[OSCURATO:PERSONA] (
5
), citata dalla [OSCURATO:PERSONA], riguarda l’interpretazione di disposizioni (
6
) che la Comunità ha adottato sulla base della cosiddetta «Convenzione di Bruxelles sul valore in dogana» (
7
) del 15 dicembre 1950. Una delle disposizioni da interpretare in tale causa prevedeva inoltre che «il prezzo pagato o da pagare
potrà essere ammesso come valore in dogana in quanto convenuto in una vendita con un compratore stabilito nel territorio doganale
della Comunità».
25. Nel frattempo, tuttavia, la situazione giuridica è mutata in quanto, ai sensi delle disposizioni comunitarie sul valore in
dogana basate sul codice doganale del GATT, il valore in dogana non dev’essere più determinato sulla base del valore normale,
bensì su quella del valore di transazione.
26. Tuttavia, la definizione del valore di transazione di cui all’art. 29, n. 1, non fa riferimento allo stabilimento dell’acquirente
nel territorio doganale della Comunità. Inoltre, il codice doganale non contiene comunque riferimenti espliciti allo stabilimento
dell’acquirente nella Comunità (
8
).
27. Dall’entrata in vigore del regolamento sul valore in dogana (
9
), sostituito il 1° gennaio 1994 dal codice doganale, la Corte si è pronunciata una sola volta in merito allo stabilimento
delle parti contraenti della transazione «rilevante» per la determinazione del valore in dogana, vale a dire nella causa [OSCURATO:PERSONA] (
10
). Tuttavia, va rilevato che, in tale causa, diversamente da quella in esame, sia l’acquirente sia il venditore della vendita
dichiarata erano residenti nella Comunità.
28. Come la Corte ha dichiarato nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], qualora, in caso di vendite consecutive di una merce, più prezzi effettivamente
pagati o da pagare soddisfino le condizioni stabilite dall’art. 29, n. 1, del codice doganale (
11
), l’importatore, ai sensi dell’art. 147, n. 1, del regolamento di applicazione, può scegliere uno di detti prezzi per la determinazione
del valore di transazione (
12
).
29. L’art. 29, n. 1, del codice doganale dispone che una vendita, per essere presa in considerazione quale eventuale fondamento
per la determinazione del valore in dogana, dev’essere stata effettuata «per l’esportazione a destinazione del territorio
doganale della Comunità».
30. In tale contesto la Corte ha deciso, nella causa [OSCURATO:PERSONA], che il criterio risultante dall’espressione «vendute per l’esportazione»
si riferisce alle merci e non allo stabilimento del
venditore
(
13
). La Corte afferma inoltre che il valore di transazione «non tiene conto del luogo in cui sono stabilite le parti che hanno
stipulato il contratto di compravendita» (
14
). Pertanto, non dovrebbero essere rilevanti né lo stabilimento del venditore né quello dell’acquirente.
31. Ciò è confermato anche dal fatto che l’art. 147, n. 3, del regolamento di applicazione prevede espressamente che l’acquirente
della transazione rilevante per la determinazione del valore in dogana «non deve soddisfare altra condizione se non quella
di essere parte del contratto di vendita».
32. Come la Corte ha stabilito nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], tuttavia, l’espressione «vendute per l’esportazione» implica, in base al
suo contesto, che venga dimostrato, al momento della vendita, che le merci originarie di un paese terzo sono destinate al
territorio doganale della Comunità (
15
). Ciò sembra indicare che per la dichiarazione di una vendita fra due parti contraenti aventi la sede all’estero (come nel
caso di specie i produttori taiwanesi e la CCIC) quale transazione rilevante debba essere dimostrato che le merci sono già
state vendute al fine di essere esportate nel territorio doganale della Comunità. La detta prova può essere fornita tra l’altro
qualora dai documenti contrattuali si possa evincere la destinazione delle merci al territorio doganale della Comunità, qualora
le merci siano ordinate da un intermediario ma trasportate direttamente dai fornitori di quest’ultimo nella Comunità, o qualora
le merci siano state prodotte appositamente per un venditore nella Comunità.
33. Ad ogni modo, la possibilità per il dichiarante il valore in dogana, in caso di vendite consecutive di merci per l’esportazione
nel territorio doganale della Comunità, di scegliere, tra i prezzi pattuiti per le vendite, quello che egli assumerà come
base per il valore in dogana, è subordinata alla condizione pratica che il dichiarante il valore in dogana sia in grado di
fornire alle autorità doganali, per quel che riguarda il prezzo prescelto, tutti gli elementi e i documenti necessari conformemente
a quanto disposto dagli artt. 178-181 del regolamento di applicazione (
16
).
34. In ogni caso pare che dal diritto comunitario applicabile non derivi alcun motivo imperativo secondo cui l’acquirente che
prenda parte alla transazione rilevante per la determinazione del valore in dogana dovrebbe essere residente nella Comunità.
35. Per quanto riguarda la causa in esame, dai fatti descritti dal giudice del rinvio si evince che le merci sono state consegnate
direttamente dai produttori taiwanesi alla CCIC, quindi nella Comunità. Ciò consente di presumere che la vendita tra i produttori
taiwanesi e la CCC sia stata effettuata già al fine dell’esportazione nel territorio doganale della Comunità. Dai fatti descritti
dal giudice del rinvio non si può neanche concludere che le autorità doganali olandesi abbiano messo in discussione la documentazione
della transazione tra i produttori taiwanesi e la CCC.
36. Pertanto, si può concludere che la vendita tra i produttori taiwanesi e la CCC potesse essere correttamente dichiarata la
transazione rilevante per la determinazione del valore in dogana.
37. Sulla base di tale transazione occorre ora determinare l’applicabilità delle imposizioni supplementari ai sensi dell’art. 32
del codice doganale.
C –
L’applicabilità delle imposizioni supplementari in forza dell’art. 32, n. 1, lett. b), del codice doganale
38. Da quanto esposto sopra si evince che il valore in dogana è stato correttamente dichiarato sulla base del valore di transazione
tra i produttori taiwanesi e la CCC.
39. In sede di udienza è stato affermato che il valore del sistema operativo era sì forfetariamente incluso insieme con un margine
di guadagno nel prezzo di vendita tra la CCC e la CCIC, ma non nel prezzo di vendita tra i produttori taiwanesi e la CCC,
sulla cui base è stato dichiarato il valore in dogana.
40. Ai sensi dell’art. 32, n. 1, lett. b), del codice doganale, per determinare il valore in dogana si addizionano al prezzo effettivamente
pagato per le merci importate alcuni cosiddetti elementi messi a disposizione alle condizioni seguenti: i servizi o prodotti
(1) devono essere forniti dal compratore delle merci importate direttamente o indirettamente, (2) senza spese o a costo ridotto
ed (3) essere utilizzati nel corso della produzione e della vendita per l’esportazione delle merci importate, (4) nella misura
in cui detto valore non sia stato incluso nel prezzo effettivamente pagato o da pagare. Inoltre, all’acquirente dev’essere
stata fornita una delle prestazioni appartenenti alle categorie elencate all’art. 32, n. 1, lett. b), sub i)-iv), del codice
doganale.
41. [OSCURATO:PERSONA]
nutre dubbi sul fatto che i presupposti di fatto per l’applicazione dell’art. 32, n. 1, lett. b), del codice doganale siano
soddisfatti nel caso di specie. Essa mette in discussione segnatamente il fatto che il sistema operativo sia stato messo a
disposizione indirettamente o direttamente dal compratore e che il suo valore non sia incluso nel valore di transazione della
vendita tra la CCC e la CCIC. Oltre a ciò sarebbe dubbio se il sistema operativo corrisponda ad una delle categorie elencate
all’art. 32, n. 1, lett. b), del codice doganale.
42. Come il giudice nazionale ha osservato nell’ordinanza di rinvio pregiudiziale, senza che ciò sia stato poi contestato dalle
parti nel procedimento principale, la CCC ha messo il sistema operativo a disposizione dei produttori di computer portatili
taiwanesi. Da parte sua, la CCC ha stipulato con la [OSCURATO:PERSONA] un contratto ai cui sensi i computer prodotti dalla [OSCURATO:PERSONA] stessa
o in nome della [OSCURATO:PERSONA] possono essere dotati di un sistema operativo [OSCURATO:PERSONA] ed essere venduti insieme a quest’ultimo. Poiché
la CCC è l’acquirente nella transazione rilevante per la determinazione del valore in dogana, a mio avviso il sistema operativo
è stato messo dal compratore (vale a dire dalla CCC) direttamente o almeno indirettamente a disposizione del venditore (vale
a dire dei produttori taiwanesi) ai sensi dell’art. 32, n. 1, lett. b), del codice doganale.
43. Ho già affermato che il valore del sistema operativo palesemente non era incluso nel prezzo effettivamente pagato dalla CCC
ai produttori taiwanesi.
44. Pertanto, a mio avviso, i requisiti per l’applicazione dell’art. 32, n. 1, lett. b), del codice doganale sono soddisfatti.
Resta da chiarire se il sistema operativo corrisponda ad una categoria di elementi messi a disposizione elencati sub i)-iv).
45. A tale proposito la
CCIC
sostiene la tesi secondo cui il sistema operativo non corrisponde a nessuno degli elementi elencati sub i), ii) e iii), poiché
si tratterebbe esclusivamente di beni materiali. Per quanto riguarda i cosiddetti «elementi intellettuali» indicati sub iv),
essi potrebbero essere addizionati solo quando sono necessari per produrre le merci importate, diversamente da quanto si verifica
nel caso di specie.
46. Anche la
[OSCURATO:PERSONA]
ritiene che il sistema operativo non rientri in nessuna delle quattro categorie di elementi messi a disposizione.
47. I
governi del [OSCURATO:PERSONA] e spagnolo
sostengono invece la tesi secondo cui il sistema operativo rientrerebbe nella categoria indicata all’art. 32, n. 1, lett. b),
sub i), del codice doganale, vale a dire delle «materie, componenti, parti e elementi similari incorporati nelle merci importate».
Il governo del [OSCURATO:PERSONA], in particolare, ritiene che il sistema operativo costituisca una componente del computer portatile,
poiché rappresenterebbe una parte autonoma con valore proprio ed inoltre sarebbe essenziale per il funzionamento del computer.
Non sussisterebbe alcuna ragione di operare una distinzione tra componenti materiali ed immateriali in sede di determinazione
del valore in dogana. Il governo spagnolo ritiene che si tratti di un elemento sì immateriale, ma integrato nel computer e
che il computer senza sistema operativo non possa funzionare alla stessa maniera.
48. I
governi olandese e tedesco
ritengono che il sistema operativo debba essere considerato un elemento intellettuale messo a disposizione ai sensi dell’art. 32,
n. 1, lett. b), sub iv), del codice doganale. Il governo tedesco rileva a tale proposito che il sistema operativo costituisce
un servizio necessario per produrre la merce importata, poiché il contratto rilevante per la fattispecie prevede la fornitura
di computer su cui è stato installato un sistema operativo. Il governo olandese ritiene che il sistema operativo sia una componente
necessaria della merce importata, senza la quale il computer non potrebbe essere utilizzato, e quindi necessaria per la produzione
dello stesso.
49. L’art. 32 del codice doganale prevede al suo n. 3 che, per la determinazione del valore in dogana, nessun elemento è aggiunto
al prezzo effettivamente pagato o da pagare, fatti salvi quelli previsti dall’art. 32. Considerato in maniera isolata, il
detto tenore potrebbe essere analogo ad un’interpretazione restrittiva di quanto disposto all’art. 32. Tuttavia, data l’utilizzazione
dei termini «elementi similari» è palese che l’elenco contenuto all’art. 32, n. 1, lett. b), sub i), del codice doganale non
è esaustivo.
50. La normativa comunitaria in materia di valore in dogana mira a stabilire un sistema equo, uniforme e neutro che escluda l’impiego
di valori in dogana arbitrari o fittizi (
17
). Ne consegue che la determinazione del valore in dogana è diretta sostanzialmente a comprendere tutte le componenti della
merce importata che abbiano valore economico. A tale proposito è dubbio se sia rilevante il fatto che le «materie, componenti,
parti e elementi similari» incorporati nelle merci importate abbiano natura immateriale.
51. La giurisprudenza della Corte relativa al valore in dogana di elementi immateriali messi a disposizione è a prima vista poco
istruttiva per la soluzione di tale questione, in quanto appare contraddittoria. Nella causa Bosch (
18
) la Corte ha deciso che nel valore in dogana di una macchina va fatto rientrare solo il valore intrinseco della merce e non
il valore di beni immateriali quali i procedimenti di uso, i servizi o il know-how (
19
). Nella causa [OSCURATO:PERSONA] (
20
) la Corte ha dichiarato che, quando il software è incorporato e contenuto nella merce importata, il suo valore diventa parte
integrante del prezzo pagato o da pagare (
21
).
52. Tuttavia, tale apparente contraddizione può essere risolta operando tra gli elementi immateriali messi a disposizione la seguente
distinzione: da un lato vi sono elementi intellettuali messi a disposizione ai fini della produzione della merce, come ad
esempio un brevetto, un disegno o un modello. Tali elementi, se del caso, possono rientrare nell’art. 32, n. 1, lett. b),
sub iv), del codice doganale, qualora siano soddisfatti gli altri requisiti. Da questi devono essere distinti, dall’altro
lato, elementi immateriali incorporati al fine del funzionamento della merce importata, ad esempio il programma di lavaggio
di una lavatrice o il software di un computer di bordo in un autoveicolo. Diversamente, ad esempio, da un brevetto, un modello
o un disegno, un elemento immateriale non costituisce un presupposto assolutamente necessario per l’esistenza della merce
importata. Tuttavia, gli elementi immateriali costituiscono nonostante questa loro caratteristica una componente del prodotto
finale, poiché sono connessi con quest’ultimo (
22
), ne migliorano il funzionamento o gli conferiscono persino una nuova funzionalità e quindi contribuiscono in maniera rilevante
al valore della merce importata. In quest’ultima categoria di elementi immateriali incorporati nella merce importata rientra
ad esempio, a mio avviso, il software oggetto della causa [OSCURATO:PERSONA].
53. Riassumendo si può concludere che nel caso di specie è decisiva la questione se il computer portatile e il sistema operativo
costituiscano un unico prodotto, vale a dire se il sistema operativo costituisca in senso economico e pratico una componente
della merce importata. Tuttavia, come accade per altri elementi messi a disposizione − anche materiali −, ciò non significa
necessariamente che il computer portatile sarebbe totalmente incapace di funzionare senza il detto elemento immateriale.
54. Nel caso di specie occorre inoltre rilevare che le parti contraenti hanno stabilito che i computer portatili sarebbero stati
forniti con un sistema operativo installato − in questo caso il sistema operativo prodotto dalla [OSCURATO:PERSONA] −. Pertanto, nella
fattispecie in esame il computer portatile insieme al sistema operativo costituisce la merce ordinata dall’acquirente e sarebbe
quindi incompleto senza sistema operativo.
55. Va osservato che, secondo la CCIC, la logica del sistema del codice doganale sarebbe contraddetta dal fatto che il valore
del sistema operativo nel caso di specie fosse inserito nel valore in dogana sulla base dell’art. 32, n. 1, lett. b), del
codice doganale, mentre ciò non accadrebbe, ai sensi degli artt. 34 del codice doganale e 167 del regolamento di applicazione,
qualora il software fosse salvato su un supporto informatico e il suo valore fosse indicato separatamente da quello del supporto
informatico.
56. Il detto argomento è irrilevante nel caso di specie in quanto quest’ultimo riguarda in primo luogo l’importazione di computer
portatili su cui è stato installato un sistema operativo e non l’importazione di software ai fini della vendita in quanto
tali. Inoltre, le disposizioni di cui agli artt. 34 del codice doganale e 167 del regolamento di applicazione costituiscono
palesemente norme eccezionali, da interpretarsi quindi restrittivamente. Ai sensi dell’art. 167, n. 2, del regolamento di
applicazione sono esclusi dall’ambito di applicazione di tale disposizione i software incorporati in congegni in cui si trovano
circuiti, semiconduttori o dispositivi analoghi. Pertanto, un computer portatile è escluso dalla sfera di applicazione dell’art. 34
del codice doganale e dell’art. 167 del regolamento di applicazione. La norma eccezionale sembra quindi riferirsi solo al
commercio di software salvati su un supporto informatico ai fini della fornitura e non, come nel caso di specie, a software
forniti quale componente immateriale di un computer portatile. L’ambito di applicazione ristretto delle disposizioni di cui
agli artt. 34 del codice doganale e 167 del regolamento di applicazione impedisce a mio avviso l’applicazione delle norme
previste per software salvati su supporti informatici al software installato sul disco rigido di un computer portatile.
57. In seguito a quanto esposto, a mio parere, la categoria «materie, componenti, parti e elementi similari incorporati nelle
merci importate» indicata all’art. 32, n. 1, lett. b), sub i), dev’essere interpretata nel senso che comprende, nelle circostanze
indicate, anche il sistema operativo installato dal produttore su un computer portatile.
58. Di conseguenza, la questione pregiudiziale dev’essere risolta nel senso che, in caso di importazione di computer sui quali
sia stato installato dal venditore un sistema operativo, al valore di transazione dei detti computer, ai sensi dell’art. 32,
n. 1, lett. b), del codice doganale, dev’essere aggiunto il valore del sistema operativo messo gratuitamente a disposizione
del venditore da parte dell’acquirente, qualora il suo valore non sia incluso nel valore di transazione.
59. Per tale motivo, non è necessario esaminare ulteriormente gli argomenti delle parti basati sull’interpretazione degli artt. 32,
n. 1, lett. c), e 34 del codice doganale.
V –
Spese
60. Le spese sostenute dai governi olandese, del [OSCURATO:PERSONA], tedesco e spagnolo nonché dalla [OSCURATO:PERSONA] non possono dar luogo
a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato
dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese.
VI –
Conclusione
61. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di risolvere la questione pregiudiziale come segue:
In caso di importazione di computer sui quali sia stato installato dal venditore un sistema operativo, al valore di transazione
dei detti computer, ai sensi dell’art. 32, n. 1, lett. b), del codice doganale [regolamento (CEE) n. 2913/92], dev’essere
aggiunto il valore del software messo gratuitamente a disposizione del venditore da parte dell’acquirente, qualora il suo
valore non sia incluso nel valore di transazione.
1
– Lingua originale: il tedesco.
2
– Regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1)
(in prosieguo: il «codice doganale»).
3
– GU L 253, pag. 1.
4
– Art. 29, n. 2, del codice doganale.
5
– Sentenza 13 marzo 1980, causa 111/79, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 773).
6
– L’art. 1 del regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 24 marzo 1972, n. 603, concernente il compratore da prendere in considerazione
per la determinazione del valore in dogana (GU L 72, pag. 17) dispone che: «per l'applicazione delle disposizioni del regolamento
(CEE) n. 803/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo al valore in dogana delle merci, e ferme restando le altre condizioni
previste dallo stesso regolamento, il prezzo pagato o da pagare potrà essere ammesso come valore in dogana in quanto convenuto
in una vendita con un compratore stabilito nel territorio doganale della Comunità».
7
– Convenzione sul valore in dogana delle merci, firmata a Bruxelles il 15 dicembre 1950. Tale convenzione prendeva in considerazione,
per la determinazione del valore in dogana, una nozione di valore teorica, il «valore normale». In seguito, nell'ambito del
[OSCURATO:PERSONA] del GATT (1973–1979) è stato elaborato il codice del valore in dogana del GATT. Quest'ultimo prendeva in considerazione,
per la determinazione del valore di dogana, il «valore di transazione». Il codice del valore in dogana del GATT è stato accolto
dalla CEE il 17 marzo 1980 e trasposto direttamente in diritto comunitario vigente con il regolamento sul valore in dogana
[regolamento (CEE) del Consiglio 28 maggio 1980, n. 1224, relativo al valore in dogana delle merci (GU L 134, pag. 1)]. Il
contenuto del codice doganale in vigore dal 1° gennaio 1994 è identico a quello del regolamento sul valore in dogana.
8
– Il codice doganale prevede esplicitamente solo lo stabilimento in via di principio del
dichiarante il valore in dogana
nella Comunità fatte salve determinate eccezioni.
9
– Regolamento n. 1224/80 (cit. alla nota 7).
10
– Sentenza 6 giugno 1990, causa C‑11/89, [OSCURATO:PERSONA] GmbH (Racc. pag. I‑2275).
11
– La sentenza nella causa [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 10) fa riferimento all’art. 3, n. 1, del regolamento n. 1224/80, il cui
contenuto è stato ripreso integralmente all’art. 29, n. 1, del codice doganale.
12
– V. sentenza nella causa [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 10, punti 16 e 21).
13
– Sentenza nella causa [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 10, punto 11). Le dette affermazioni della Corte si basano sostanzialmente
sul tenore dell’art. 6 del regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 11 giugno 1980, n. 1495, recante attuazione di talune disposizioni
degli articoli 1, 3 e 8 del regolamento (CEE) n. 1224/80 del Consiglio relativo al valore in dogana delle merci (GU L 154,
pag. 14), il cui contenuto è ripreso integralmente dall’art. 147, n. 1, del regolamento di applicazione.
14
– Sentenza [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 10
,
punto 9).
15
– Sentenza [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 10
,
punti 9-11).
16
– V., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 10, punto 16).
17
– Sentenza 19 ottobre 2000, causa C‑15/99, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑8989, punto 25).
18
– Sentenza 14 luglio 1977, causa 1/77, Bosch (Racc. pag. 1473).
19
– Sentenza Bosch (cit. alla nota 18, punto 4).
20
– Sentenza 18 aprile 1991, causa 79/89, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑1853).
21
– [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 20, punti 21 e 22).
22
– Dai fatti della causa in esame si evince che il sistema di gestione è installato sul disco rigido. Tuttavia, esso dev'essere
ancora attivato per essere completamente funzionante.