CassazionedecretoSezione 6Decisione del 14 giugno 2022
Cassazione n. 34911/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ETO R.G. 19702/2022 Roma, sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], giusta mandato in atti RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] I.P.S. Sri e [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-tempore; INTIMATE avverso: sentenza della Corte di Appello di Torino nr. 244/2022 depositata in data 14.06.2022 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia; ritenuto che sussistono i presupposti per estinguere il giudizio; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dal d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni nella 1. 197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante la mancanza di attività difensiva da parte delle intimate P.Q.M. la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. Il 'oordinatore Pres. Adria