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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 dicembre 2017

Cassazione n. 23154/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9265/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] P AOLO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] G. PISANELLI 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 3049/2017 depositata il 28/12/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 28 dicembre 2017 n. 3049, la Corte d'appello di Bologna ha respinto l'appello proposto avverso la decisione del Tribunale della stessa città del 29 agosto 2014, la quale ha accertato che «la linea di confine fra la proprietà dell’attrice ([OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ora [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.) posta nel Comune di Bologna, via Putti n. 11-13 e l’area cortilizia di proprietà comune dei convenuti ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., cui è poi subentrata [OSCURATO:PERSONA]) posta nel Comune di Bologna via Putti 9 è data da una linea retta che si ottiene congiungendo il punto A (a 1,20 m.l. dal muro di sostegno della strada privata) al punto B (a 0,75 dal muro) come riportata nell’allegato al rogito dott. [OSCURATO:PERSONA] in data 20 febbraio 1935, rep. n. 405 e rappresentata in rosso nell’allegato denominato “posizione del confine rispetto al muro, allegato alla relazione del 9 febbraio 2912 del CTP di parte attrice [...] unita alla relazione del CTU [...]».

La stessa decisione ha rigettato la domanda riconvenzionale di usucapione proposta dai convenuti in relazione alla porzione in contesa.

La Corte d’appello, per quanto qui rileva, ha ritenuto, condividendo la valutazione del primo giudice: a) che la linea di confine non coincide con il muro di sostegno della strada privata, acquistata da [OSCURATO:PERSONA] con l’atto del 28 settembre 1990, ma essa è rappresentata da un fosso, adiacente il muro; b) che deponeva in questo senso in modo univoco l’atto del 1935, con il quale i danti causa di Vi lla Silvia, futura proprietaria della strada, acconsentirono al passaggio di un condotto fognario sul proprio terreno: c) che da tale atto emergeva chiaramente che il confine non coincideva con il muro di sostegno, ma il muro medesimo era compreso nella proprietà poi acquistata da [OSCURATO:PERSONA], essendo quindi l’adiacente striscia di terreno di proprietà di questa; d) che non ricorrevano i presupposti per l’acquisto della striscia per usucapione, non essendo a questo fine sufficiente l’attività di giardinaggio o manutenzione, in quanto attività inidonee a rilevare l’animus possidendi in capo a colui che le esercita; e) che è incontestata la presenza di un cancello attraverso il quale l’appellata accede alla sua proprietà per provvedere alla manutenzione del condotto di scolo; f) che i capitoli di prova erano generici, in quanto diretti a provare solo l’attività manutentiva, insufficiente per le ragioni sopra indicate a dare la prova di una situazione di possesso esclusivo idonea a condurre all’usucapione.

Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione sulla base tre motivi, illustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha resistito con controricorso, depositando anche la memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. -I motivi di ricorso possono così sintetizzarsi: 1) omissione di pronuncia e violazione dell’art. 950 c.c., in quanto la corte di merito non si è pronunziata sull’eccezione di inammissibilità della domanda, essendo certo il confine, rappresentatodal muro di sostegno della strada privata; 2) violazione delle norme in tema di possesso utile per l’usucapione e violazione dell’art. 115 c.p.c. ed erronea supposizione di un fatto inesistente, costituito da un cancello attraverso il quale [OSCURATO:PERSONA] accede alla striscia di sua proprietà per provvedere alla manutenzione.

La corte di merito non ha tenuto conto della reale situazione dei luoghi e della circostanza che i terreni si trovano a dislivello delimitati da un alto muro di contenimento. 3) il diniego di ammissione delle prove orali è stato espresso in assenza di qualsiasi considerazione dello stato dei luoghi, di per sé tali da escludere qualsiasi altrui possibilità di esercizio del potere di fatto sulla striscia in contesa.

2. -Il primo motivo è infondato, in quanto nessuna omissione di pronuncia è riscontrabile nella sentenza impugnata, la quale ha deciso la controversia, sia pure con esito diverso da quello dalla appellante auspicato.

La Corte d’appello, invero, ha accolto la domanda, stabilendo il confine in una posizione più avanzata rispetto al muro, verso il fondo dei ricorrenti.

Ciò esclude la violazione dell'art. 112 c.p.c., dal momento che non ricorre il vizio di mancata pronuncia su di una domanda, o su di un motivo di appello, qualora essi, anche se non espressamente esaminati, risultino incompatibil i con la statu izione esplicita assunta su altra domanda o motivo di appello, deponendo allora per l'implicita pronunzia di rigetto dei medesimi (Cass. 6 n. 24953/2020; Cass. n. 14486/2014).

3. - Il secondo e il terzo motivo, da esaminare congiuntamente, sono fondati.

Essi, diversamente da quanto eccepiscono i controricorrenti nei loro scritti,non denunziano una violazione di norma “mediata” dalla valutazione delle risultanze di causa, né richiedono alla cassazione di ripetere un giudizio di fatto, ma denunziano, in viaimmediata e diretta, una violazione di norme e principi di diritto.

Invero, la Corte d’appelloha ritenuto a priori che i capitoli di prova dedotti dagli attuali ricorrenti non fossero idonei a dare la prova del possesso, in quanto con essi si intendeva dimostrare solo attività di manutenzione e giardinaggio.

La corte territoriale, prima di esprimere tale giudizio, ha operato una serie di richiami giurisprudenziali.

Secondo le massime richiamate, ai fini dell’usucapione, l’attività materiale esercitata dall’agente sulla cosa deve essere di tale natura da escludere la possibilità di altri di instaurare un rapporto analogo.

La corte territoriale non ha percepito che i precedenti richiamati, con il porre l’accento sul fatto che il potere sulla cosa deve essere esercitato secondo modalità incompatibili con il potere altrui, si riferiscono all’usucapione del bene comune da parte del singolo comproprietario.

In questo caso, infatti, operano regole parzialmente diverse da quelle comuni in ragione del fatto che il compartecipe, nel possedere in via esclusiva la cosa comune, non attua un comportamento, di per sé, in contrasto con il pari diritto degli altri.

Una tale fattispecie non ha nulla a che vedere con quella sulla quale la corte di merito era chiamata a pronunziare, che doveva essere valutata alla luce della regola stabilita dall’art. 1141 c.c.

4. - La corte territoriale, dopo essere incorsa in questo equivoco, ha richiamato il principio, realmente affermato da questa Suprema corte, secondo cui «ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione la coltivazione del fondo non è sufficiente, perché non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta uti dominus » (Cass. n. 6123/2020).

Ciò posto la decisione esibisce il seguente sillogismo: se non è esercizio di possesso utile per l’usucapione l’attività di coltivazione, a maggior ragione non lo è l’attività di giardinaggio o manutentiva.

Ciò posto, ha ritenuto inammissibile la prova orale richiesta, non emergendo dai capitoli situazioni rilevatrici di un comportamento sulla cosa attuato con l’intenzione di tenere il bene come proprio.

La Corte d’appello ha attribuito valore di regola generale a un principio (quello della supposta insufficienza della coltivazione ai fini dell’usucapione), che è evidentemente riferito al possesso di un fondo destinato ad uso agricolo (Cass. n. 1796/2022).

In questo senso il principio vuol dire che per l’usucapione della proprietà il possesso deve essere esplicato in una attività tendente a trarre dalla cosa tutte le possibili utilità e non solo qualcuna.

Va però tenuto presente che in ogni caso si tratta di valutazioni che vanno fatte tenendo conto di particolari circostanze del caso, rimesse al giudice di merito.

Nulla esclude che sia sufficiente a questo scopo anche una utilizzazione apparentemente assai limitata, quale la falciatura dell’erba e la raccolta annuale del fogliame, quando, per le caratteristiche del fondo, non possa aversi, almeno normalmente, una utilizzazione migliore o più estesa (Cass. n. 16695/2023).

L’errore di diritto commesso dalla corte territoriale è di avere compiuto la propria verifica in astratto, senza considerare la natura del bene e la situazione dei luoghi, quale emerge in parte dalla stessa sentenza impugnata, ma che comunque i ricorrenti intendevano provare con la prova orale.

Si tratta, secondo i capitoli, di una striscia di terreno di dimensione minime, adiacente un muro di contenimento e posta in continuità spaziale con la residua proprietà dei ricorrenti, che si assume delimitata «da oltre trent’anni dal predetto muro di contenimento» (ad esempio, il capitolo 4 riportato a pag. 23 del ricorso).

La sentenza impugnata, dopo avere riportato la misura della porzione posta al di là del muro, ritiene inammissibili i capitoli di prova dedotti dagli appellanti in considerazione del tipo di attività che si intendeva dimostrare (solo giardinaggio e manutenzione), senza chiarire quali ulteriori attività sa rebbero stati attuabili, nella situazione concreta, per rendere configurabile il possesso.

La corte territoriale cita, ad esempio, l’avere recintato la proprietà o avere stravolto la coltura del terreno.

Senza che sia minimamente utile approfondire in diritto le questioni evocate da tali considerazioni(la chiusura del fondo è concepita dall’art. 841 c.c. come facoltà del proprietario: Cass. n. 21129/2012), è sufficiente considerare che tali esempi, intanto avrebbero avuto un reale significato, in quanto la striscia fosse stata suscettibile di recinzione, in rapporto alle sue dimensioni e alla sua collocazione a ridosso del muro di contenimento della strada, posta nella proprietà altrui.

Lo stesso dicasi per la coltivazione: anche in questo caso, l’obiezione avrebbe un senso solo se fosse ragionevolmente configurabile un’attività diversa rispetto a quella attuata sulla superficie di proprietà, che i capitoli configurava come un tutt’uno con la porzione in contesa.

In assenza di tale indagine , la decisione si traduce in una pura petizione di principio, che si pone in evidente conflitto sia con le norme in tema di possesso sia con l’art. 2697 c.c., essendo del tutto chiaro che non si può rigettare una domanda imputando alla parte di non avere dato prova dei fatti, senza una reale disamina della rilevanza della prova richiesta e disattesa.

In quanto all’esistenza del cancello nella proprietà dei resistenti, menzionata nella sentenza e oggetto di censura con il motivo in esame con il quale se ne denunzia l’inesistenza, la circostanza è richiamata dalla corte di merito quale argomentazione ulteriore, intesa a corroborare il difetto dell’animus, già riscontrato, secondo l’erronea prospettiva della decisione impugnata, in conseguenza del rilievo della mancata immutazione dello stato dei luoghi.

Il vizio che inficia il contenuto essenziale della decisione, pertanto, porta con sé l’irrilevanza della argomentazione aggiuntiva, inidonea, di per sé, sia a superare l’errore di diritto commesso dalla corte d’appello nella valutazione della fattispecie, sia a giustificare la valutazione negativa a priori delle prove, che erano anche intese a dimostrare che la manutenzione della area cortilizia fu curata dai soli ricorrenti.

I richiami al principio di non contestazione operatodai controricorrenti con riguardo al cancello, nell’ambito del dibattito processuale che emerge dalla stessa decisione impugnata, sono fuori luogo.

Del resto, gli stessi ricorrenti sono consapevoli che «il problema dell’esistenza del cancello è di scarsa o di nulla rilevanza [...] neppure ai fini dell’usucapione [...] invocata ex adverso ».

Il carattere secondario dell’argomento, fondato sul cancello, è espresso con ancora maggiore convinzione dai controricorrenti nella memoria.

Comunque sia ogni valutazione al riguardo rimane assorbita in conseguenza dell’accoglimento del motivo, che comporta l’esigenza dell’integrale riesame del materiale probatorio e delle stesse istanze istruttorie.

In quanto all’ulteriore considerazione proposta dalla controricorrenti, e cioè che i ricorrenti avevano consapevolezza della servitù e quindi della proprietà altrui del terreno, la medesima è irrilevante.

È principio acquisito che «per escludere la sussistenza del possesso utile all'usucapionenon è sufficiente il riconoscimento o la consapevolezza del possessore circa l'altrui proprietà del bene, occorrendo, invece, che il possessore, per il modo in cui questa conoscenza è rivelata o per i fatti in cui essa è implicita, esprima la volontà non equivoca di attribuire il diritto reale al suo titolare, atteso che l'animus possidendi non consiste nella convinzione di essere titolare del diritto reale, bensì nell'intenzione di comportarsi come tale, esercitando le corrispondenti facoltà»(Cass. n. 26641/2013; n. 13153/2021).

5. - La sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione, perché riesamini il materiale probatorio e le stesse istanze istruttorie alla luce dei principi sopra indicati.

Lacorte di rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso, disatteso il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa innanzi alla C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9265/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] P AOLO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] G. PISANELLI 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 3049/2017 depositata il 28/12/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 28 dicembre 2017 n. 3049, la Corte d'appello di Bologna ha respinto l'appello proposto avverso la decisione del Tribunale della stessa città del 29 agosto 2014, la quale ha accertato che «la linea di confine fra la proprietà dell’attrice ([OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ora [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.) posta nel Comune di Bologna, via Putti n. 11-13 e l’area cortilizia di proprietà comune dei convenuti ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., cui è poi subentrata [OSCURATO:PERSONA]) posta nel Comune di Bologna via Putti 9 è data da una linea retta che si ottiene congiungendo il punto A (a 1,20 m.l. dal muro di sostegno della strada privata) al punto B (a 0,75 dal muro) come riportata nell’allegato al rogito dott. [OSCURATO:PERSONA] in data 20 febbraio 1935, rep. n. 405 e rappresentata in rosso nell’allegato denominato “posizione del confine rispetto al muro, allegato alla relazione del 9 febbraio 2912 del CTP di parte attrice [...] unita alla relazione del CTU [...]». La stessa decisione ha rigettato la domanda riconvenzionale di usucapione proposta dai convenuti in relazione alla porzione in contesa. La Corte d’appello, per quanto qui rileva, ha ritenuto, condividendo la valutazione del primo giudice: a) che la linea di confine non coincide con il muro di sostegno della strada privata, acquistata da [OSCURATO:PERSONA] con l’atto del 28 settembre 1990, ma essa è rappresentata da un fosso, adiacente il muro; b) che deponeva in questo senso in modo univoco l’atto del 1935, con il quale i danti causa di Vi lla Silvia, futura proprietaria della strada, acconsentirono al passaggio di un condotto fognario sul proprio terreno: c) che da tale atto emergeva chiaramente che il confine non coincideva con il muro di sostegno, ma il muro medesimo era compreso nella proprietà poi acquistata da [OSCURATO:PERSONA], essendo quindi l’adiacente striscia di terreno di proprietà di questa; d) che non ricorrevano i presupposti per l’acquisto della striscia per usucapione, non essendo a questo fine sufficiente l’attività di giardinaggio o manutenzione, in quanto attività inidonee a rilevare l’animus possidendi in capo a colui che le esercita; e) che è incontestata la presenza di un cancello attraverso il quale l’appellata accede alla sua proprietà per provvedere alla manutenzione del condotto di scolo; f) che i capitoli di prova erano generici, in quanto diretti a provare solo l’attività manutentiva, insufficiente per le ragioni sopra indicate a dare la prova di una situazione di possesso esclusivo idonea a condurre all’usucapione. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione sulla base tre motivi, illustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha resistito con controricorso, depositando anche la memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. -I motivi di ricorso possono così sintetizzarsi: 1) omissione di pronuncia e violazione dell’art. 950 c.c., in quanto la corte di merito non si è pronunziata sull’eccezione di inammissibilità della domanda, essendo certo il confine, rappresentatodal muro di sostegno della strada privata; 2) violazione delle norme in tema di possesso utile per l’usucapione e violazione dell’art. 115 c.p.c. ed erronea supposizione di un fatto inesistente, costituito da un cancello attraverso il quale [OSCURATO:PERSONA] accede alla striscia di sua proprietà per provvedere alla manutenzione. La corte di merito non ha tenuto conto della reale situazione dei luoghi e della circostanza che i terreni si trovano a dislivello delimitati da un alto muro di contenimento. 3) il diniego di ammissione delle prove orali è stato espresso in assenza di qualsiasi considerazione dello stato dei luoghi, di per sé tali da escludere qualsiasi altrui possibilità di esercizio del potere di fatto sulla striscia in contesa. 2. -Il primo motivo è infondato, in quanto nessuna omissione di pronuncia è riscontrabile nella sentenza impugnata, la quale ha deciso la controversia, sia pure con esito diverso da quello dalla appellante auspicato. La Corte d’appello, invero, ha accolto la domanda, stabilendo il confine in una posizione più avanzata rispetto al muro, verso il fondo dei ricorrenti. Ciò esclude la violazione dell'art. 112 c.p.c., dal momento che non ricorre il vizio di mancata pronuncia su di una domanda, o su di un motivo di appello, qualora essi, anche se non espressamente esaminati, risultino incompatibil i con la statu izione esplicita assunta su altra domanda o motivo di appello, deponendo allora per l'implicita pronunzia di rigetto dei medesimi (Cass. 6 n. 24953/2020; Cass. n. 14486/2014). 3. - Il secondo e il terzo motivo, da esaminare congiuntamente, sono fondati. Essi, diversamente da quanto eccepiscono i controricorrenti nei loro scritti,non denunziano una violazione di norma “mediata” dalla valutazione delle risultanze di causa, né richiedono alla cassazione di ripetere un giudizio di fatto, ma denunziano, in viaimmediata e diretta, una violazione di norme e principi di diritto. Invero, la Corte d’appelloha ritenuto a priori che i capitoli di prova dedotti dagli attuali ricorrenti non fossero idonei a dare la prova del possesso, in quanto con essi si intendeva dimostrare solo attività di manutenzione e giardinaggio. La corte territoriale, prima di esprimere tale giudizio, ha operato una serie di richiami giurisprudenziali. Secondo le massime richiamate, ai fini dell’usucapione, l’attività materiale esercitata dall’agente sulla cosa deve essere di tale natura da escludere la possibilità di altri di instaurare un rapporto analogo. La corte territoriale non ha percepito che i precedenti richiamati, con il porre l’accento sul fatto che il potere sulla cosa deve essere esercitato secondo modalità incompatibili con il potere altrui, si riferiscono all’usucapione del bene comune da parte del singolo comproprietario. In questo caso, infatti, operano regole parzialmente diverse da quelle comuni in ragione del fatto che il compartecipe, nel possedere in via esclusiva la cosa comune, non attua un comportamento, di per sé, in contrasto con il pari diritto degli altri. Una tale fattispecie non ha nulla a che vedere con quella sulla quale la corte di merito era chiamata a pronunziare, che doveva essere valutata alla luce della regola stabilita dall’art. 1141 c.c. 4. - La corte territoriale, dopo essere incorsa in questo equivoco, ha richiamato il principio, realmente affermato da questa Suprema corte, secondo cui «ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione la coltivazione del fondo non è sufficiente, perché non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta uti dominus » (Cass. n. 6123/2020). Ciò posto la decisione esibisce il seguente sillogismo: se non è esercizio di possesso utile per l’usucapione l’attività di coltivazione, a maggior ragione non lo è l’attività di giardinaggio o manutentiva. Ciò posto, ha ritenuto inammissibile la prova orale richiesta, non emergendo dai capitoli situazioni rilevatrici di un comportamento sulla cosa attuato con l’intenzione di tenere il bene come proprio. La Corte d’appello ha attribuito valore di regola generale a un principio (quello della supposta insufficienza della coltivazione ai fini dell’usucapione), che è evidentemente riferito al possesso di un fondo destinato ad uso agricolo (Cass. n. 1796/2022). In questo senso il principio vuol dire che per l’usucapione della proprietà il possesso deve essere esplicato in una attività tendente a trarre dalla cosa tutte le possibili utilità e non solo qualcuna. Va però tenuto presente che in ogni caso si tratta di valutazioni che vanno fatte tenendo conto di particolari circostanze del caso, rimesse al giudice di merito. Nulla esclude che sia sufficiente a questo scopo anche una utilizzazione apparentemente assai limitata, quale la falciatura dell’erba e la raccolta annuale del fogliame, quando, per le caratteristiche del fondo, non possa aversi, almeno normalmente, una utilizzazione migliore o più estesa (Cass. n. 16695/2023). L’errore di diritto commesso dalla corte territoriale è di avere compiuto la propria verifica in astratto, senza considerare la natura del bene e la situazione dei luoghi, quale emerge in parte dalla stessa sentenza impugnata, ma che comunque i ricorrenti intendevano provare con la prova orale. Si tratta, secondo i capitoli, di una striscia di terreno di dimensione minime, adiacente un muro di contenimento e posta in continuità spaziale con la residua proprietà dei ricorrenti, che si assume delimitata «da oltre trent’anni dal predetto muro di contenimento» (ad esempio, il capitolo 4 riportato a pag. 23 del ricorso). La sentenza impugnata, dopo avere riportato la misura della porzione posta al di là del muro, ritiene inammissibili i capitoli di prova dedotti dagli appellanti in considerazione del tipo di attività che si intendeva dimostrare (solo giardinaggio e manutenzione), senza chiarire quali ulteriori attività sa rebbero stati attuabili, nella situazione concreta, per rendere configurabile il possesso. La corte territoriale cita, ad esempio, l’avere recintato la proprietà o avere stravolto la coltura del terreno. Senza che sia minimamente utile approfondire in diritto le questioni evocate da tali considerazioni(la chiusura del fondo è concepita dall’art. 841 c.c. come facoltà del proprietario: Cass. n. 21129/2012), è sufficiente considerare che tali esempi, intanto avrebbero avuto un reale significato, in quanto la striscia fosse stata suscettibile di recinzione, in rapporto alle sue dimensioni e alla sua collocazione a ridosso del muro di contenimento della strada, posta nella proprietà altrui. Lo stesso dicasi per la coltivazione: anche in questo caso, l’obiezione avrebbe un senso solo se fosse ragionevolmente configurabile un’attività diversa rispetto a quella attuata sulla superficie di proprietà, che i capitoli configurava come un tutt’uno con la porzione in contesa. In assenza di tale indagine , la decisione si traduce in una pura petizione di principio, che si pone in evidente conflitto sia con le norme in tema di possesso sia con l’art. 2697 c.c., essendo del tutto chiaro che non si può rigettare una domanda imputando alla parte di non avere dato prova dei fatti, senza una reale disamina della rilevanza della prova richiesta e disattesa. In quanto all’esistenza del cancello nella proprietà dei resistenti, menzionata nella sentenza e oggetto di censura con il motivo in esame con il quale se ne denunzia l’inesistenza, la circostanza è richiamata dalla corte di merito quale argomentazione ulteriore, intesa a corroborare il difetto dell’animus, già riscontrato, secondo l’erronea prospettiva della decisione impugnata, in conseguenza del rilievo della mancata immutazione dello stato dei luoghi. Il vizio che inficia il contenuto essenziale della decisione, pertanto, porta con sé l’irrilevanza della argomentazione aggiuntiva, inidonea, di per sé, sia a superare l’errore di diritto commesso dalla corte d’appello nella valutazione della fattispecie, sia a giustificare la valutazione negativa a priori delle prove, che erano anche intese a dimostrare che la manutenzione della area cortilizia fu curata dai soli ricorrenti. I richiami al principio di non contestazione operatodai controricorrenti con riguardo al cancello, nell’ambito del dibattito processuale che emerge dalla stessa decisione impugnata, sono fuori luogo. Del resto, gli stessi ricorrenti sono consapevoli che «il problema dell’esistenza del cancello è di scarsa o di nulla rilevanza [...] neppure ai fini dell’usucapione [...] invocata ex adverso ». Il carattere secondario dell’argomento, fondato sul cancello, è espresso con ancora maggiore convinzione dai controricorrenti nella memoria. Comunque sia ogni valutazione al riguardo rimane assorbita in conseguenza dell’accoglimento del motivo, che comporta l’esigenza dell’integrale riesame del materiale probatorio e delle stesse istanze istruttorie. In quanto all’ulteriore considerazione proposta dalla controricorrenti, e cioè che i ricorrenti avevano consapevolezza della servitù e quindi della proprietà altrui del terreno, la medesima è irrilevante. È principio acquisito che «per escludere la sussistenza del possesso utile all'usucapionenon è sufficiente il riconoscimento o la consapevolezza del possessore circa l'altrui proprietà del bene, occorrendo, invece, che il possessore, per il modo in cui questa conoscenza è rivelata o per i fatti in cui essa è implicita, esprima la volontà non equivoca di attribuire il diritto reale al suo titolare, atteso che l'animus possidendi non consiste nella convinzione di essere titolare del diritto reale, bensì nell'intenzione di comportarsi come tale, esercitando le corrispondenti facoltà»(Cass. n. 26641/2013; n. 13153/2021). 5. - La sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione, perché riesamini il materiale probatorio e le stesse istanze istruttorie alla luce dei principi sopra indicati. Lacorte di rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso, disatteso il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa innanzi alla C
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