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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 marzo 2023

Cassazione n. 22601/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2022 del GIP TRIBUNALE di VELLETRIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Il G.i.p. del Tribunale di Velletri, con sentenza in data 8 novembre 2022, applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata dalle parti ex art.444 cod. proc. pen., in relazione ai raeti a lui ascritti; rilevato che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere trattato con procedura «de plano», trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena, da dichiararsi inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, co. 2 bis, cod. proc. pen.; rilevato, infatti, che il motivo si ricorso, con cui si censura il difetto di motivazione in ordine all'insussistenza delle condizioni per la declaratoria di proscioglimento, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., risulta proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, co. 2 bis, cod. proc. peri. (Sez.

F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 0); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processua i e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23 marzo 2023 Il Consigliere stensore Il „presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2022 del GIP TRIBUNALE di VELLETRIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Il G.i.p. del Tribunale di Velletri, con sentenza in data 8 novembre 2022, applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata dalle parti ex art.444 cod. proc. pen., in relazione ai raeti a lui ascritti; rilevato che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere trattato con procedura «de plano», trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena, da dichiararsi inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, co. 2 bis, cod. proc. pen.; rilevato, infatti, che il motivo si ricorso, con cui si censura il difetto di motivazione in ordine all'insussistenza delle condizioni per la declaratoria di proscioglimento, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., risulta proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, co. 2 bis, cod. proc. peri. (Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 0); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processua i e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 marzo 2023 Il Consigliere stensore Il „presidente
Sentenza Cassazione n. 22601/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris