CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14993/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato perché, sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e tenuto, tra l'altro, a non frequentare soggetti pregiudicati, è stato sorpreso, nell'arco di poco meno di tre mesi ed in tre distinte occasioni, in compagnia di due diverse persone, entrambe gravate da condanne; che, con l'unico motivo di ricorso per cassazione, Ladisa deduce la carenza dell'elemento costitutivo della stabilità e dell'abitualità delle frequentazioni non consentite; che la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere, in proposito, che «Il reato di cui all'art. 75 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che punisce la violazione della prescrizione che impone alla persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale "di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza", prevista dall'art. 8, comma 4, del medesimo d.lgs., implica un'abitualità o serialità di comportamenti, essendo, conseguentemente, configurabile soltanto nel caso di plurimi e stabili contatti e frequentazioni con pregiudicati» (Sez. 1, n. 14149 del 20/02/2020, Vurchio, Rv. 278942 - 01; Sez. 1, n. 53403 del 10/10/2017, Iurlaro, Rv. 271902 - 01; Sez. 1, n. 27049 del 09/05/2017, Massimino, Rv. 270635 - 01), con l'avvertenza che «Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 75, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in relazione all'art. 8, comma 4, del medesimo d.lgs., con riferimento alla violazione, da parte del sorvegliato speciale, della prescrizione di non associarsi abitualmente a persone che abbiano subito condanne o siano sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza, è irrilevante il suo rapporto di parentela o affinità con tali persone, potendo egli in ogni tempo, qualora ne abbia necessità per motivi leciti, formulare apposita istanza volta ad ottenere di essere autorizzato ad incontrare i familiari, ancorché versino nelle predette situazioni» (Sez. 1, n. 5396 del 01/12/2020, dep. 2021, Lanza, Rv. 280974 - 01); che nel caso in esame, la Corte di appello ha spiegato — in termini che si sottraggono al sindacato di legittimità in quanto non distoniche rispetto alle indicazioni ermeneutiche sopra riportate — che la reiterazione degli incontri in un torno di tempo complessivamente ristretto, la loro estensione a due diversi soggetti, l'assenza di plausibili giustificazioni e la disinvoltura mostrata da Ladisa nell'infrangere il divieto impostogli concorrono ad integrare il prescritto requisito di abitualità, non apparendo decisivo, in senso contrario, il legame di affinità con uno dei pregiudicati incontrati e di colleganza lavorativa con l'altro e risultando, piuttosto, confermata la tendenziale familiarità associativa del prevenuto;ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am