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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 luglio 2025

Cassazione n. 29711/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO Rilevato che con l'ordinanza descritta in epigrafe il Tribunale di Lecce ha confermato il sequestro ex art 321, comma 2, disposto dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale locale ai danni di [OSCURATO:PERSONA], indagato con riguardo ai delitti di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990, (sequestro) eseguito, tra l'altro, su somme di denaro (circa 55.000 euro) rinvenute su un conto corrente intestato al ricorrente; rilevato che avverso detto provvedimento propone ricorso la difesa dell'indagato, contestando più ipotesi di violazione di legge, riferite agli artt. 73 e 74 TUS, 110, 322 e 324 cod. proc. pen. e in particolare contestando l'argomentare speso dal Tribunale nel riscontrare la presenza di una adeguata base indiziaria quanto ai delitti contestati ex art 73 citato contestati ai capi 1.1.4.) e 1.1.5) della / rubrica, ma anche nel ritenere comprovato il nesso di pertinenzialità tra le somme sequestrate e i fatti illeciti ascritti al ricorrente oltre che nel valutare la proporzionalità della misura adottata, per aver ascritto unicamente al [OSCURATO:PERSONA] il profitto conseguente alle ipotesi di reato contestate ai punti 1.1.4), 1.1.5) e 1.1.10) della rubrica pur in presenza di condotte di reato contestate in via rubrica, pur le; rilevato che il ricorso è inammissibile per più concorrenti ragioni atteso che, sul versante inerente al fumus dei reati contestati ai capi 1.1.4.) e 1.1.5), in linea con quanto evidenziato nella decisione gravata, la relativa valutazione risulta puntualmente assorbita da quella resa dal medesimo Tribunale nel verificare la gravità indiziaria riferita ai delitti in questione con decisione, resa in sede di riesame sulla misura personale applicata al ricorrente per i medesimi fatti, che non risulta impugnata e che dunque vale coerentemente a supportare, senza incertezze, anche il relativo accertamento cognitivo diretto a sostenere la misura reale; ritenuto, inoltre, che/ sugli altri temi messi in discussione dal ricorso, l'impugnazione appare evidentemente affetta da aspecificità estrinseca, avendo il Tribunale dato adeguato conto sia del iquantumi‘ percepito dal ricorrente, quale cedente, in conseguenza delle citate tre condotte illecite, sia della proporzionalità del vincolo apposto, rimasto estraneo alle derive civilistiche correlate al principio solidaristico collegata alla natura concorsuale del relativo agire illecito proprio in considerazione del ruolo assunto dal ricorrente nelle dette vicende illecite, così da fare emergere l'accrescimento patrimoniale espressamente riferibile alla sfera personale del [OSCURATO:PERSONA] in funzione del quale, altrettanto coerentemente, appare declinato il provvedimento anticipatorio in discussione, il tutto chiarito con argomentare apoditticamente contrastato dalla difesa; rilevato infine che alla inammissibilità del ricorso seguono le pronunce di cui al primo comma dell'art 616 cod. proc. pen., definite nei termini di cui al dispositivo, P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 09/07/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO Rilevato che con l'ordinanza descritta in epigrafe il Tribunale di Lecce ha confermato il sequestro ex art 321, comma 2, disposto dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale locale ai danni di [OSCURATO:PERSONA], indagato con riguardo ai delitti di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990, (sequestro) eseguito, tra l'altro, su somme di denaro (circa 55.000 euro) rinvenute su un conto corrente intestato al ricorrente; rilevato che avverso detto provvedimento propone ricorso la difesa dell'indagato, contestando più ipotesi di violazione di legge, riferite agli artt. 73 e 74 TUS, 110, 322 e 324 cod. proc. pen. e in particolare contestando l'argomentare speso dal Tribunale nel riscontrare la presenza di una adeguata base indiziaria quanto ai delitti contestati ex art 73 citato contestati ai capi 1.1.4.) e 1.1.5) della / rubrica, ma anche nel ritenere comprovato il nesso di pertinenzialità tra le somme sequestrate e i fatti illeciti ascritti al ricorrente oltre che nel valutare la proporzionalità della misura adottata, per aver ascritto unicamente al [OSCURATO:PERSONA] il profitto conseguente alle ipotesi di reato contestate ai punti 1.1.4), 1.1.5) e 1.1.10) della rubrica pur in presenza di condotte di reato contestate in via rubrica, pur le; rilevato che il ricorso è inammissibile per più concorrenti ragioni atteso che, sul versante inerente al fumus dei reati contestati ai capi 1.1.4.) e 1.1.5), in linea con quanto evidenziato nella decisione gravata, la relativa valutazione risulta puntualmente assorbita da quella resa dal medesimo Tribunale nel verificare la gravità indiziaria riferita ai delitti in questione con decisione, resa in sede di riesame sulla misura personale applicata al ricorrente per i medesimi fatti, che non risulta impugnata e che dunque vale coerentemente a supportare, senza incertezze, anche il relativo accertamento cognitivo diretto a sostenere la misura reale; ritenuto, inoltre, che/ sugli altri temi messi in discussione dal ricorso, l'impugnazione appare evidentemente affetta da aspecificità estrinseca, avendo il Tribunale dato adeguato conto sia del iquantumi‘ percepito dal ricorrente, quale cedente, in conseguenza delle citate tre condotte illecite, sia della proporzionalità del vincolo apposto, rimasto estraneo alle derive civilistiche correlate al principio solidaristico collegata alla natura concorsuale del relativo agire illecito proprio in considerazione del ruolo assunto dal ricorrente nelle dette vicende illecite, così da fare emergere l'accrescimento patrimoniale espressamente riferibile alla sfera personale del [OSCURATO:PERSONA] in funzione del quale, altrettanto coerentemente, appare declinato il provvedimento anticipatorio in discussione, il tutto chiarito con argomentare apoditticamente contrastato dalla difesa; rilevato infine che alla inammissibilità del ricorso seguono le pronunce di cui al primo comma dell'art 616 cod. proc. pen., definite nei termini di cui al dispositivo, P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 09/07/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA]
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