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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 46046/2021

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la seguente SENTENZA Motivazione semplificata sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]° [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2019 della Corte d'appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto accogliersi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Bari, con la sentenza impugnata in questa sede, ha parzialmente riformato la condanna alle pene di giustizia pronunciata dal G.u.p. del Tribunale di Foggia in data 27 febbraio 2018 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di rapina e lesioni aggravate.

2. Propone ricorso per cassazione la difesa dell'imputato deducendo, con il primo motivo, violazione della legge penale con riguardo alla mancata osservanza delle norme (artt. 213 e ss. cod. proc. pen.) che disciplinano l'attività di individuazione fotografica operata dalla persona offesa, considerati il tempo (quando la vittima era ancora ricoverata e in stato di scarsa lucidità) e le modalità (esibizione di solo tre fotografie) dell'operata individuazione.

2.1. Con il secondo motivo si deduce vizio della motivazione, carente o manifestamente illogica, in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio, considerate le valutazioni riguardanti le modalità del fatto e della contenuta gravità dell'episodio che non giustificavano il discostamento dal minimo edittale; del tutto mancante la motivazione sul diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.; apparente, infine, la motivazione del diniego delle circostanze attenuanti generiche.

3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 37. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato.

1.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Il costante e consolidamento insegnamento della giurisprudenza di legittimità afferma che l'individuazione, personale o fotografica, di un soggetto eseguita nel corso delle indagini preliminari costituisce una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta, pertanto, una species della categoria delle dichiarazioni; la relativa portata probatoria discende dal valore attribuibile alla dichiarazione, al pari di ogni altra deposizione testimoniale, accertando la credibilità del dichiarante (Sez.

F, n. 43285 del 08/08/2019, Diana, Rv. 277471 - 03), mentre restano irrilevanti le modalità formali dell'attività eseguita, che non devono riprodurre quelle previste dall'art. 213 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Signorelli, Rv. 279437 - 01), non necessitando della descrizione delle fattezze fisiche della persona indagata (Sez. 4, n. 7287 del 09/12/2020, dep. 2021, Reinhard, Rv. 280598 - 02).

Allo stesso modo, le modalità dell'individuazione - quali quelle relative alla scelta delle immagini fotografiche da sottoporre - non riguardano la legalità della prova, ma si riflettono sul suo valore, che richiede l'apprezzamento da parte del giudice di merito (Sez. 5, n. 9505 del 24/11/2015, dep. 2016, Coccia, Rv. 267562 - 01).

1.2. Il secondo motivo è formulato in parte per ragioni non consentite (non avendo dedotto con l'atto di appello alcuno specifico motivo riguardante il riconoscimento dell'attenuante del danno di lieve entità), in parte con argomenti manifestamente infondati. 2 -d9 La Corte territoriale ha ridotto in misura più che apprezzabile le pene inflitte dal giudice di primo grado, determinando la pena base per il più grave delitto di rapina con scostannento dal minimo edittale del tutto contenuto, ritenendo tale pena "equa", al pari dell'aumento a titolo di continuazione per il delitto di lesioni personali, anch'esso certamente modesto; si tratta di motivazione che, richiamando gli indici di cui all'art. 133 cod. pen. (apprezzabili anche mediante la ricostruzione del fatto che testimonia un'indole violenta, come indicato nella sentenza di primo grado e come risultante dalla natura e dalla gravità delle lesioni della donna vittima della rapina), si conforma al costante orientamento della Suprema Corte secondo il quale ove il giudice ritenga di applicare una pena che, pur discostandosi dai minimi edittali, non superi la misura media di quella edittale è adeguatamente motivata la decisione che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv 271243; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464).

Infine, per quanto attiene al diniego delle circostanze attenuanti generiche, la motivazione adottata dalla Corte territoriale mirava a elidere l'unico dato astrattamente favorevole dedotto con l'atto di appello (quello della scelta di accedere al rito abbreviato, elemento ininfluente nel giudizio di meritevolezza delle circostanze attenuanti generiche: Sez. 3, n. 46463 del 17/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277271 - 0; Sez. 2, n. 24312 del 25/03/2014, Diana, Rv. 260012 - 0), a fronte degli elementi ostativi già rappresentati della gravità del fatto, oltre che dei precedenti penali.

2. All' inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23/11/2021 [OSCURATO:PERSONA] iere Est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Motivazione semplificata sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]° [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2019 della Corte d'appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto accogliersi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Bari, con la sentenza impugnata in questa sede, ha parzialmente riformato la condanna alle pene di giustizia pronunciata dal G.u.p. del Tribunale di Foggia in data 27 febbraio 2018 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di rapina e lesioni aggravate. 2. Propone ricorso per cassazione la difesa dell'imputato deducendo, con il primo motivo, violazione della legge penale con riguardo alla mancata osservanza delle norme (artt. 213 e ss. cod. proc. pen.) che disciplinano l'attività di individuazione fotografica operata dalla persona offesa, considerati il tempo (quando la vittima era ancora ricoverata e in stato di scarsa lucidità) e le modalità (esibizione di solo tre fotografie) dell'operata individuazione. 2.1. Con il secondo motivo si deduce vizio della motivazione, carente o manifestamente illogica, in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio, considerate le valutazioni riguardanti le modalità del fatto e della contenuta gravità dell'episodio che non giustificavano il discostamento dal minimo edittale; del tutto mancante la motivazione sul diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.; apparente, infine, la motivazione del diniego delle circostanze attenuanti generiche. 3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 37. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato. 1.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il costante e consolidamento insegnamento della giurisprudenza di legittimità afferma che l'individuazione, personale o fotografica, di un soggetto eseguita nel corso delle indagini preliminari costituisce una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta, pertanto, una species della categoria delle dichiarazioni; la relativa portata probatoria discende dal valore attribuibile alla dichiarazione, al pari di ogni altra deposizione testimoniale, accertando la credibilità del dichiarante (Sez. F, n. 43285 del 08/08/2019, Diana, Rv. 277471 - 03), mentre restano irrilevanti le modalità formali dell'attività eseguita, che non devono riprodurre quelle previste dall'art. 213 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Signorelli, Rv. 279437 - 01), non necessitando della descrizione delle fattezze fisiche della persona indagata (Sez. 4, n. 7287 del 09/12/2020, dep. 2021, Reinhard, Rv. 280598 - 02). Allo stesso modo, le modalità dell'individuazione - quali quelle relative alla scelta delle immagini fotografiche da sottoporre - non riguardano la legalità della prova, ma si riflettono sul suo valore, che richiede l'apprezzamento da parte del giudice di merito (Sez. 5, n. 9505 del 24/11/2015, dep. 2016, Coccia, Rv. 267562 - 01). 1.2. Il secondo motivo è formulato in parte per ragioni non consentite (non avendo dedotto con l'atto di appello alcuno specifico motivo riguardante il riconoscimento dell'attenuante del danno di lieve entità), in parte con argomenti manifestamente infondati. 2 -d9 La Corte territoriale ha ridotto in misura più che apprezzabile le pene inflitte dal giudice di primo grado, determinando la pena base per il più grave delitto di rapina con scostannento dal minimo edittale del tutto contenuto, ritenendo tale pena "equa", al pari dell'aumento a titolo di continuazione per il delitto di lesioni personali, anch'esso certamente modesto; si tratta di motivazione che, richiamando gli indici di cui all'art. 133 cod. pen. (apprezzabili anche mediante la ricostruzione del fatto che testimonia un'indole violenta, come indicato nella sentenza di primo grado e come risultante dalla natura e dalla gravità delle lesioni della donna vittima della rapina), si conforma al costante orientamento della Suprema Corte secondo il quale ove il giudice ritenga di applicare una pena che, pur discostandosi dai minimi edittali, non superi la misura media di quella edittale è adeguatamente motivata la decisione che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv 271243; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464). Infine, per quanto attiene al diniego delle circostanze attenuanti generiche, la motivazione adottata dalla Corte territoriale mirava a elidere l'unico dato astrattamente favorevole dedotto con l'atto di appello (quello della scelta di accedere al rito abbreviato, elemento ininfluente nel giudizio di meritevolezza delle circostanze attenuanti generiche: Sez. 3, n. 46463 del 17/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277271 - 0; Sez. 2, n. 24312 del 25/03/2014, Diana, Rv. 260012 - 0), a fronte degli elementi ostativi già rappresentati della gravità del fatto, oltre che dei precedenti penali. 2. All' inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/11/2021 [OSCURATO:PERSONA] iere Est