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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 novembre 2022

Cassazione n. 49214/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Torino, ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per i reati di bancarotta fraudolenta e violazione dei sigilli; - che, avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che l'unico motivo, con il quale il ricorrente sostiene che la Corte di appello si sarebbe limitata a riportarsi alla sentenza di primo grado senza rispondere ai motivi di appello, è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale risposto ai motivi di appello con esauriente e logica motivazione (cfr. pagine 9, 10 e 11 della sentenza impugnata); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23 novembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Torino, ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per i reati di bancarotta fraudolenta e violazione dei sigilli; - che, avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che l'unico motivo, con il quale il ricorrente sostiene che la Corte di appello si sarebbe limitata a riportarsi alla sentenza di primo grado senza rispondere ai motivi di appello, è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale risposto ai motivi di appello con esauriente e logica motivazione (cfr. pagine 9, 10 e 11 della sentenza impugnata); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 novembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 49214/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris