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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 14 giugno 2022

Cassazione n. 25973/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso r.g. n. 36101/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di amministratore legale rappresentante pro-tempore della Società P.R. [OSCURATO:PERSONA] S.N.C. [OSCURATO:PERSONA] & C., domiciliato in ROMA, presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore in carica, e MINISTERO dell'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro in carica, domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso la sede dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO da cui sono difesi per legge; - con froricorrenti - avverso la sentenza n. 559/2019 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 29/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di c:onsiglio del 14/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL'UTRI. 12.G.N. 36101/2019 - Adunanza del 14/06/2022 Rilevato che, con sentenza resa in data 29/4/2019, la Corte d'a D pello di Salerno, in accoglimento dell'appello proposto dalla Agenzia delle Entrate e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze„ e in riforma della decisione di primo grado, ha accolto l'opposizione 'proposta dalle amministrazioni finanziarie avverso il decreto ingiuntivo emesso, nei relativi confronti, dal Tribunale di Salerno per il pagamento, in favore della PR. [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] & C., di sommie a titolo di rimborso IVA rela- tivo all'anno 1988; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale, dopo aver rilevato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Eco- nomia e delle Finanze (attesa l'avvenuta assunzione ex lege, in capo all'Agenzia delle Entrate, della titolarità dei rapporti relativi all'ammini- strazione, alla riscossione e al contenzioso in materia, tra le altre, di imposta sul valore aggiunto), ha evidenziato come l'amministrazione finanziaria avesse validamente estinto il debito dedotto in giudizio dalla controparte, avendo provveduto a versarne il corrispondente importo nelle mani di [OSCURATO:PERSONA], il quale, sulla base degli elementi infor- mativi a disposizione dell'amministrazione finanziaria, appariva scusa- bilmente legittimato a riceverlo, con la conseguente liberazione dell'amministrazione debitrice di buona fede, ai sensi dell'art. 1189 c.c.; avverso la sentenza d'appello, [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale rappresentante pro -tempore della PR. [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] & C., propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi di impugnazione; l'Agenzia delle Entrate e il Ministero dell'Economia e delle Finanze resistono con controricorso; [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità spiegata, ha depositato memoria; considerato che, Adunanza del 14 giugno 2022 - R.G. n. 36101/2019 - rei, cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri con il primo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. (in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso di pro- nunciarsi sull'eccezione, sollevata dai ricorrenti durante l'intero corso del giudizio, relativa al conflitto di interessi tra le amministrazioni fi- nanziarie opponenti e l'Avvocatura dello Stato costituita in giudizio a loro difesa, con particolare riguardo ai contenuti del rapporto sostan- ziale sotteso all'ingiunzione di pagamento opposta, dovendo ritenersi che l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal Mini- stero valesse a determinare un obiettivo aggravio della posizione pro- cessuale dell'Agenzia delle Entrate, con la conseguenl:e palese manife- stazione del conflitto di interessi tra le due parti e il relativo comune difensore; ciò posto, del tutto illegittimamente il giudice a quo avrebbe omesso di rilevare l'invalidità degli atti compiuti dalla controparte in relazione al giudizio di opposizione ex adverso instaurato; il motivo è infondato; osserva il Collegio come, al caso di specie, debba trovare applica- zione il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte ai sensi del quale il mancato esame da parte del giudice di una que- stione puramente processuale non è suscettibile di dar luogo al vizio di omissione di pronuncia, il quale si configura esclusivamente nel caso di mancato esame di domande od eccezioni di merito, ma può configurare un vizio della decisione per violazione di norme diverse dall'art. 112 c.p.c. se, ed in quanto, si riveli erronea e censurabile, oltre che util- mente censurata, la soluzione implicitamente data dal giudice alla pro- blematica prospettata dalla parte (cfr. altresì Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6174 del 14/03/2018, Rv. 648218 - 02); nel caso di specie, erroneamente i ricorrenti hanno censurato la violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione alla pretesa omessa pronun- cia relativa all'eccezione concernente l'asserito conflitto di interessi Adunanza del 14 giugno 2022 - R.G. n. 36101/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri processuale tra le amministrazioni finanziarie opponenti e l'Avvocatura dello Stato costituita in giudizio, avendo trascurato l'indicazione delle norme violate diverse dall'art. 112 c.p.c., nonché di argomentare in maniera compiuta, adeguata e inequivoca i termini della censura pro- spettata con riguardo alla soluzione implicitamente attribuita dal giu- dice alla questione prospettata dalla parte; con il secondo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 132 n, 4 c.p.c. degli artt.1188, 1396 e 2033 c.c., dell'art. 35 del d.p.r. n. 633/72, nonché per omesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all'art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto che l'amministrazione finanziaria avversaria avesse validamente adem- piuto ai propri obblighi restitutori nelle mani di [OSCURATO:PERSONA], valo- rizzando unicamente le informazioni tratte dall'anagrafe tributaria in proprio possesso senza confrontarle con le risultanze della Cancelleria delle società commerciali presso il Tribunale di Salerno e della Camera di Commercio territorialmente competente, nonché dalla stessa docu- mentazione allegata alla domanda di rimborso avanzata dalla società ricorrente; risultanze dalle quali sarebbe emersa con evidenza la di- versa individuazione, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], dell'ammini- stratore della società creditrice del rimborso d'imposta all'epoca del pagamento dedotto in giudizio dalle amministrazioni finanziarie, con la conseguente emersione di evidenti profili di negligenza dell'ammini- strazione debitrice nell'adempimento della propria obbligazione resti- tutoria, rilevanti ai fini dell'esclusione dell'applicabilità dell'art. 1189 c.c.; peraltro, secondo i ricorrenti, il riferimento invocato dalla contro- parte alle sole risultanze dell'anagrafe tributaria (ai sensi dell'art. 35 del d.p.r. n. 633/72) non avrebbe potuto spiegare alcuna rilevanza in relazione al caso di specie, trattandosi, non già di un credito riferito ad Adunanza del 14 giugno 2022 - R.G. n. 36101/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri eventuali pretese tributarie, bensì di un'ordinaria obbligazione restitu- toria da pagamento indebito (ex art. 2033 c.c.) disciplinata dalle di- sposizioni di diritto comune; il motivo è inammissibile; osserva il Collegio come il punto essenziale della motivazione det- tata nella pronuncia impugnata in relazione al punto controverso chieda d'essere individuato nel riconoscimento del duplice profilo: 1) dell'univocità delle circostanze obiettive che valsero a ingenerare l'af- fidamento del debitore circa la legittimazione della persona individuata a ricevere il pagamento; 2) della buona fede del debitore consistente nella scusabilità dell'errore in cui incorse nell'individuazione della per- sona legittimata a ricevere il pagamento; ferma tale prospettiva, il ragionamento svolto nella sentenza im- pugnata si riduce alla valutazione degli elementi di fatto utilizzati ai fini della formulazione dei giudizi in esame, con la conseguenza che l'odierna censura, nella misura in cui pone in questone dell'idoneità rappresentativa degli strumenti probatori utilizzati dal giudice a quo, deve ritenersi inammissibile, siccome destinata a prospettare una ri- lettura nel merito dei fatti di causa, come tale non consentita in sede di legittimità; con il terzo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione dell'art. 115 c.p.c. (in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente percepita i contenuti della visura camerale relativa alla società ricorrente, in aperto contrasto con quanto viceversa riportato in detto documento in ordine alle date di assunzione della qualità di amministratore della sociel:à da parte di Mi- chele Mancuso e di [OSCURATO:PERSONA]; il motivo è infondato; osserva il Collegio come - ferma l'obiettiva discutibilità dell'effet- tiva sussistenza dell'errore di percezione così come descritto nel motivo Adunanza del 14 giugno 2022 - R.G. n. 36101/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri di ricorso (essendosi la corte di appello legittimamente limitata ad af- fermare in iure come, in difetto di una specifica indviduazione di un singolo soggetto come amministratore esclusivo di una società di per- sone, la carica di amministratore della società spetti a tutti i soci della stessa) - i ricorrenti abbiano del tutto trascurato di argomentare i ter- mini della pretesa decisività del supposto errore di percezione denun- ciato, avendo totalmente omesso di considerare le argomentazioni il- lustrate dal giudice a quo in ordine all'obiettiva scusabilità dell'errore in cui incorse l'amministrazione finanziaria nel corrispondere quanto dovuto nelle mani del Crescenzo; con il quarto motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. (in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte ter- ritoriale dettato una motivazione meramente apparente e in ogni caso gravemente illogica in relazione al punto concernente la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 1189 c.c. al caso di specie, avendo la corte territoriale omesso di rilevare l'avvenuta regolare pub- blicizzazione, da parte della società ricorrente, delle modificazioni con- cernenti l'identificazione dell'amministratore legale rappresentante della società, in contrasto con quanto illogicamente ritenuto sul punto dal giudice a quo sulla base delle sole risultanze dell'anagrafe tributa- ria; il motivo è infondato; osserva il Collegio come, ai sensi dell'art. 132, n. l-, c.p.c., il difetto del requisito della motivazione si configuri, alternativamente, nel caso in cui la stessa manchi integralmente come parte del documento/sen- tenza (nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere, siccome risultante dallo svolgimento processuale, segua l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione), ovvero nei casi in cui la mo- tivazione, pur formalmente comparendo come parte del documento, risulti articolata in termini talmente contraddittori o incongrui da non Adunanza del 14 giugno 2022 - R.G. n. 36101/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri consentire in nessun modo di individuarla, ossia di riconoscerla alla stregua della corrispondente giustificazione del decisum; infatti, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell'atto, poiché intes- suta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili; in ogni caso, si richiede che tali vizi emergano dal testo del prov- vedimento, restando esclusa la rilevanza di un'eventuale verifica con- dotta sulla sufficienza della motivazione medesima rispetto ai contenuti delle risultanze probatorie (ex plurimis, Sez. 3, Sentenza n. 20112 del 18/09/2009, Rv. 609353 - 01); ciò posto, nel caso di specie, è appena il caso di rilevare come la motivazione dettata dalla corte territoriale a fondamento della deci- sione impugnata sia, non solo esistente, bensì anche articolata in modo tale da permettere di ricostruirne e comprenderne agevolmente il per- corso logico, avendo la corte d'appello obiettivamente dato conto dell'iter logico seguito ai fini della decisione, tanto in ordine all'esi- stenza di circostanze univoche dirette a lasciar supporre la legittima- zione a ricevere del Crescenzo, quanto in relazione alla scusabilità dell'errore (e dunque alla buona fede) dell'amministrazione finanziaria nel pagare a quest'ultimo; l'iter argomentativo compendiato dal giudice a quo sulla base di tali premesse è pertanto valso a integrare gli estremi di un discorso giusti- ficativo logicamente lineare e comprensibile, elaborato nel pieno ri- spetto dei canoni di correttezza giuridica e di congruità logica, come tale del tutto idoneo a sottrarsi alle censure in questa sede illustrate dai ricorrenti;Adunanza del 14 giugno 2022 - R.G. n. 36101/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza delle censure esaminate, dev'essere pronunciato il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna dei ricorrenti al rimborso, in favore delle amministrazioni controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui al dispositivo; al rigetto del ricorso segue l'attestazione della sussistenza dei pre- supposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ul- teriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso, in favore delle controricorrenti, delle spese del presente giudizio, liquidate in comples- sivi euro 8.200,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori carne per legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell'art. 1-

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso r.g. n. 36101/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di amministratore legale rappresentante pro-tempore della Società P.R. [OSCURATO:PERSONA] S.N.C. [OSCURATO:PERSONA] & C., domiciliato in ROMA, presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore in carica, e MINISTERO dell'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro in carica, domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso la sede dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO da cui sono difesi per legge; - con froricorrenti - avverso la sentenza n. 559/2019 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 29/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di c:onsiglio del 14/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL'UTRI. 12.G.N. 36101/2019 - Adunanza del 14/06/2022 Rilevato che, con sentenza resa in data 29/4/2019, la Corte d'a D pello di Salerno, in accoglimento dell'appello proposto dalla Agenzia delle Entrate e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze„ e in riforma della decisione di primo grado, ha accolto l'opposizione 'proposta dalle amministrazioni finanziarie avverso il decreto ingiuntivo emesso, nei relativi confronti, dal Tribunale di Salerno per il pagamento, in favore della PR. [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] & C., di sommie a titolo di rimborso IVA rela- tivo all'anno 1988; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale, dopo aver rilevato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Eco- nomia e delle Finanze (attesa l'avvenuta assunzione ex lege, in capo all'Agenzia delle Entrate, della titolarità dei rapporti relativi all'ammini- strazione, alla riscossione e al contenzioso in materia, tra le altre, di imposta sul valore aggiunto), ha evidenziato come l'amministrazione finanziaria avesse validamente estinto il debito dedotto in giudizio dalla controparte, avendo provveduto a versarne il corrispondente importo nelle mani di [OSCURATO:PERSONA], il quale, sulla base degli elementi infor- mativi a disposizione dell'amministrazione finanziaria, appariva scusa- bilmente legittimato a riceverlo, con la conseguente liberazione dell'amministrazione debitrice di buona fede, ai sensi dell'art. 1189 c.c.; avverso la sentenza d'appello, [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale rappresentante pro -tempore della PR. [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] & C., propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi di impugnazione; l'Agenzia delle Entrate e il Ministero dell'Economia e delle Finanze resistono con controricorso; [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità spiegata, ha depositato memoria; considerato che, Adunanza del 14 giugno 2022 - R.G. n. 36101/2019 - rei, cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri con il primo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. (in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso di pro- nunciarsi sull'eccezione, sollevata dai ricorrenti durante l'intero corso del giudizio, relativa al conflitto di interessi tra le amministrazioni fi- nanziarie opponenti e l'Avvocatura dello Stato costituita in giudizio a loro difesa, con particolare riguardo ai contenuti del rapporto sostan- ziale sotteso all'ingiunzione di pagamento opposta, dovendo ritenersi che l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal Mini- stero valesse a determinare un obiettivo aggravio della posizione pro- cessuale dell'Agenzia delle Entrate, con la conseguenl:e palese manife- stazione del conflitto di interessi tra le due parti e il relativo comune difensore; ciò posto, del tutto illegittimamente il giudice a quo avrebbe omesso di rilevare l'invalidità degli atti compiuti dalla controparte in relazione al giudizio di opposizione ex adverso instaurato; il motivo è infondato; osserva il Collegio come, al caso di specie, debba trovare applica- zione il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte ai sensi del quale il mancato esame da parte del giudice di una que- stione puramente processuale non è suscettibile di dar luogo al vizio di omissione di pronuncia, il quale si configura esclusivamente nel caso di mancato esame di domande od eccezioni di merito, ma può configurare un vizio della decisione per violazione di norme diverse dall'art. 112 c.p.c. se, ed in quanto, si riveli erronea e censurabile, oltre che util- mente censurata, la soluzione implicitamente data dal giudice alla pro- blematica prospettata dalla parte (cfr. altresì Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6174 del 14/03/2018, Rv. 648218 - 02); nel caso di specie, erroneamente i ricorrenti hanno censurato la violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione alla pretesa omessa pronun- cia relativa all'eccezione concernente l'asserito conflitto di interessi Adunanza del 14 giugno 2022 - R.G. n. 36101/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri processuale tra le amministrazioni finanziarie opponenti e l'Avvocatura dello Stato costituita in giudizio, avendo trascurato l'indicazione delle norme violate diverse dall'art. 112 c.p.c., nonché di argomentare in maniera compiuta, adeguata e inequivoca i termini della censura pro- spettata con riguardo alla soluzione implicitamente attribuita dal giu- dice alla questione prospettata dalla parte; con il secondo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 132 n, 4 c.p.c. degli artt.1188, 1396 e 2033 c.c., dell'art. 35 del d.p.r. n. 633/72, nonché per omesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all'art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto che l'amministrazione finanziaria avversaria avesse validamente adem- piuto ai propri obblighi restitutori nelle mani di [OSCURATO:PERSONA], valo- rizzando unicamente le informazioni tratte dall'anagrafe tributaria in proprio possesso senza confrontarle con le risultanze della Cancelleria delle società commerciali presso il Tribunale di Salerno e della Camera di Commercio territorialmente competente, nonché dalla stessa docu- mentazione allegata alla domanda di rimborso avanzata dalla società ricorrente; risultanze dalle quali sarebbe emersa con evidenza la di- versa individuazione, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], dell'ammini- stratore della società creditrice del rimborso d'imposta all'epoca del pagamento dedotto in giudizio dalle amministrazioni finanziarie, con la conseguente emersione di evidenti profili di negligenza dell'ammini- strazione debitrice nell'adempimento della propria obbligazione resti- tutoria, rilevanti ai fini dell'esclusione dell'applicabilità dell'art. 1189 c.c.; peraltro, secondo i ricorrenti, il riferimento invocato dalla contro- parte alle sole risultanze dell'anagrafe tributaria (ai sensi dell'art. 35 del d.p.r. n. 633/72) non avrebbe potuto spiegare alcuna rilevanza in relazione al caso di specie, trattandosi, non già di un credito riferito ad Adunanza del 14 giugno 2022 - R.G. n. 36101/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri eventuali pretese tributarie, bensì di un'ordinaria obbligazione restitu- toria da pagamento indebito (ex art. 2033 c.c.) disciplinata dalle di- sposizioni di diritto comune; il motivo è inammissibile; osserva il Collegio come il punto essenziale della motivazione det- tata nella pronuncia impugnata in relazione al punto controverso chieda d'essere individuato nel riconoscimento del duplice profilo: 1) dell'univocità delle circostanze obiettive che valsero a ingenerare l'af- fidamento del debitore circa la legittimazione della persona individuata a ricevere il pagamento; 2) della buona fede del debitore consistente nella scusabilità dell'errore in cui incorse nell'individuazione della per- sona legittimata a ricevere il pagamento; ferma tale prospettiva, il ragionamento svolto nella sentenza im- pugnata si riduce alla valutazione degli elementi di fatto utilizzati ai fini della formulazione dei giudizi in esame, con la conseguenza che l'odierna censura, nella misura in cui pone in questone dell'idoneità rappresentativa degli strumenti probatori utilizzati dal giudice a quo, deve ritenersi inammissibile, siccome destinata a prospettare una ri- lettura nel merito dei fatti di causa, come tale non consentita in sede di legittimità; con il terzo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione dell'art. 115 c.p.c. (in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente percepita i contenuti della visura camerale relativa alla società ricorrente, in aperto contrasto con quanto viceversa riportato in detto documento in ordine alle date di assunzione della qualità di amministratore della sociel:à da parte di Mi- chele Mancuso e di [OSCURATO:PERSONA]; il motivo è infondato; osserva il Collegio come - ferma l'obiettiva discutibilità dell'effet- tiva sussistenza dell'errore di percezione così come descritto nel motivo Adunanza del 14 giugno 2022 - R.G. n. 36101/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri di ricorso (essendosi la corte di appello legittimamente limitata ad af- fermare in iure come, in difetto di una specifica indviduazione di un singolo soggetto come amministratore esclusivo di una società di per- sone, la carica di amministratore della società spetti a tutti i soci della stessa) - i ricorrenti abbiano del tutto trascurato di argomentare i ter- mini della pretesa decisività del supposto errore di percezione denun- ciato, avendo totalmente omesso di considerare le argomentazioni il- lustrate dal giudice a quo in ordine all'obiettiva scusabilità dell'errore in cui incorse l'amministrazione finanziaria nel corrispondere quanto dovuto nelle mani del Crescenzo; con il quarto motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. (in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte ter- ritoriale dettato una motivazione meramente apparente e in ogni caso gravemente illogica in relazione al punto concernente la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 1189 c.c. al caso di specie, avendo la corte territoriale omesso di rilevare l'avvenuta regolare pub- blicizzazione, da parte della società ricorrente, delle modificazioni con- cernenti l'identificazione dell'amministratore legale rappresentante della società, in contrasto con quanto illogicamente ritenuto sul punto dal giudice a quo sulla base delle sole risultanze dell'anagrafe tributa- ria; il motivo è infondato; osserva il Collegio come, ai sensi dell'art. 132, n. l-, c.p.c., il difetto del requisito della motivazione si configuri, alternativamente, nel caso in cui la stessa manchi integralmente come parte del documento/sen- tenza (nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere, siccome risultante dallo svolgimento processuale, segua l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione), ovvero nei casi in cui la mo- tivazione, pur formalmente comparendo come parte del documento, risulti articolata in termini talmente contraddittori o incongrui da non Adunanza del 14 giugno 2022 - R.G. n. 36101/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri consentire in nessun modo di individuarla, ossia di riconoscerla alla stregua della corrispondente giustificazione del decisum; infatti, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell'atto, poiché intes- suta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili; in ogni caso, si richiede che tali vizi emergano dal testo del prov- vedimento, restando esclusa la rilevanza di un'eventuale verifica con- dotta sulla sufficienza della motivazione medesima rispetto ai contenuti delle risultanze probatorie (ex plurimis, Sez. 3, Sentenza n. 20112 del 18/09/2009, Rv. 609353 - 01); ciò posto, nel caso di specie, è appena il caso di rilevare come la motivazione dettata dalla corte territoriale a fondamento della deci- sione impugnata sia, non solo esistente, bensì anche articolata in modo tale da permettere di ricostruirne e comprenderne agevolmente il per- corso logico, avendo la corte d'appello obiettivamente dato conto dell'iter logico seguito ai fini della decisione, tanto in ordine all'esi- stenza di circostanze univoche dirette a lasciar supporre la legittima- zione a ricevere del Crescenzo, quanto in relazione alla scusabilità dell'errore (e dunque alla buona fede) dell'amministrazione finanziaria nel pagare a quest'ultimo; l'iter argomentativo compendiato dal giudice a quo sulla base di tali premesse è pertanto valso a integrare gli estremi di un discorso giusti- ficativo logicamente lineare e comprensibile, elaborato nel pieno ri- spetto dei canoni di correttezza giuridica e di congruità logica, come tale del tutto idoneo a sottrarsi alle censure in questa sede illustrate dai ricorrenti;Adunanza del 14 giugno 2022 - R.G. n. 36101/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza delle censure esaminate, dev'essere pronunciato il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna dei ricorrenti al rimborso, in favore delle amministrazioni controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui al dispositivo; al rigetto del ricorso segue l'attestazione della sussistenza dei pre- supposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ul- teriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso, in favore delle controricorrenti, delle spese del presente giudizio, liquidate in comples- sivi euro 8.200,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori carne per legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell'art. 1-
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