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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2024

Cassazione n. 37008/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 12036_24 rilevato che, con un primo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 648, cod. pen. (dolendosi per l'intervenuta condanna per il delitto di ricettazione in assenza di accertamento della responsabilità penale per il reato di detenzione per la vendita o commercio di supporti audiovisivi abusivamente riprodotti di cui all'art. 171-ter,

I. 633 del 1941) nonché il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 133, cod. pen. (dolendosi per l'eccessiva severità della pena inflitta); ritenuto che entrambi i motivi devono essere qualificati come inammissibili, entrambi perché prospettano deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta; ritenuto, inoltre, che il primo motivo è ulteriormente inammissibile perché volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, peraltro avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (nella penultima pagina della sentenza, in particolare, si chiarisce che il reato di cui all'art. 171-ter,

I. 633 del 1941 è stato accertato nei suoi elementi oggettivi e soggettivi, ma che, essendo decorso il termine massimo di prescrizione, l'imputato doveva essere prosciolto da tale reato; quanto alla ricettazione, la Corte territoriale ha chiarito le ragioni per le quali ben poteva essere confermata la sentenza di condanna di primo grado, attesa la detenzione ai fini di vendita dei DVD illecitamente riprodotti e privi di marchio SIAE„ senza che l'imputato avesse fornito prova alcuna della lecita provenienza degli stessi, donde la consapevolezza della loro illiceità e dalla provenienza delittuosa di tali supporti); inoltre, che ricorra concorso materiale tra i due delitti, è stato affermato dalla più recente giurisprudenza di questa Corte, cui il Collegio ritiene di dover dare continuità, essendosi affermato che sussiste concorso tra il reato di ricettazione e quello di cui all'art. 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633 e succ. mod. nel caso in cui l'agente, oltre ad acquistare videocassette e musicassette contraffatte, le detenga a fine di commercializzazione (Sez. 3, n. 16153 del 09/01/2019, Rv. 275400 - 01); ritenuto, infine, che il secondo motivo è parimenti inammissibile perché inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (nell'ultima pagina dell'impugnata sentenza, in particolare, si chiariscono le ragioni del diniego di un più mite trattamento sanzionatorio, tenuto conto della rideterminazione operata dai giudici di appello a seguito dell'intervenuta declaratoria di prescrizione per il reato sub 1), ossia ipotesi di ricettazione attenuata ex art. 648, cpv., cod. pen., determinata dal primo giudice in mesi 6 di reclusione ed euro 200,00 di multa, da reputarsi assolutamente congrua); ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 13 settembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 12036_24 rilevato che, con un primo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 648, cod. pen. (dolendosi per l'intervenuta condanna per il delitto di ricettazione in assenza di accertamento della responsabilità penale per il reato di detenzione per la vendita o commercio di supporti audiovisivi abusivamente riprodotti di cui all'art. 171-ter, I. 633 del 1941) nonché il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 133, cod. pen. (dolendosi per l'eccessiva severità della pena inflitta); ritenuto che entrambi i motivi devono essere qualificati come inammissibili, entrambi perché prospettano deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta; ritenuto, inoltre, che il primo motivo è ulteriormente inammissibile perché volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, peraltro avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (nella penultima pagina della sentenza, in particolare, si chiarisce che il reato di cui all'art. 171-ter, I. 633 del 1941 è stato accertato nei suoi elementi oggettivi e soggettivi, ma che, essendo decorso il termine massimo di prescrizione, l'imputato doveva essere prosciolto da tale reato; quanto alla ricettazione, la Corte territoriale ha chiarito le ragioni per le quali ben poteva essere confermata la sentenza di condanna di primo grado, attesa la detenzione ai fini di vendita dei DVD illecitamente riprodotti e privi di marchio SIAE„ senza che l'imputato avesse fornito prova alcuna della lecita provenienza degli stessi, donde la consapevolezza della loro illiceità e dalla provenienza delittuosa di tali supporti); inoltre, che ricorra concorso materiale tra i due delitti, è stato affermato dalla più recente giurisprudenza di questa Corte, cui il Collegio ritiene di dover dare continuità, essendosi affermato che sussiste concorso tra il reato di ricettazione e quello di cui all'art. 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633 e succ. mod. nel caso in cui l'agente, oltre ad acquistare videocassette e musicassette contraffatte, le detenga a fine di commercializzazione (Sez. 3, n. 16153 del 09/01/2019, Rv. 275400 - 01); ritenuto, infine, che il secondo motivo è parimenti inammissibile perché inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (nell'ultima pagina dell'impugnata sentenza, in particolare, si chiariscono le ragioni del diniego di un più mite trattamento sanzionatorio, tenuto conto della rideterminazione operata dai giudici di appello a seguito dell'intervenuta declaratoria di prescrizione per il reato sub 1), ossia ipotesi di ricettazione attenuata ex art. 648, cpv., cod. pen., determinata dal primo giudice in mesi 6 di reclusione ed euro 200,00 di multa, da reputarsi assolutamente congrua); ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13 settembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]