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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 05130/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2023 del [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 7 luglio 2023, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni due e mesi sei di reclusione ed euro 1.200,00 di multa, in ordine a due episodi di furto in abitazione e a un episodio di furto in abitazione tentato. t

2. Avverso la sentenza del Tribunale di Lecce, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore di fiducia.

La parte, con un unico motivo di ricorso, deduce i vizi di motivazione e di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 125 e 129 cod. proc. pen., sostenendo che la sentenza impugnata non sarebbe stata adeguatamente motivata.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà del prevenuto, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegallità della pena o della misura di sicurezza.

L'inammissibilità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., deve essere pronunciata de plano.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso, il 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2023 del [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 7 luglio 2023, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni due e mesi sei di reclusione ed euro 1.200,00 di multa, in ordine a due episodi di furto in abitazione e a un episodio di furto in abitazione tentato. t 2. Avverso la sentenza del Tribunale di Lecce, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore di fiducia. La parte, con un unico motivo di ricorso, deduce i vizi di motivazione e di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 125 e 129 cod. proc. pen., sostenendo che la sentenza impugnata non sarebbe stata adeguatamente motivata. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà del prevenuto, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegallità della pena o della misura di sicurezza. L'inammissibilità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., deve essere pronunciata de plano. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 4.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 20
Sentenza Cassazione n. 05130/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris