Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 ottobre 2021

Cassazione n. 44834/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Catania in funzioni di giudice dell'esecuzione, con ordinanza in data 23 marzo 2021, ha rigettato l'istanza con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto applicarsi la disciplina della continuazione fra i reati giudicati con le sentenze emesse dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catania in data 22 febbraio 2016 e 10 settembre 2019,

2. Propone ricorso per cassazione il Sanna, per il tramite del difensore di fiducia deducendo con unico motivo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 81, secondo comma, cod. pen..

Lamenta l'assenza di esaustive risposte alla deduzioni proposte evidenziando, in particolare, che le modalità dei reati ed il comune intento fraudolento rendevano palese il vincolo necessario per la loro unificazione.

3. Il ricorso è inammissibile.

Il giudice dell'esecuzione ha respinto l'istanza di continuazione del condannato I osservando che i reati (truffa ai danni di compagnia assicurativa e truffe on line), non solo costituivano, nonostante il comune nomen juris, fatti completamente eterogenei, ma per di più erano stati commessi a tale distanza temporale (tre anni) da escludere, in radice, la possibilità di riconduzione al medesimo disegno criminoso che postula sempre, contrariamente a quanto sostento dal ricorrente, che i fatti siano riferibili ad un "medesimo" (dunque originario) disegno criminoso.

Siffatta unicità di disegno, egualmente necessario per il riconoscimento della continuazione in fase di cognizione e in fase esecutiva, non può identificarsi con la generale tendenza a porre in essere determinati reati o comunque con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose.

Occorre invece che si abbia una iniziale programmazione e deliberazione di compiere una pluralità di reati, che possono essere anche non dettagliatamente ab origine progettati e organizzati, purché risultino almeno in linea generale previsti in funzione di "adattamento" alle eventualità del caso, come mezzo al conseguimento di un unico fine, parimenti prefissato e sufficientemente specifico.

Deve dunque escludersi che una tale programmazione possa essere desunta sulla sola base dell'analogia dei singoli reati o del contesto in cui sono maturati, ovvero ancora della spinta a delinquere, tanto più se genericamente economica, non potendo confondersi il fine specifico, ovverosia il movente-scopo che individua una programmazione e deliberazione unitaria, con la tendenza stabilmente operante in un soggetto a risolvere i propri problemi esistenziali commettendo reati.

Conseguentemente così come la vicinanza temporale non costituisce di per sé "indizio necessario" dell'esistenza del medesimo disegno criminoso, la distanza di tempo ben può essere, anche se non è inevitabile che lo sia, indizio negativo.

Le difficoltà di programmazione e deliberazione a lunga scadenza e le crescenti probabilità di mutamenti che, con il passare del tempo, richiedono una nuova risoluzione anti doverosa, normalmente comportano che le possibilità di ravvisare la sussistenza della continuazione «si riducono fino ad annullarsi in proporzione inversa all'aumento del distacco temporale tra i singoli episodi criminosi» (come efficacemente osserva autorevole Dottrina).

Sicché non può dubitarsi che il dato cronologico costituisca un indice probatorio che rappresenta di regola un «limite logico» alla possibilità di ravvisare il reato continuato.

E a tale canone di comune esperienza, il ricorso nulla di concreto oppone, limitandosi a contestarne, del tutto astrattamente, la conducenza. 4 Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 28 ottobre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente rancesco [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Catania in funzioni di giudice dell'esecuzione, con ordinanza in data 23 marzo 2021, ha rigettato l'istanza con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto applicarsi la disciplina della continuazione fra i reati giudicati con le sentenze emesse dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catania in data 22 febbraio 2016 e 10 settembre 2019, 2. Propone ricorso per cassazione il Sanna, per il tramite del difensore di fiducia deducendo con unico motivo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 81, secondo comma, cod. pen.. Lamenta l'assenza di esaustive risposte alla deduzioni proposte evidenziando, in particolare, che le modalità dei reati ed il comune intento fraudolento rendevano palese il vincolo necessario per la loro unificazione. 3. Il ricorso è inammissibile. Il giudice dell'esecuzione ha respinto l'istanza di continuazione del condannato I osservando che i reati (truffa ai danni di compagnia assicurativa e truffe on line), non solo costituivano, nonostante il comune nomen juris, fatti completamente eterogenei, ma per di più erano stati commessi a tale distanza temporale (tre anni) da escludere, in radice, la possibilità di riconduzione al medesimo disegno criminoso che postula sempre, contrariamente a quanto sostento dal ricorrente, che i fatti siano riferibili ad un "medesimo" (dunque originario) disegno criminoso. Siffatta unicità di disegno, egualmente necessario per il riconoscimento della continuazione in fase di cognizione e in fase esecutiva, non può identificarsi con la generale tendenza a porre in essere determinati reati o comunque con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose. Occorre invece che si abbia una iniziale programmazione e deliberazione di compiere una pluralità di reati, che possono essere anche non dettagliatamente ab origine progettati e organizzati, purché risultino almeno in linea generale previsti in funzione di "adattamento" alle eventualità del caso, come mezzo al conseguimento di un unico fine, parimenti prefissato e sufficientemente specifico. Deve dunque escludersi che una tale programmazione possa essere desunta sulla sola base dell'analogia dei singoli reati o del contesto in cui sono maturati, ovvero ancora della spinta a delinquere, tanto più se genericamente economica, non potendo confondersi il fine specifico, ovverosia il movente-scopo che individua una programmazione e deliberazione unitaria, con la tendenza stabilmente operante in un soggetto a risolvere i propri problemi esistenziali commettendo reati. Conseguentemente così come la vicinanza temporale non costituisce di per sé "indizio necessario" dell'esistenza del medesimo disegno criminoso, la distanza di tempo ben può essere, anche se non è inevitabile che lo sia, indizio negativo. Le difficoltà di programmazione e deliberazione a lunga scadenza e le crescenti probabilità di mutamenti che, con il passare del tempo, richiedono una nuova risoluzione anti doverosa, normalmente comportano che le possibilità di ravvisare la sussistenza della continuazione «si riducono fino ad annullarsi in proporzione inversa all'aumento del distacco temporale tra i singoli episodi criminosi» (come efficacemente osserva autorevole Dottrina). Sicché non può dubitarsi che il dato cronologico costituisca un indice probatorio che rappresenta di regola un «limite logico» alla possibilità di ravvisare il reato continuato. E a tale canone di comune esperienza, il ricorso nulla di concreto oppone, limitandosi a contestarne, del tutto astrattamente, la conducenza. 4 Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 28 ottobre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente rancesco [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 44834/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris