CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 febbraio 2023
Cassazione n. 13371/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che: - il Tribunale di Sorveglianza di Genova rigettava il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Genova in materia di liberazione anticipata; - ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deducendo violazione dell'art. 54 ord. pen. e vizio della motivazione. Considerato che il ricorso è inammissibile: - il ricorrente svolge considerazioni di merito sulla gravità del comportamento posto in essere dal condannato durante il permesso premio contrastando il giudizio di assoluta gravità espresso dal Tribunale di Sorveglianza; richiama la presunzione di innocenza senza tenere conto che il Tribunale poteva valutare incidentalmente i fatti e che l'ordinanza dà atto che il comportamento aggressivo e violento era stato ripetuto anche alla presenza dei carabinieri intervenuti; sostiene la mancata valutazione di circostanze di fatto che sono ininfluenti sulla decisione. Considerato, altresì, che alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 9 febbraio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]