CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 gennaio 2023
Cassazione n. 21490/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2022 della CORTE di APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale, Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], per l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Bari con sentenza del 24/1/2022, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Foggia il 18/4/2019 1ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dall'imputazione di illecita detenzione di marijuana e, ritenuto il caso di lieve entità, ha rideterminat6 la pena e confermato nel resto la condanna nei confronti dello stesso in relazione al reato di cui 4 L. 110/1975. 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. 3. In data 26 gennaio 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Procuratore Generale, Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso si dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. La doglianza è manifestamente infondata. Il ricorrente è stato rinviato a giudizio e condannato in primo grado per la detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e del porto al di fuori della propria abitazione di un coltello con la lama di 9 centimetri. La Corte di appello, in riforma della sentenza di primo grado ha assolto l'imputato per il reato in materia di stupefacenti e, riconosciuta la lieve entità del fatto circa il porto del coltello ha rideterminato la pena. La stessa Corte, d'altro canto, in assenza di ulteriori e decisivi elementi, considerato il pericolo comunque derivante dalla condotta, ha escluso che il fatto potesse ritenersi di particolare tenuità ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen. Tale valutazione, in assenza di palesi illogicità e considerata la complessiva valutazione effettuata dal giudice di merito, non è sindacabile in questa sede. Le osservazioni della difesa circa la giovane età dell'imputato e la mancanza di pregiudizi penali, infatti, non risultano sul punto decisive in quanto gli indicati elementi, valorizzati dal giudice di merito per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e del fatto di lieve entità di cui all'art. 4, comma 3 L 110/1975, non risultano incompatibili con la conclusione cui è addivenuto il giudice dell'appello. 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Sentenza con motivazione semp