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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21724/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Trento, sez. distaccata di Bolzano, in data 4 dicembre 2025, di conferma della sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bolzano in data 16 aprile 2025, con la quale è stato ritenuto responsabile dei reati di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e all'art. 5, comma 8 -bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286; rilevato che con il primo motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nonostante la piena assunzione di responsabilità circa il possesso dello stupefacente; ritenuto che secondo il costante orientamento di questa Corte di legittimità, nel motivare il diniego non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (nella specie, le caratteristiche del fatto, il numero di dosi ricavabili dallo stupefacente trasportato e la presenza di plurimi precedenti specifici: pp. 13 - 16 sentenza impugnata), rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (in motivazione, Sez.

U, n. 27727 del 14/12/2023, dep. 2024, non mass. sul punto; conf., Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02; conformi, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269 -01; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Rv. 249163 - 01); rilevato, quanto alla assunzione di responsabilità, che il giudice di merito può negare le attenuanti generiche, non solo in ragione di altri specifici elementi di disvalore in atti, ma anche quando la confessione si sostanzi nel prendere atto della ineluttabilità probatoria dell'accusa o sia volta esclusivamente all'utilitaristica attesa della riduzione della pena e la collaborazione giudiziaria o processuale sia comunque probatoriamente inerte o neutra (Sez. 1, n. 34430 del 25/06/2024, non mass.; Sez. 1, n. 42208 del 21/03/2017, Rv. 271224 - 01; Sez. 1, n. 35703 del 05/04/2017, Rv. 271454 - 01; Sez. 6, n. 6934 del 28/02/1991, Rv. 187671 - 01), come accertato nel caso in esame con motivazione non oggetto di specifica doglianza (pp. 14 e 15 sentenza impugnata); 2rilevato che con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio della motivazione quanto all'aumento determinato ai sensi dell'art. 81 cod. pen.; considerato che il motivo è manifestamente infondato, in quanto i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione della regola di giudizio secondo la quale in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269 - 01); considerato, infatti, che il giudice di merito, nel calcolare l'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui, come nella specie, aumenti di esigua entità (inferiori al minimo edittale), essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen. (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Rv. 284005 - 01); neppure è possibile dubitare, nella specie, del rispetto del limite legale del triplo della pena base ex art. 81, comma primo, cod. pen., in considerazione della misura contenuta degli aumenti di pena irrogati; tali conclusioni non sono messe affatto in discussione dal recente intervento di questa Corte, nella sua più autorevole composizione (Sez.

U, Rv. 282269 - 01, cit.); rilevato, infatti, che in tale ultima decisione, le Sezioni Unite hanno precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (nella specie non ravvisabile ed anzi nemmeno dedotto); considerato, in ogni caso, che la Corte territoriale (pp. 16 e 17 sentenza impugnata) ha comunque commisurato il trattamento sanzionatorio per il reato di cui all'art. 5, comma 8-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, al tipo di alterazione ed ai motivi a delinquere (ovvero ad indici riferibili all'art. 133 cod. pen.), così dando conto delle ragioni sottese alla determinazione assunta; r\1 3ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Trento, sez. distaccata di Bolzano, in data 4 dicembre 2025, di conferma della sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bolzano in data 16 aprile 2025, con la quale è stato ritenuto responsabile dei reati di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e all'art. 5, comma 8 -bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286; rilevato che con il primo motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nonostante la piena assunzione di responsabilità circa il possesso dello stupefacente; ritenuto che secondo il costante orientamento di questa Corte di legittimità, nel motivare il diniego non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (nella specie, le caratteristiche del fatto, il numero di dosi ricavabili dallo stupefacente trasportato e la presenza di plurimi precedenti specifici: pp. 13 - 16 sentenza impugnata), rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (in motivazione, Sez. U, n. 27727 del 14/12/2023, dep. 2024, non mass. sul punto; conf., Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02; conformi, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269 -01; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Rv. 249163 - 01); rilevato, quanto alla assunzione di responsabilità, che il giudice di merito può negare le attenuanti generiche, non solo in ragione di altri specifici elementi di disvalore in atti, ma anche quando la confessione si sostanzi nel prendere atto della ineluttabilità probatoria dell'accusa o sia volta esclusivamente all'utilitaristica attesa della riduzione della pena e la collaborazione giudiziaria o processuale sia comunque probatoriamente inerte o neutra (Sez. 1, n. 34430 del 25/06/2024, non mass.; Sez. 1, n. 42208 del 21/03/2017, Rv. 271224 - 01; Sez. 1, n. 35703 del 05/04/2017, Rv. 271454 - 01; Sez. 6, n. 6934 del 28/02/1991, Rv. 187671 - 01), come accertato nel caso in esame con motivazione non oggetto di specifica doglianza (pp. 14 e 15 sentenza impugnata); 2rilevato che con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio della motivazione quanto all'aumento determinato ai sensi dell'art. 81 cod. pen.; considerato che il motivo è manifestamente infondato, in quanto i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione della regola di giudizio secondo la quale in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269 - 01); considerato, infatti, che il giudice di merito, nel calcolare l'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui, come nella specie, aumenti di esigua entità (inferiori al minimo edittale), essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen. (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Rv. 284005 - 01); neppure è possibile dubitare, nella specie, del rispetto del limite legale del triplo della pena base ex art. 81, comma primo, cod. pen., in considerazione della misura contenuta degli aumenti di pena irrogati; tali conclusioni non sono messe affatto in discussione dal recente intervento di questa Corte, nella sua più autorevole composizione (Sez. U, Rv. 282269 - 01, cit.); rilevato, infatti, che in tale ultima decisione, le Sezioni Unite hanno precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (nella specie non ravvisabile ed anzi nemmeno dedotto); considerato, in ogni caso, che la Corte territoriale (pp. 16 e 17 sentenza impugnata) ha comunque commisurato il trattamento sanzionatorio per il reato di cui all'art. 5, comma 8-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, al tipo di alterazione ed ai motivi a delinquere (ovvero ad indici riferibili all'art. 133 cod. pen.), così dando conto delle ragioni sottese alla determinazione assunta; r\1 3ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M
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