Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2006
ECLI:EU:C:2006:69
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa C‑2/05
Rijksdienst voor [OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA]
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Arbeidshof te Brussel)
«Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Determinazione della normativa applicabile — Lavoratori distaccati in un altro Stato membro — Portata del modello E 101»
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 26 gennaio 2006
Massime della sentenza
Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Normativa da applicare — Lavoratori distaccati in uno Stato membro diverso da
quello in cui ha sede il datore di lavoro
[Regolamenti (CEE) del Consiglio n. 1408/71, art. 14, n. 1, lett. a), e n. 574/72, art. 11, n. 1, lett. a)]
Il modello E 101, rilasciato conformemente all’art. 11, n. 1, lett. a), del regolamento n. 574/72, che stabilisce le modalità
di applicazione del regolamento n. 1408/71, nella sua versione modificata ed aggiornata dal regolamento n. 2001/83, quale
modificato dal regolamento n. 2195/91, vincola l’organo competente e i giudici dello Stato membro in cui sono distaccati i
lavoratori fintantoché non venga revocato o invalidato dalle autorità dello Stato membro che l’hanno rilasciato.
Di conseguenza, un giudice dello Stato membro che ospita i detti lavoratori non può verificare la validità di un modello E 101
per quanto riguarda l’attestazione degli elementi in base ai quali un tale certificato è stato rilasciato, in particolare
l’esistenza di un legame organico, ai sensi del combinato disposto dell’art. 14, n. 1, lett. a), del regolamento n. 1408/71,
nella sua versione modificata ed aggiornata dal regolamento n. 2001/83, quale modificato dal regolamento n. 2195/91, e del
punto 1 della decisione della commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti 17 ottobre 1985,
n. 128, relativa all’applicazione degli artt. 14, n. 1, lett. a), e 14 ter, n. 1, del regolamento n. 1408/71, tra l’impresa
avente sede in uno Stato membro e i lavoratori da essa distaccati nel territorio di un altro Stato membro, per la durata del
distacco di questi ultimi.
(v. punto 33 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
26 gennaio 2006 (
*
)
«Previdenza sociale dei lavoratori migranti – Determinazione della normativa applicabile – Lavoratori distaccati in un altro Stato membro – Portata del modello E 101»
Nel procedimento C-2/05,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dall’Arbeidshof te
Brussel (Belgio) con decisione 23 dicembre 2004, pervenuta in cancelleria il 5 gennaio 2005, nel procedimento
Rijksdienst voor [OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA]
,
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta dalla sig.ra N. Colneric (relatore), facente funzione di presidente della Quarta Sezione, dai sigg. J.N. [OSCURATO:PERSONA]
e K. Lenaerts, giudici,
avvocato generale: sig. D. Ruiz-[OSCURATO:PERSONA]
cancelliere: sig. R. Grass
vista la fase scritta del procedimento,
viste le osservazioni scritte presentate:
– per il Rijksdienst voor [OSCURATO:PERSONA], dal sig. P. Derveaux, advocaat;
– per la [OSCURATO:PERSONA] NV, dal sig. B. Mergits, advocaat;
– per l’Irlanda, dal sig. D. O’Hagan, in qualità di agente;
– per il governo sloveno, dalla sig.ra M. Remic, in qualità di agente;
– per il governo svedese, dalla sig.ra K. Norman, in qualità di agente;
– per il governo del [OSCURATO:PERSONA], dal sig. M. Bethell, in qualità di agente, assistito dal sig. T. Ward, barrister;
– per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. P. van Nuffel e D. Martin, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 14, n. 1, lett. a), del regolamento (CEE) del Consiglio
14 giugno 1971, n. 1408, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori
autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nonché dell’art. 11, n. 1, lett. a), del regolamento
(CEE) del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 1408/71, nella loro
versione modificata e aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6), come modificati
dal regolamento (CEE) del Consiglio 25 giugno 1991, n. 2195 (GU L 206, pag. 2; in prosieguo, rispettivamente: il «regolamento
n. 1408/71» ed il «regolamento n. 574/72»).
2 Questa domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il Rijksdienst voor [OSCURATO:PERSONA] (Ufficio nazionale
per la previdenza sociale; in prosieguo: il «Rijksdienst») e la società belga [OSCURATO:PERSONA] NV (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») relativa al rimborso dei contributi previdenziali versati da questa per taluni lavoratori irlandesi distaccati.
Contesto normativo
Normativa comunitaria
Il regolamento n. 1408/71
3 Il titolo II del regolamento n. 1408/71, comprendente gli artt. 13‑17 bis, detta le regole relative alla determinazione della
legislazione applicabile in materia di sicurezza sociale.
4 L’art. 13, n. 2, di questo regolamento dispone:
«Con riserva degli artt. 14-17:
a) la persona che esercita un’attività subordinata nel territorio di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato
membro anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro o se l’impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la
propria sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro;
(…)».
5 L’art. 14 del medesimo regolamento recita:
«La norma enunciata all’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), è applicata tenuto conto delle seguenti eccezioni o particolarità:
1) a) la persona che esercita un’attività subordinata nel territorio di uno Stato membro presso un’impresa dalla quale dipende normalmente
ed è distaccata da questa impresa nel territorio di un altro Stato membro per svolgervi un lavoro per conto della medesima,
rimane soggetta alla legislazione del primo Stato membro, a condizione che la durata prevedibile di tale lavoro non superi
i dodici mesi e che essa non sia inviata in sostituzione di un’altra persona giunta al termine del suo periodo di distacco;
(…)».
La decisione n. 128 della commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti
6 In forza dell’art. 81, lett. a), del regolamento n. 1408/71, la commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori
migranti (in prosieguo: la «commissione amministrativa»), istituita in conformità al titolo IV di tale regolamento e incaricata
di trattare, in particolare, tutte le questioni amministrative o interpretative derivanti dalle disposizioni del detto regolamento,
ha adottato a tal fine la decisione 17 ottobre 1985, n. 128, concernente l’applicazione degli artt. 14, n. 1, lett. a), e
14 ter, n. 1, del regolamento n. 1408/71 (GU 1986, C 141, pag. 6), in vigore all’epoca dei fatti del procedimento principale.
Tale decisione è stata sostituita dalla decisione 31 maggio 1996, n. 162 (GU L 241, pag. 28), entrata in vigore successivamente
agli stessi fatti, a sua volta sostituita dalla decisione 13 dicembre 2000, n. 181 (GU 2001, L 329, pag. 73).
7 Ai sensi del punto 1 della decisione n. 128, le disposizioni dell’art. 14, n. 1, lett. a), del regolamento n. 1408/71 si applicano
anche a «un lavoratore soggetto alla legislazione di uno Stato membro, che è assunto nello Stato membro nel cui territorio
l’impresa ha la propria sede o un proprio stabilimento, allo scopo di essere distaccato (...) nel territorio di un altro Stato
membro (...), sempreché:
a) esista un legame organico tra detta impresa e il lavoratore per tutta la durata del distacco;
b) la sunnominata impresa eserciti di norma la propria attività sul territorio del primo Stato membro e cioè, qualora si tratti
di un’impresa la cui attività consiste nel mettere del personale temporaneamente a disposizione di altre imprese, quest’ultima
metta abitualmente del personale a disposizione di utilizzatori, che hanno sede sul territorio di tale Stato, al fine d’impiegarlo
su questo territorio».
Il regolamento n. 574/72
8 Il regolamento n. 574/72 dispone, all’art. 11, n. 1, figurante nel titolo III, «Applicazione delle disposizioni del regolamento
relative alla determinazione della legislazione applicabile»:
«L’istituzione designata dall’autorità competente dello Stato membro, la cui legislazione rimane applicabile, rilascia un
certificato nel quale si attesta che il lavoratore subordinato rimane soggetto a tale legislazione e fino a quale data:
a) su richiesta del lavoratore subordinato o del suo datore di lavoro nei casi di cui all’articolo 14, paragrafo 1 (...) del
regolamento».
(…)».
Il certificato menzionato dalla disposizione testé citata è conosciuto con il nome di «certificato di distacco» o di «modello
E 101».
Normativa belga
9 L’art. 31, n. 1, della legge 24 luglio 1987 relativa al lavoro a tempo determinato, al lavoro precario e alla fornitura di
manodopera ai datori di lavoro (
Moniteur belge
del 20 agosto 1987, pag. 12405) dispone:
«È vietata l’attività esercitata, al di fuori di quanto contemplato nei capitoli I e II, da una persona fisica o giuridica
e che consista nel porre lavoratori da essa assunti a disposizione di terzi che utilizzano questi lavoratori ed esercitano
su di essi una qualunque parte dell’autorità che spetta normalmente al datore di lavoro, fatta eccezione per talune associazioni
senza scopo di lucro designate con regio decreto deliberato in sede di Consiglio dei Ministri».
Controversia principale e questioni pregiudiziali
10 Nel periodo tra l’aprile ed il settembre 1991, la [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] è stata incaricata di eseguire casseforme e lavori di calcestruzzo
e di collocare un’armatura di cemento su due cantieri situati in Belgio. Per l’esecuzione dei lavori menzionati, tale società
ha fatto ricorso all’impresa irlandese ICDS [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «ICDS [OSCURATO:PERSONA]»). Sono stati conclusi due
contratti di subappalto per i cantieri in questione.
11 [OSCURATO:PERSONA] ha verificato, in particolare, che i dipendenti della ICDS [OSCURATO:PERSONA] assunti in Belgio disponessero anche
di un valido certificato di distacco, rilasciato in applicazione dell’art. 11 del regolamento n. 574/72 dalle autorità irlandesi
competenti, e che i contributi previdenziali fossero stati versati in Irlanda. Secondo il giudice di primo grado, tutti i
lavoratori interessati, ad eccezione di un caso, erano in possesso del modello E 101.
12 Il 12 ottobre 1992 l’ispezione delle leggi sociali del Ministero belga dell’Occupazione e del Lavoro ha redatto un verbale
dal quale risulta che la [OSCURATO:PERSONA] utilizzava i lavoratori irlandesi messi a sua disposizione dalla ICDS [OSCURATO:PERSONA]
e che, quindi, l’effettivo datore di lavoro di tali lavoratori non era quest’ultima società, ma la [OSCURATO:PERSONA].
13 Alla luce delle considerazioni contenute in tale verbale, il Rijksdienst ha ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] esercitasse sui
lavoratori interessati una certa parte dell’autorità spettante al datore di lavoro di modo che essi dovevano ritenersi vincolati
da un contratto di lavoro con la [OSCURATO:PERSONA]. Di conseguenza, il Rijksdienst ha richiesto alla [OSCURATO:PERSONA] il versamento
dei contributi dovuti a titolo del regime previdenziale belga.
14 [OSCURATO:PERSONA] ha versato in modo condizionato la somma reclamata dal Rijksdienst a titolo di tali contributi, pari a BEF 3 647 567 (EUR 90 420,82),
e ne ha chiesto il rimborso con un ricorso presentato all’Arbeidsrechtbank te Brussel (Tribunale del lavoro di Bruxelles),
il quale ha accolto in gran parte tale domanda.
15 L’Arbeidshof te Brussel (Corte d’appello del lavoro di Bruxelles), adito in appello dal Rijksdienst, nutre dubbi sull’interpretazione
da dare alle disposizioni in questione del regolamento n. 1408/71. Alla luce delle sentenze 10 febbraio 2000, causa C‑202/97,
FTS (Racc. pag. I-883), e 30 marzo 2000, causa C-178/97, Banks e a. (Racc. pag. I‑2005), il giudice del rinvio si chiede quale
valore debba essere accordato, sul piano giuridico, al modello E 101 dall’organo competente e dai giudici nazionali dello
Stato membro che ospita i lavoratori interessati. Con riferimento alle osservazioni presentate dal Rijksdienst dinanzi al
giudice del rinvio, secondo cui tale certificato si limita a riflettere la situazione statica esistente o che dovrebbe esistere
al momento del distacco, il giudice del rinvio si chiede quali siano le condizioni alle quali può essere verificato il mantenimento
di un legame organico, durante il periodo di distacco, tra il lavoratore e l’impresa che ha effettuato il distacco del medesimo.
16 Ciò premesso, l’Arbeidshof te Brussel ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni
pregiudiziali:
«1) Se un giudice dello Stato ospitante possa esaminare e/o valutare la sussistenza di un legame organico tra l’impresa che effettua
il distacco e il lavoratore distaccato, considerato che la nozione di “impresa dalla quale [egli] dipende normalmente” di
cui all’art. 14, n. 1, lett. a), del regolamento CEE n. 1408/71 presuppone (conformemente alla decisione n. 128) che per tutta
la durata del periodo di distacco sussista un legame organico.
2) Se un giudice di uno Stato membro diverso da quello che ha rilasciato il certificato menzionato (modello E 101) possa non
tener conto del menzionato certificato e/o dichiararlo nullo qualora dalle circostanze di fatto sottoposte alla sua valutazione
risulti l’insussistenza durante il periodo del distacco del legame organico tra l’impresa che ha effettuato il distacco e
il lavoratore distaccato.
3) Se l’organo competente dello Stato da cui si effettua il distacco sia vincolato dalla pronuncia del giudice dello Stato ospitante
che, nelle circostanze sopra indicate, non ha tenuto conto e/o ha dichiarato nullo il certificato menzionato (modello E 101)».
Sulle questioni pregiudiziali
17 Le questioni proposte vertono solo sull’interpretazione degli artt. 14, n. 1, lett. a), del regolamento n. 1408/71 e 11, n. 1,
lett. a), del regolamento n. 574/72. Non occorre dunque tener conto della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
16 dicembre 1996, 96/71/CE, relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi (GU 1997, L 18,
pag. 1), il cui diciannovesimo ‘considerando’ enuncia che, «fatte salve altre disposizioni comunitarie, [questa] direttiva
non implica l’obbligo del riconoscimento giuridico dell’esistenza di imprese di lavoro temporaneo né osta all’applicazione,
da parte degli Stati membri, della loro legislazione in materia di cessione temporanea di manodopera e di imprese di lavoro
temporaneo presso imprese che non sono stabilite nel loro territorio, ma vi esercitano attività nel quadro di una prestazione
di servizi».
Sulle prime due questioni
18 Con le sue prime due questioni, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se, e in che misura, un modello E 101, rilasciato
conformemente all’art. 11, n. 1, lett. a), del regolamento n. 574/72, vincoli l’ordinamento giuridico interno dello Stato
di accoglienza per quanto riguarda l’esistenza, durante il periodo di distacco, del legame organico tra l’impresa che effettua
il distacco di un lavoratore ed il lavoratore distaccato.
19 A tale riguardo va ricordato che, secondo la giurisprudenza della Corte, ripresa dalla decisione n. 128 della commissione
amministrativa, il mantenimento di un legame organico tra l’impresa avente sede in uno Stato membro e i lavoratori che essa
ha distaccato nel territorio di un altro Stato membro, per tutta la durata del distacco di questi ultimi, è una delle condizioni
richieste per l’applicazione dell’art. 14, n. 1, lett. a), del regolamento n. 1408/71 (v., in tal senso, sentenza FTS, cit.,
punto 24). La dichiarazione contenuta nel modello E 101 si basa sull’esistenza di un tale legame.
20 Questo certificato mira – al pari della disciplina di diritto sostanziale prevista dall’art. 14, n. 1, lett. a), del regolamento
n. 1408/71 – ad agevolare la libera circolazione dei lavoratori e la libera prestazione dei servizi (v., in tal senso, sentenza
FTS, cit., punto 48).
21 Nel detto certificato l’organo competente dello Stato membro in cui l’impresa di collocamento temporaneo ha sede dichiara
che il proprio regime previdenziale resterà applicabile ai lavoratori distaccati durante il periodo di distacco. Con ciò,
per via del principio secondo cui i lavoratori devono essere iscritti ad un unico regime previdenziale, tale certificato implica
necessariamente che il regime dell’altro Stato membro non possa applicarsi (sentenza FTS, cit., punto 49).
22 Il principio di leale collaborazione, enunciato all’art. 10 CE, impone all’organo emittente di procedere ad una corretta valutazione
dei fatti pertinenti per l’applicazione delle norme relative alla determinazione della normativa applicabile in materia previdenziale
e, pertanto, di garantire l’esattezza delle indicazioni figuranti nel modello E 101 (sentenza FTS, cit., punto 51).
23 Per quanto concerne gli organi competenti dello Stato membro in cui i lavoratori sono distaccati, si evince dagli obblighi
di collaborazione che discendono dall’art. 10 CE che gli stessi non verrebbero rispettati – e gli obiettivi perseguiti dagli
artt. 14, n. 1, lett. a), del regolamento n. 1408/71 e 11, n. 1, lett. a), del regolamento n. 574/72 verrebbero disattesi
– qualora gli organi del detto Stato membro si ritenessero non vincolati dalle indicazioni contenute nel certificato e assoggettassero
ugualmente tali lavoratori al proprio regime previdenziale (v. sentenza FTS, cit., punto 52).
24 Ne consegue che il modello E 101, in quanto crea una presunzione di regolarità dell’iscrizione dei lavoratori distaccati al
regime previdenziale dello Stato membro in cui ha sede l’impresa che ha effettuato il distacco di tali lavoratori, è vincolante
per l’organo competente dello Stato membro in cui gli stessi lavoratori sono distaccati (v., in tal senso, sentenza FTS, cit.,
punto 53).
25 La soluzione contraria potrebbe pregiudicare il principio dell’iscrizione dei lavoratori subordinati ad un unico regime previdenziale,
come pure la prevedibilità del regime applicabile e, quindi, la certezza del diritto. Invero, in ipotesi in cui il regime
applicabile fosse di difficile determinazione, ciascuno degli organi competenti dei due Stati membri interessati sarebbe portato
a ritenere il proprio regime previdenziale applicabile ai lavoratori interessati, a detrimento di questi ultimi (v., in tal
senso, sentenza FTS, punto 54).
26 Pertanto, fintantoché il modello E 101 non venga revocato o invalidato, l’organo competente dello Stato membro nel quale i
lavoratori sono distaccati deve tener conto del fatto che questi ultimi sono già assoggettati alla normativa previdenziale
dello Stato in cui l’impresa che li occupa ha sede e tale organo non può, di conseguenza, assoggettare i lavoratori di cui
trattasi al proprio regime previdenziale (v. sentenza FTS, cit., punto 55).
27 All’organo competente dello Stato membro che ha rilasciato tale certificato incombe tuttavia l’obbligo di riconsiderare la
correttezza di tale rilascio e, eventualmente, di revocare il certificato qualora l’organo competente dello Stato membro nel
quale i lavoratori sono distaccati manifesti riserve in ordine all’esattezza dei fatti che sono alla base del detto certificato
e, pertanto, delle indicazioni in esso figuranti, in particolare in quanto queste ultime non corrispondano ai requisiti di
cui all’art. 14, n. 1, lett. a), del regolamento n. 1408/71 (v. sentenza FTS, cit., punto 56).
28 Nell’eventualità in cui gli organi interessati non pervengano ad un accordo, in particolare sulla valutazione dei fatti specifici
di una situazione concreta e, di conseguenza, in ordine alla questione se quest’ultima rientri nelle previsioni dell’art. 14,
n. 1, lett. a), del regolamento n. 1408/71, essi hanno facoltà di investire della questione la commissione amministrativa
(v. sentenza FTS, cit., punto 57).
29 Ove quest’ultima non riesca a conciliare le diverse posizioni degli organi competenti in merito alla normativa applicabile
al caso di specie, lo Stato membro nel cui territorio i lavoratori di cui trattasi sono distaccati ha quanto meno facoltà,
senza pregiudizio degli eventuali rimedi giurisdizionali esistenti nello Stato membro a cui appartiene l’organo emittente,
di promuovere un procedimento per dichiarazione d’inadempimento ai sensi dell’art. 227 CE, al fine di consentire alla Corte
di esaminare, nell’ambito di un tale ricorso, la questione della normativa applicabile ai detti lavoratori e, di conseguenza,
l’esattezza delle indicazioni figuranti nel modello E 101 (v. sentenza FTS, cit., punto 58).
30 Se si ammettesse che l’organo nazionale competente può, rivolgendosi ad un giudice dello Stato membro che ospita il lavoratore
distaccato e a cui esso appartiene, far dichiarare invalido un modello E 101, il sistema basato sulla leale collaborazione
tra gli organi competenti degli Stati membri rischierebbe di essere compromesso.
31 Fintantoché non venga revocato o invalidato, il modello E 101 vincola l’ordinamento giuridico interno dello Stato membro in
cui sono distaccati i lavoratori interessati e, pertanto, vincola i suoi organi.
32 Ne deriva che un giudice dello Stato membro ospitante non può verificare la validità di un modello E 101 per quanto riguarda
l’attestazione degli elementi in base ai quali un tale certificato è stato rilasciato, in particolare l’esistenza di un legame
organico tra l’impresa che effettua il distacco di un lavoratore ed il lavoratore distaccato.
33 Con riferimento a tutte le considerazioni che precedono, le prime due questioni vanno risolte nel senso che, fintantoché non
venga revocato o invalidato dalle autorità dello Stato membro che l’hanno rilasciato, il modello E 101, rilasciato conformemente
all’art. 11, n. 1, lett. a), del regolamento n. 574/72, vincola l’organo competente e i giudici dello Stato membro in cui
sono distaccati i lavoratori. Di conseguenza, un giudice dello Stato membro che ospita i detti lavoratori non può verificare
la validità di un modello E 101 per quanto riguarda l’attestazione degli elementi in base ai quali un tale certificato è stato
rilasciato, in particolare l’esistenza di un legame organico, ai sensi del combinato disposto dell’art. 14, n. 1, lett. a),
del regolamento n. 1408/71 e del punto 1 della decisione n. 128, tra l’impresa avente sede in uno Stato membro e i lavoratori
da essa distaccati nel territorio di un altro Stato membro, per la durata del distacco di questi ultimi.
Sulla terza questione
34 Tenuto conto della soluzione fornita alle prime due questioni, non è necessario risolvere la terza questione.
Sulle spese
35 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte
non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:
Fintantoché non venga revocato o invalidato dalle autorità dello Stato membro che l’hanno rilasciato, il modello E 101, rilasciato
conformemente all’art. 11, n. 1, lett. a), del regolamento (CEE) del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che stabilisce le modalità
di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, nella sua versione modificata ed aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio
2 giugno 1983, n. 2001, quale modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 25 giugno 1991, n. 2195, vincola l’organo competente
e i giudici dello Stato membro in cui sono distaccati i lavoratori. Di conseguenza, un giudice dello Stato membro che ospita
i detti lavoratori non può verificare la validità di un modello E 101 per quanto riguarda l’attestazione degli elementi in
base ai quali un tale certificato è stato rilasciato, in particolare l’esistenza di un legame organico, ai sensi del combinato
disposto dell’art. 14, n. 1, lett. a), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all’applicazione
dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno
della Comunità, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 2001/83, quale modificato dal regolamento n. 2195/91,
e del punto 1 della decisione della commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti 17 ottobre
1985, n. 128, relativa all’applicazione degli artt. 14, n. 1, lett. a), e 14 ter, n. 1, del regolamento n. 1408/71, tra l’impresa
avente sede in uno Stato membro e i lavoratori da essa distaccati nel territorio di un altro Stato membro, per la durata del
distacco di questi ultimi.
Firme
*
Lingua processuale: l'olandese.