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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32997/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che il Tribunale di sorveglianza ha correttamente spiegato che il cumulo va, nel caso di specie, scisso, in applicazione del criterio sancito dall'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. ed in ragione dell'integrale espiazione, da parte di [OSCURATO:PERSONA], della pena, di cinque anni di reclusione, inflittagli per reato non ostativo in epoca precedente alla commissione, risalente al 2002, di quello, ostativo, che gli è valso la condanna alla pena di venti anni di reclusione, certamente in esecuzione al 28 settembre 2021, data di adozione del provvedimento impugnato; che il ricorrente non si confronta con tale argomentazione, che costituisce fedele applicazione dei principi elaborati in tema di scissione del cumulo e formazione di cumuli parziali; che, per quanto concerne l'applicazione dei canoni di valutazione dettati, per il caso di richiesta di permesso premio avanzata da soggetto condannato per reato ostativo, dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 253 del 2019, il Tribunale di sorveglianza ha rilevato, in termini parimenti ineccepibili, che Palermo è venuto meno all'onere di allegare le circostanze che dovrebbero indurre ad escludere, vincendo la presunzione (oggi relativa e non più assoluta) di legge, l'attualità dei suoi collegamenti con gli ambienti criminali di provenienza ed il rischio che, per effetto dell'ammissione al permesso premio, tali legami possano essere riannodati, ed ha, anzi, attestato, in positivo, che il condannato deve reputarsi, per la natura dei suoi pregressi rapporti con la [OSCURATO:PERSONA] e la caratura criminale di alcuni suoi congiunti, soggetto tuttora portatore di pericolosità sociale; che, a fronte di un ragionamento coerente, lineare ed ossequioso delle indicazioni che si traggono dal sistema normativo, il ricorrente oppone obiezioni di tangibile genericità, vertenti, in buona sostanza, sulla dedotta assenza di elementi attestanti l'attualità dei suoi collegamenti con il contesto associativo di provenienza; che resta, peraltro, del tutto trascurato il concorrente requisito della meritevolezza del permesso premio alla luce del percorso trattamentale sinora compiuto dal condannato e delle perseguite finalità di risocializzazione (in proposito, cfr. tra le altre, Sez. 1, n. 36456 del 09/04/2018, Corrias, Rv. 273608); ritenuto che, palese la manifesta infondatezza delle articolate doglianze, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che il Tribunale di sorveglianza ha correttamente spiegato che il cumulo va, nel caso di specie, scisso, in applicazione del criterio sancito dall'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. ed in ragione dell'integrale espiazione, da parte di [OSCURATO:PERSONA], della pena, di cinque anni di reclusione, inflittagli per reato non ostativo in epoca precedente alla commissione, risalente al 2002, di quello, ostativo, che gli è valso la condanna alla pena di venti anni di reclusione, certamente in esecuzione al 28 settembre 2021, data di adozione del provvedimento impugnato; che il ricorrente non si confronta con tale argomentazione, che costituisce fedele applicazione dei principi elaborati in tema di scissione del cumulo e formazione di cumuli parziali; che, per quanto concerne l'applicazione dei canoni di valutazione dettati, per il caso di richiesta di permesso premio avanzata da soggetto condannato per reato ostativo, dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 253 del 2019, il Tribunale di sorveglianza ha rilevato, in termini parimenti ineccepibili, che Palermo è venuto meno all'onere di allegare le circostanze che dovrebbero indurre ad escludere, vincendo la presunzione (oggi relativa e non più assoluta) di legge, l'attualità dei suoi collegamenti con gli ambienti criminali di provenienza ed il rischio che, per effetto dell'ammissione al permesso premio, tali legami possano essere riannodati, ed ha, anzi, attestato, in positivo, che il condannato deve reputarsi, per la natura dei suoi pregressi rapporti con la [OSCURATO:PERSONA] e la caratura criminale di alcuni suoi congiunti, soggetto tuttora portatore di pericolosità sociale; che, a fronte di un ragionamento coerente, lineare ed ossequioso delle indicazioni che si traggono dal sistema normativo, il ricorrente oppone obiezioni di tangibile genericità, vertenti, in buona sostanza, sulla dedotta assenza di elementi attestanti l'attualità dei suoi collegamenti con il contesto associativo di provenienza; che resta, peraltro, del tutto trascurato il concorrente requisito della meritevolezza del permesso premio alla luce del percorso trattamentale sinora compiuto dal condannato e delle perseguite finalità di risocializzazione (in proposito, cfr. tra le altre, Sez. 1, n. 36456 del 09/04/2018, Corrias, Rv. 273608); ritenuto che, palese la manifesta infondatezza delle articolate doglianze, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme