CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 giugno 2022
Cassazione n. 18397/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza emessa in data 07/06/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Palermo in data 22/06/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di rapina (due consumate e una tentata) e di lesioni personali. Considerando che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione agli artt. 62 bis e 133 cod. pen., è inammissibile poiché non indica chiaramente i capi o i punti ai quali si riferisce, essendo peraltro privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; ritenuto, peraltro, che tale doglianza non è scandita da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata, non confrontandosi peraltro con le pertinenti ragioni della Corte territoriale esposte a pag. 6 della sentenza impugnata, in cui i giudici d'appello hanno correttamente motivato in ordine alla congruità della pena inflitta alla ricorrente, in considerazione della gravità e della reiterazione delle condotte, sintomatiche di particolare spregiudicatezza e di una pervicacia criminale, tenuto pure conto della particolare intensità del dolo (dedotta delle lesioni inflitte alle pp.00., persone fragili e vulnerabili, quantificate con prognosi di 10 giorni): sicché, correttamente l'AMATO non è risultata meritevole delle circostanze attenuanti generiche, anche valutando il suo contegno processuale (tendente al mendacio), rivelatore di assenza di resipiscenza; osservato pure che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, nell'osservanza dei criteri stabiliti dagli artt. 133 e 133-bis cod. pen., è sufficiente che richiami la gravità del reato o la capacità a delinquere dell'imputato con espressioni come «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media edittale (cfr. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01), con conseguente inammissibilità della censura che, come nel caso in esame, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 2, n. 43893 del 29/09/2022, Cagliozzi, non massimata): vizi, questi, assolutamente non ravvisabili nel caso oggetto di scrutinio; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, i