CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 maggio 2026
Cassazione n. 14899/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
mpore, rappresentato e difeso dall'avvocatoNicoletta Cervia -domicilio digitale alla PEC: [OSCURATO:EMAIL];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, eGianmaria Misseri, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -domicilio digitale alla PEC:[OSCURATO:EMAIL];-controricorrenti-avverso l’ordinanza del Tribunale di Firenze nel proc. civ. n. 3519/2022 RGdepositata il 24/09/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/10/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 23279/2024Numero sezionale 2543/2025Numero di raccolta generale 14899/2026Data pubblicazione 18/05/2026Gian [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avevano agito avanti alTribunale di Firenze per la declaratoria di nullità o per l’annullamento delledelibere assunte in data 2.12.2021 e 24.12.2021 dal CondominioMontalbano, convenuto in giudizio; tra i documenti prodotti era statoallegato il verbale di conciliazione dell’udienza del giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA],intervenuto in altra controversia sorta tra le parti avanti al Tribunale diMilano, nel quale si affermava essere stata transattivamente rinunciata ladelibera condominiale del 6.7.2017, istitutiva a maggioranza dellacompetenza esclusiva del Tribunale di Milano per le cause condominiali. Ilpresente giudizio era stato sospeso, ex art.337 c.p.c., in attesa delladefinizione di altri contenziosi tra le parti.Riassunto tempestivamente il processo, era stato richiesto il rinviopregiudiziale degli atti alla Corte di Cassazione, ex art.363 bis c.p.c., perla risoluzione della questione di diritto così prospettata: se, in ambitocondominiale, ai fini della deroga ex art.23 c.p.c. in combinazione conl’art.28 c.p.c. è necessaria l’unanimità dei partecipanti (al Condominio) ose invece è sufficiente la maggioranza qualificata ex art.1136 co 2 c.c. (così si legge nell’ordinanza impugnata, nella premessa). Il Tribunale dicon la quale, richiamata pure l’eccezione di incompetenza territoriale delTribunale di Firenze in favore di quella esclusiva del Tribunale di Milanoproposta dal Condominio, aveva ritenuto confermata -in modo che ilGiudice di merito assume definitivo e non più rimettibile in discussione,alla luce dell’ordinanza di questa Corte n. 1718/2024- la competenza perterritorio del Foro di Firenze e aveva rilevato che la questione di diritto perla quale si richiedeva il rinvio pregiudiziale non si prospetta più comequestione essenziale alla risoluzione del presente giudizio , dando iprovvedimenti necessari per la prosecuzione del processo, conconcessione dei termini per le memorie ex art.183 co VI c.p.c. con rinvioNumero registro generale 23279/2024Numero sezionale 2543/2025Numero di raccolta generale 14899/2026Data pubblicazione 18/05/2026per la decisione sui mezzi istruttori ad udienza da svolgersi con lemodalità dell’art.127 ter c.p.c.Avverso il provvedimento richiamato ha proposto regolamento dicompetenza il [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a cinque motivi.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. hanno depositatocontroricorso.Dopo la fissazione dell’adunanza in camera di consiglio per lavalutazione del ricorso, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale ha depositatoconclusioni scritte -con richiesta di declaratoria di inammissibilità delricorso- e le parti hanno depositato memorie illustrative delle rispettivedifese, anche alla luce delle considerazioni del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale.[OSCURATO:PERSONA] motivi sui quali il [OSCURATO:PERSONA] fonda il proposto ricorsosono così sintetizzabili:1. Nullità della sentenza e del procedimento, carenza dilegittimazione all’azione degli attori e riflessi diretti sulla questione dellacompetenza territoriale del Giudice adito , con riferimento all’art. 360primo comma n. 4 c.p.c.Rileva il Condominio ricorrente che le controparti avrebbero semprenegato la loro qualità di condomini, pur essendo essa presuppostonecessario per la proposizione di impugnativa ex art.1137 c.c. La carenzadi titolarità dell’azione che ne deriverebbe inciderebbe direttamente sullaquestione di competenza in discussione perché escluderebbe lalegittimazione delle controparti ad eccepire la sussistenza di qualsiasifatto ostativo la deroga del Foro ex art.23 c.p.c., compresa la presuntaconciliazione dell’8 marzo 2018 . Vi sarebbe inoltre il sospetto dicarenza di terzietà del Giudice emittente la presente ordinanza ed altredue ordinanze simili, pronunciate nei tre procedimenti pendenti avanti alTribunale di Firenze tra le stesse parti, tutte impugnate con diversiNumero registro generale 23279/2024Numero sezionale 2543/2025Numero di raccolta generale 14899/2026Data pubblicazione 18/05/2026regolamenti di competenza, per circostanze verificatesi al di fuori delprocesso. Sussisterebbe poi una peculiarità, che starebbe nella diversitàdelle date di notificazione delle tre ordinanze gemelle di rigettodell’eccezione d’incompetenza territoriale, nonostante la loro emissionecontemporanea il 24 settembre 2024. Nel merito, le questioni daesaminare sarebbero relative alla valenza da riconoscere alla presuntaconciliazione delli 8.3.2018 e alla sua rilevanza sulla delibera assemblearedel 6.7.2017, e alla natura contrattuale o regolamentare della clausoladerogativa del Foro ex art.23 c.p.c.L’ordinanza impugnata era stata pronunciata -come le altre due gemelle - dopo la riassunzione del procedimento, sospeso in attesache la Corte di Cassazione pronunciasse sul regolamento di competenzaproposto, nell’ambito di altro giudizio tra le stesse parti, su questionianaloghe sempre riguardanti la validità del verbale di conciliazionerichiamato e la legittimità della clausola derogatoria della competenzaterritoriale introdotta nel regolamento condominiale il 6.7.2017, e avevaaffermato l’esistenza della competenza territoriale del Foro di Firenze, nonpiù suscettibile di essere messa in discussione, anche alla lucedell’ordinanza di questa Corte n.1718/2024; dall’esplicitazione della sceltadel Giudice in termini di definitività deriverebbe, secondo il ricorrente, ilcarattere decisorio del provvedimento, legittimante il regolamentorichiesto.2. Nullità della sentenza e violazione o falsa applicazione dellenorme, In relazione agli artt. 2901 c.c. artt. 23, 28, 38, 42, 49, 99, 101,102, 112, 127 ter, 131, 132, 156, 157, 177, 185, 187, 189, 190, 279,324, 337, 363 bis, 382 c.p.c. e artt. 24 e 111 della Costituzione . Ilmotivo di ricorso rientrerebbe nell’ambito del disposto dell’art. 360 primocomma punto 4 c.p.c.Il provvedimento impugnato, da qualificare come sentenza, sarebbenullo per violazione delle norme sul procedimento, perché sarebbe statoNumero registro generale 23279/2024Numero sezionale 2543/2025Numero di raccolta generale 14899/2026Data pubblicazione 18/05/2026pronunciato “a sorpresa” non essendo state le parti invitate a precisare leconclusioni.3. Nullità dell’ordinanza e violazione o falsa applicazione dellenorme, In relazione agli artt. 2901 c.c. artt. 23, 28, 38, 42, 49, 306, c.p.c.(art. 360 primo comma punti 4 e 3) .Nell’ordinanza del Tribunale di Firenze oggetto di ricorso si fariferimento all’ordinanza della Corte di Cassazione n.1718/2024 come sefosse idonea a costituire giudicato opponibile alle parti, senza tenere indebito conto il suo reale contenuto; inoltre si richiamano nelprovvedimento impugnato altre sentenze di merito, indicandone in modoerroneo il passaggio in giudicato, o sentenze che non esistono secondo leindicazioni di data riportate (non vi sarebbe alcuna sentenza della Corted’Appello di Milano del 3.9.2024).4. In relazione e in violazione e-o falsa applicazione degli artt. artt.2901 c.c. artt. 23, 28, 38, 42, 49, 324, 337, 363 bis, 382 c.p.c., 1118,1119, 1120, 1129, 1131, 1132, 1136, 1137, 1138, 1362, 1353, 1354,1388, 1392, 1421, 1422, 1399, 1460, 2699, 2700, 2701 c.c. e 63, 67, 69e 72 DACC (art. 360 primo comma punti 4 e 3) .Il Tribunale di Firenze avrebbe deciso la propria competenza ritenendol’ordinanza della Corte di Cassazione n.1718/2024 capace di fare stato intutti i processi tra il Condominio e le controparti ed affermando altresì,anche in questo caso erroneamente, che per la deroga al Foro territorialeex art.23 c.p.c. sarebbe occorsa l’unanimità di tutti i partecipanti alCondominio. Con il motivo, molto articolato, si esaminano i diversi profilidi rilevanza delle numerose norme richiamate, sottolineando altresì comeil giudizio sia stato introdotto comunque prima del preteso accordoconciliativo delli 8.3.2018, quando la clausola derogatoria dellacompetenza, non richiedente unanimità, era da considerare valida edefficace.Numero registro generale 23279/2024Numero sezionale 2543/2025Numero di raccolta generale 14899/2026Data pubblicazione 18/05/20265. Impugnazione ex art.360 punti 3 e 4. Art. 23, 28, 101, 102c.p.c., artt. 1137, 1460 c.c. e ogni altro ricavabile dal testo e daicollegamenti con i precedenti motivi e deduzioni .L’annullabilità, e non la nullità, della clausola in deroga del Foro exart.23 c.p.c. comporterebbe, secondo il ricorrente, che il giudizio che siinstaura ex art.1137 c.c. per la dichiarazione dell’annullabilità delladelibera sarebbe un giudizio di mero accertamento la cui sentenzaconclusiva, di natura dichiarativa, sarebbe inidonea quindi a produrreeffetti giuridici, nemmeno provvisori, fino al suo passaggio in giudicato.6. È questione preliminare all’esame dei motivi di ricorso, come soprasintetizzati, quella - comunque rilevabile d’ufficio ma sollevata pure daicontroricorrenti e condivisa dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale -dell’ammissibilità del proposto regolamento di competenza, chepresuppone la definitività del provvedimento con il quale la questione dicompetenza viene risolta dal Giudice di merito.Al riguardo il Condominio ricorrente sottolinea come si debba tenereconto del contenuto effettivo del provvedimento impugnato ed evidenzia,in particolare, le espressioni usate dal Tribunale, nel senso delladefinitività della conferma della competenza territoriale del Foro di Firenzederivante, in modo non più rimettibile in discussione, dall’ordinanza diquesta Corte n. 1718/2024, pronunciata in altro procedimento pendentetra le parti (il provvedimento richiamato ha ritenuto effettivamenterinunciata, in sede conciliativa avanti al Tribunale di Milano, la delibera del6.7.2017 nel cui ambito era stato individuato come Foro esclusivo per lecontroversie condominiali quello di Milano), e dalla sentenza della Corted’Appello di Milano in data “3.9.2024” (la cui esistenza con la data indicataè stata contestata dal ricorrente), condivisa, secondo la quale la derogaalla competenza territoriale sancita dall’art.28 c.p.c. necessita delconsenso di tutti i Condomini.Numero registro generale 23279/2024Numero sezionale 2543/2025Numero di raccolta generale 14899/2026Data pubblicazione 18/05/2026Le considerazioni del ricorrente debbono essere disattese, perché nontengono conto che non è la motivazione del provvedimento che nedetermina la definitività (salva l’ipotesi in cui il giudice, abbia affermato intermini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, l'idoneitàdella propria determinazione a risolvere definitivamente, davanti a sé, laquestione di competenza che, nonostante i termini utilizzati nelprovvedimento, non appare ricorrere nel caso di specie) mal’irretrattabilità di questo.L’irretrattabilità deve essere certamente esclusa quando, come nelcaso di specie, l’ordinanza contestata -pronunciata inoltre, in viaprincipale, non per dirimere la questione di competenza ma per valutare larichiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione, nei termini sopraesposti- non sia stata preceduta dall’invito a precisare le conclusioni -adevidenziazione della volontà di non attribuire oggettiva definitività allapronuncia sul punto- e dia invece le indicazioni necessarie per laprosecuzione del giudizio con lo svolgimento delle attività previste all’art.183 co VI c.p.c. (applicabile ratione temporis): come tutte le ordinanze,infatti, anche quella sub iudice mantiene carattere ordinatorio e potrebbeessere completamente rivista, anche per il profilo della competenzaterritoriale, in sede di decisione della controversia, con ciò dovendoseneescludere a priori la inequivocità ed incontrovertibilità -che deve essereoggettiva- in relazione a valutazioni legittimamente espresse rebus sicstantibus -modificabili anche per questioni di solo diritto- (cfr., in talsenso, Cass., Sez. Un., n.20449/014; Cass. n. 30254/2011; Cass. n.1615/2017; Cass. n. 14223/2017; Cass. n. 3150/2018; Cass. n.5354/2018; Cass. n. 2338/2020; Cass. n. 11742/2021, Cass. n.17032/2025).Appare opportuno sottolineare che, con il secondo motivo di ricorso, ilCondominio vorrebbe prospettare come un vulnus dell’ordinanza daconsiderare in realtà sentenza, tale da determinarne la nullità, il mancatoNumero registro generale 23279/2024Numero sezionale 2543/2025Numero di raccolta generale 14899/2026Data pubblicazione 18/05/2026svolgimento dell’attività di precisazione delle conclusioni: il ricorrenteinverte così i termini della questione, perché lamenta come limite delprovvedimento quello che è in realtà, alla luce delle plurime pronunce dilegittimità sopra richiamate, un elemento determinante per escluderne lavalenza decisoria definitiva.La rilevata inammissibilità del regolamento di competenza rendeinattuabile, in questa sede, l’esame di tutti i motivi di ricorso proposti.In conclusione, si dichiara il ricorso inammissibile.Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza esi liquidano come in dispositivo.Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolocontributo unificato, pari a quello previsto per la proposizionedell’impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso econdanna il [OSCURATO:PERSONA] di Montalbano 100% al pagamento, infavore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida in complessivi € 3.000,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in €200,00 ed agli accessori di legge, inclusi iva e cassa avvocati.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, il 28 ottobre 2025.Il PresidenteMilena Falaschi