CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 marzo 2022
Cassazione n. 28440/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 17677-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 72, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA].) gli7AJ 2022 [OSCURATO:PERSONA]- 0"HS\ V410 672 - intimata avverso la sentenza n. 1039/2017 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 10/03/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; , 19. R.G. 17677/2017 [OSCURATO:PERSONA] 1. La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha chiamato in giudizio innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che fossero condannati al pagamento del saldo relativo ai lavori di ristrutturazione dell'immobile di loro proprietà. I convenuti si sono costituiti anzitutto eccependo la carenza della loro legittimazione passiva, in quanto il contratto d' appalto era stato stipulato tra l'attrice e la società SIR s.r.I., che chiedevano di essere autorizzati a chiamare in giudizio. SIR si è costituita, chiedendo il rigetto della domanda e affermando, in via riconvenzionale, di avere corrisposto un importo eccedente quanto dovuto e domandando quindi la condanna dell'attrice alla restituzione del maggiore importo versato; chiedeva inoltre di accertare i vizi e i difetti dell'opera con condanna dell'attrice alla loro eliminazione o al risarcimento dei danni. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato la domanda della attrice e, in accoglimento delle domande riconvenzionali della SIR, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] a restituire a SIR euro 3.133,79, somma corrisposta in eccedenza rispetto a quanto pattuito, e a pagare sempre a SIR euro 25.977,21 a titolo di risarcimento dei danni per i vizi e i difetti riscontrati nella esecuzione dei lavori. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la sentenza. La Corte d'appello di Milano, con sentenza n. 1039/2017, ha rigettato il gravame. 3. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ricorre per cassazione. Gli intimati [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno proposto difese. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è articolato in due motivi. 1) Il primo motivo denuncia "omesso esame di fatti e circostanze decisivi, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, essendo state le prove documentali prodotte valutate erroneamente ex art. 116 c.p.c. e 2697 c.c.; omessa applicazione dell'art. 1666 c.c.": la Corte d'appello, pretermettendo l'analisi di prove documentali chiare, precise e univoche sia sul contratto stipulato sia sul prezzo del relativo corrispettivo, ha dato per scontato che, sulla base di un preventivo introduttivo di massima, il valore finale di tutte le opere realizzate corrispondesse alla somma indicata nel preventivo, quando invece l'appalto era a misura e non a corpo. Il motivo è inammissibile laddove denuncia l'omesso esame di fatti e circostanze decisive ai sensi del n. 5 dell'art. 360 c.p.c. in quanto, ai sensi dell'art. 348-ter, commi 4 e 5 c.p.c., il ricorso per cassazione non può essere proposto per i motivi di cui al numero 5 dell'art. 360 c.p.c. quando la sentenza impugnata è fondata sulle stesse ragioni inerenti alle questioni di fatto poste alla base della decisione di primo grado. Al riguardo questa Corte ha precisato che "nell'ipotesi di c.d. doppia conforme, prevista dall'art. 348-ter, comma 5 c.p.c., il ricorrente in cassazione - per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. - deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse" (Cass.26774/2016), adempimento che la ricorrente non ha posto in essere. Quanto alla denuncia di omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione, si tratta di parametro non invocabile nel caso in esame, essendo il nuovo testo dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. - peraltro richiamato dalla ricorrente nella prima parte del motivo - applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012. Quanto, infine, alla denuncia di violazione dell'art. 1666 c.c., va rilevato che la disposizione "si riferisce specificamente ai contratti relativi ad opere da eseguire per partite, nei quali sia la verifica, sia il pagamento, sia, infine, l'accettazione della (parte di) opera riguardano le singole partite, delle quali, una volta eseguito il pagamento da parte del committente, si presume l'accettazione senza riserve da parte di costui, e non si applica, per converso, agli appalti che non risultano essere stati convenuti ed eseguiti per partite" (Cass. 13132/2003). Nel caso in esame, la ricorrente non ha neppure allegato che si trattasse di un contratto eseguito per partite, essendosi limitata ad affermare che i lavori era stati "commissionati a corpo e non a misura", così che la disposizione invocata non trova applicazione. 2) Il secondo motivo contesta "violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 1226 e 2697 c.c., in ordine alla insussistenza dei presupposti di legge per la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni nei confronti di SIR e al risarcimento dei danni in sé per mancanza dei danni stessi": SIR ha svolto il ruolo di intermediaria fra i committenti, i proprietari dell'immobile, e [OSCURATO:PERSONA]; la Corte d'appello ha pertanto condannato la ricorrente a risarcire SIR di un danno causato dai vizi e difetti riscontrati dal consulente tecnico d'ufficio di primo grado, senza che SIR abbia mai fornito la prova di avere subito un qualche pregiudizio da tali vizi e difetti che, semmai, avrebbero pregiudicato i proprietari dell'immobile, i signori Limido e Vanoni; vizi e difetti che sono in ogni caso addebitabili esclusivamente al progettista e direttore dei lavori. Il motivo non può essere accolto. Premessa del ragionamento della ricorrente è che SIR sia stata una semplice intermediaria e non la committente dei lavori oggetto dell'appalto. Tale premessa è però stata negata dai giudici di merito che hanno accertato, sulla base delle testimonianze e dei documenti prodotti in giudizio, che i lavori erano stati commissionati da SIR e non dai proprietari dell'immobile. Come ha precisato la Corte d'appello, la committente SIR ha poi contestato i vizi ed è pertanto risultata legittimata a chiedere la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni causati dai medesimi. Circa il rilievo della responsabilità esclusiva del progettista-direttore dei lavori, la Corte d'appello ha accertato che la responsabilità era invece imputabile solidalmente alla impresa e al direttore dei lavori, direttore dei lavori che la ricorrente non ha mai chiesto di chiamare in giudizio così come "non risulta che abbia contestato per iscritto le tavole progettuali o denunciato le varie incongruenze rilevate in corso di causa". II. Il ricorso va pertanto rigettato. Non vi è luogo a provvedimento sulle spese, non essendosi gli intimati difesi nel presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.