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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 9 marzo 2023

Cassazione n. 09067/2023

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ZIONE(art. 391 c.p.c.) IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] gli atti del procedimento relativo al ricorso per regolamento di competenza proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.n.c, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], difesi come in atti; Considerato che le parti hanno concordemente richiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese processuali; Ritenuto che, non avendo le parti espressamente dedotto l'intervenuta cessazione della lite in ordine al rapporto giuridico dedotto in giudizio, la richiesta di cui sopra deve essere intesa come mera rinuncia al ricorso per regolamento di competenza; Ritenuto che, pertanto, deve provvedersi a dichiarare l'estinzione del giudizio di regolamento ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che non deve provvedersi sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; P.Q.M. dichiara l'estinzione del giudizio di cassazione; manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parli costituite.

Roma, 09/03/2023. : PRESldN DI SEZIONE Luigi L.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ZIONE(art. 391 c.p.c.) IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] gli atti del procedimento relativo al ricorso per regolamento di competenza proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.n.c, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], difesi come in atti; Considerato che le parti hanno concordemente richiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese processuali; Ritenuto che, non avendo le parti espressamente dedotto l'intervenuta cessazione della lite in ordine al rapporto giuridico dedotto in giudizio, la richiesta di cui sopra deve essere intesa come mera rinuncia al ricorso per regolamento di competenza; Ritenuto che, pertanto, deve provvedersi a dichiarare l'estinzione del giudizio di regolamento ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che non deve provvedersi sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; P.Q.M. dichiara l'estinzione del giudizio di cassazione; manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parli costituite. Roma, 09/03/2023. : PRESldN DI SEZIONE Luigi L.