CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 08705/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 9505 del ruolo generale dell'anno 2020, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] -intimata- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, n. 10481/04/18, depositata in data 4 dicembre 2018. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 febbraio 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] - l'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Campania, sezione staccata di Salerno, aveva rigettato l'appello proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 4878/12/2016 della [OSCURATO:PERSONA] di Salerno di accoglimento del ricorso proposto dalla contribuente avverso l'avviso di accertamento con il quale l'Ufficio, a seguito di indagini bancarie sui conti correnti riconducibili alla stessa, aveva contestato maggiore reddito imponibile ai fini Irpef, add. com . e add. reg., per l'anno 2006; -la CTR aveva confermato l'illegittimità dell'avviso di accertamento per decorrenza dei termini per l'accertamento ex art. 43 del d.P.R. n. 600/73, stante l'inapplicabilità dell'istituto del raddoppio degli stessi, per non avere l'Agenzia prodotto" almeno la sintetica indicazione dei dati e degli estremi di riferimento della comunicazione [di reato] ovvero, in mancanza, di altra documentazione comunque idonea a delineare una notizia di reato sufficientemente circostanziata e non solo asseritamente ritenuta dall'Ufficio quale automatica conseguenza dei rapporti intercorrenti tra la contribuente persona fisica e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l." della quale la contribuente era legale rappresentante; - la contribuente rimane intimata; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'unico motivo di ricorso, l'Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600/73 e dei principi enunciati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 247/2011 per avere la CTR ritenuto illegittimo l'avviso per decorso dei termini per l'accertamento non potendo trovare applicazione l'istituto del raddoppio degli stessi, senza effettuare la valutazione dei fatti comportanti l'obbligo di denuncia penale, indipendentemente dalla presentazione della stessa e dalla constatazione della sussistenza del reato supposto di dichiarazione infedele di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 74/2000. 2.11 motivo è fondato. 2.1. Ai fini del raddoppio dei termini in questione, per come disposto dall'art.37, comma 24, del di. n. 223/2006, convertito nella legge n.248/2006, che ha modificato l'art.43, comma 3, del d.p.r. n.600/1973 e l'art.57, comma 2 bis del d.p.r. n.633/1972 (nei testi applicabili ratione temporis), non è necessaria l'effettiva presentazione della denuncia (né tanto meno la produzione di questa in giudizio). Come, infatti, statuito dalla Corte Costituzionale (sentenza n.247/2011), l'unica condizione per il raddoppio dei termini è costituita dalla sussistenza dell'obbligo di denuncia penale, indipendentemente dal momento in cui tale obbligo sorga ed indipendentemente dal suo adempimento, sicché "il raddoppio dei termini consegue dal mero riscontro di fatti comportanti l'obbligo di denuncia penale" ed "il giudice tributario dovrà controllare, se richiesto con i motivi di impugnazione, la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia, compiendo, al riguardo, una valutazione ora per allora (cosiddetta "prognosi postuma") circa la loro ricorrenza ed accertando, quindi, se l'amministrazione finanziaria abbia agito con imparzialità od abbia, invece, fatto uso pretestuoso e strumentale delle disposizioni denunciate al fine di fruire ingiustificatamente di un più ampio termine di accertamento" (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 11171 del 2016; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 17586 del 28/06/2019; Sez. 5 - , Ordinanza n. 13481 del 02/07/2020 nella quale si è precisato che il raddoppio dei termini previsto dagli artt. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, nei testi applicabili "ratione temporis", presuppone unicamente l'obbligo di denuncia penale, ai sensi dell'art. 331 c.p.p., per uno dei reati previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000, e non anche la sua effettiva presentazione, come chiarito dalla Corte cost., nella sentenza n. 247 del 2011, sicché, ove il contribuente denunci il superamento dei termini di accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria, deve contestare la carenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia, non potendo mettere in discussione la sussistenza del reato il cui accertamento è precluso al giudice tributario). 2.3.Nella specie, il giudice di appello non si è attenuto ai suddetti principi, avendo escluso l'applicabilità del raddoppio dei termini per l'accertamento "non avendo l'Agenzia delle entrate posto la CTR nelle condizioni di effettuare il necessario controllo circa l'effettiva sussistenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia nei confronti della contribuente- appellata attraverso la prognosi postuma al cui fine risulta indispensabile se non tutta l'acquisizione degli atti almeno la sintetica indicazione dei dati e degli estremi di riferimento della comunicazione [di reato] ovvero in mancanza di altra documentazione comunque idonea a delineare una notizia di reato sufficientemente circostanziata e non solo asseritamente ritenuta tale dall'Ufficio quale automatica conseguenza dei rapporti intercorrenti tra la contribuente persona fisica e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l."; in tal modo, la CTR ha erroneamente condizionato il giudizio sulla sussistenza dei presupposti per il raddoppio dei termini per l'accertamento alla indispensabilità della produzione in giudizio da parte dell'Amministrazione "dei dati e degli estremi di riferimento della comunicazione [di reato] ovvero in mancanza di altra documentazione comunque idonea a delineare una notizia di reato" lì dove tale valutazione deve conseguire, alla luce dei principi sopra richiamati, al mero riscontro di fatti comportanti l'obbligo di denuncia penale e non già alla effettiva presentazione della denuncia medesima né alla necessaria constatazione della sussistenza del reato ("non risultano forniti a questo giudicante, neppure in sede processuale elementi per valutare la circostanza che l'atto opposto sia stato effettivamente emesso nei riguardi della ricorrente su un presunto invio di denuncia penale nei suoi confronti non risultando la stessa verosimilmente conosciuta neanche dalla competente Agenzia delle entrate per non averla indicata in alcuno degli atti di sua competenza in quanto, evidentemente, neppure effettuata"). 3. In conclusione il ricorso va accolto con cassazione della sentenza 7tA 1 impugnata e rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Campania, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del