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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 aprile 2026

Cassazione n. 19645/2026

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iCanale Consolato [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/09/1978avverso la sentenza emessa il 16 dicembre 2025 dalla Corte d'appello di ReggioCalabriaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’annullamento con rinvio.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] haproposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello diReggio [OSCURATO:PERSONA] che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di CanaleConsolato in ordine al reato di evasione (commesso il 15 luglio 2018) perchéestinto per prescrizione.

Con un unico motivo di ricorso deduce la violazione degliartt. 157, 158, 159, 160 e 161 cod. pen. e l'erroneo calcolo del termine diprescrizione in quanto la Corte territoriale ha omesso di considerare la sospensionedel termine di prescrizione operante in base alla legge n. 103 del 2017.2.

Il ricorso è fondato.La Corte territoriale, applicando erroneamente la disciplina dellaprescrizione, ha omesso di considerare la sospensione del termine di prescrizioneprevista dalla legge n. 103 del 2017, applicabile ratione temporis alla fattispecieper cui si procede, per effetto della quale la prescrizione maturerà il prossimo15/7/2027.Va, infatti, rammentato il principio di diritto affermato dalle Sezioni [OSCURATO:PERSONA] il quale la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cuiall'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103,si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effettiretroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall'1 gennaio 2020 si applica ladisciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021 (Sez.

U, n. 20989 del12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175).3.

Alla luce di quanto sopra esposto, la sentenza impugnata va annullatacon rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di ReggioCalabria.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione dellaCorte di appello di [OSCURATO:PERSONA].Così deciso il 23 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDebora [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iCanale Consolato [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/09/1978avverso la sentenza emessa il 16 dicembre 2025 dalla Corte d'appello di ReggioCalabriaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’annullamento con rinvio.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] haproposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello diReggio [OSCURATO:PERSONA] che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di CanaleConsolato in ordine al reato di evasione (commesso il 15 luglio 2018) perchéestinto per prescrizione. Con un unico motivo di ricorso deduce la violazione degliartt. 157, 158, 159, 160 e 161 cod. pen. e l'erroneo calcolo del termine diprescrizione in quanto la Corte territoriale ha omesso di considerare la sospensionedel termine di prescrizione operante in base alla legge n. 103 del 2017.2. Il ricorso è fondato.La Corte territoriale, applicando erroneamente la disciplina dellaprescrizione, ha omesso di considerare la sospensione del termine di prescrizioneprevista dalla legge n. 103 del 2017, applicabile ratione temporis alla fattispecieper cui si procede, per effetto della quale la prescrizione maturerà il prossimo15/7/2027.Va, infatti, rammentato il principio di diritto affermato dalle Sezioni [OSCURATO:PERSONA] il quale la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cuiall'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103,si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effettiretroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall'1 gennaio 2020 si applica ladisciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021 (Sez. U, n. 20989 del12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175).3. Alla luce di quanto sopra esposto, la sentenza impugnata va annullatacon rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di ReggioCalabria. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione dellaCorte di appello di [OSCURATO:PERSONA].Così deciso il 23 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDebora [OSCURATO:PERSONA]
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