CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 aprile 2022
Cassazione n. 18286/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOL] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 67-44686/2021 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi, tesi - peraltro - ad ottenere una rivalutazione di aspetti attinenti alla valutazione di merito dell'accertamento della penale responsabilità, oltre la generica censura sulla negazione delle circostanze attenuanti innominate. Ed invero, le critiche esposte dal ricorrente riguardano profili in fatto, coerentemente scrutinati nel corpo della decisione impugnata, la cui riproposizione è tesa - in tutta evidenza - ad una rivalutazione del peso dimostrativo degli elementi di prova. In tal senso, il ricorso finisce con il proporre argomenti di merito, la cui rivalutazione è preclusa in sede di legittimità. E' costante, infatti, l'insegnamento di questa Corte per cui il sindacato sulla motivazione del provvedimento impugnato va compiuto attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale espresso nell'atto e della sua interna coerenza logico-giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa (si veda, ex multis, Sez. 6, n. 11194, del 8/3/2012, Rv. 252178). Così come va ribadito che l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu °culi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che,, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U., n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794; Sez. U., n. 47289, del 24/09/2003 Rv. 226074). 1.1. La Corte di merito ha spiegato, in maniera logica e coerente, che la identificazione dell'autore degli episodi estorsivi è avvenuta sulla base della convergenza di plurimi atti di individuazione fotografica effettuati con certezza dalle distinte persone offese e di altri elementi di prova logica che hanno precisamente confortato l'identificazione effettuata. Tale precisa indicazione identificativa fonda l'accertamento di responsabilità avvenuto peraltro nel corso del giudizio a prova contratta eletta dallo stesso imputato, che ha dunque rinunziato alla formazione della prova nel contraddittorio dibattimentale per accettare la utilizzabilità degli atti formanti il fascicolo delle indagini preliminari. A fronte di tali dati di identificazione - del tutto inequivoci - la difesa neanche introduce una ipotesi alternativa da verificare, consegue la assoluta genericità del motivo di ricorso. 1.2. Parimenti inammissibile è la doglianza riferita alla negazione delle circostanze attenuanti generiche, in assenza di elementi di positiva valutazione sul punto e attese le modalità dell'offesa alle cose e la personalità del reo, già gravato da precedenti penali per reati connotati dalla violenza, segnali inequivoci della assenza di qualsivoglia controspinta c.riminosa. 2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa 67-44686/2021 di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 aprile 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Mantovano z•tik,4 ) Cy-\ DEPOS