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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 giugno 2024

Cassazione n. 32661/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Bologna che ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di tentato furto e alla contravvenzione di cui all'art. 76, comma 3, D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; Considerato che l'unico motivo, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale in ordine al trattamento sanzionatorio, lamentando, in particolare, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, oltre a essere del tutto generico, non è consentito in sede di legittimità perché, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, la graduazione della pena sia in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, sia alla fissazione della pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.

Nel caso di specie, l'onere argomentativo della corte territoriale è stato assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti dal giudice di primo grado, il quale aveva già concesso all'imputato non solo le circostante attenuanti generiche, ma anche l'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 giugno 2024 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Bologna che ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di tentato furto e alla contravvenzione di cui all'art. 76, comma 3, D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; Considerato che l'unico motivo, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale in ordine al trattamento sanzionatorio, lamentando, in particolare, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, oltre a essere del tutto generico, non è consentito in sede di legittimità perché, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, la graduazione della pena sia in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, sia alla fissazione della pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. Nel caso di specie, l'onere argomentativo della corte territoriale è stato assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti dal giudice di primo grado, il quale aveva già concesso all'imputato non solo le circostante attenuanti generiche, ma anche l'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 giugno 2024 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 32661/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris