CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 28577/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17232/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Gela ed elettivamente domiciliato in Roma, via Crescenzio n. 2, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E FORESTALI, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato sempre ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - controricorrente- g1 i avverso la sentenza della Corte di appello di Catania n. 1298 depositata il 3 luglio 2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 febbraio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Osserva in fatto e in diritto Ritenuto che: - con ordirtanza n. 403 del 2001, l'[OSCURATO:PERSONA] ingiungeva a [OSCURATO:PERSONA], in qualità di amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., il pagamento di lire 224.093.863 per concorso, limitatamente all'anno 1993, nell'illecito compiuto dalla [OSCURATO:SOCIETA] che, al fine di percepire indebitamente contributi, aveva attestato di aver introdotto presso i propri depositi di stoccaggio quantitativi di grano duro fittizi, in parte conferiti anche dalla intimata; w - avverso la predetta ordinanza il BARRANCO proponeva opposizione dinanzi al Tribunale di Roma che dichiarava la propria incompetenza in favore del Tribunale di Catania che, previa riassunzione della causa da prarte dell'opponente, disposta CTU, con sentenza n. 1762/2010, accoglieva l'opposizione annullando l'ordinanza impugnata; - sul gravame interposto dal MINISTERO, la Corte di appello di Catania, nella resistenza dell'appellato, con sentenza n. 1298/2017, in riforma della pronuncia gravata, accoglieva l'appello e, per l'effetto, confermava l'ordinanza ingiunzione n. 403/2001. Per quanto ancora di rilievo in questa sede, la Corte distrettuale dichiarava ififondata l'eccezione di prescrizione, affermando la sua decorrenza, non già dal gennaio 1992, ma dall'ottobre 1993 e rilevava la sussistenza di un atto interruttivo della prescrizione alla data del 12 novembre 1997. Ancora, il gtudice del gravame, quanto alle risultanze processuali, affermava che la documentazione in atti (comprensiva, oltre che del verbale di constatazione del 12 novembre 1997 e del rapporto recante la data del 29 novembre 1997 redatti dalla G.d.F., anche del n verbale di accertamento di ammanco di cereali del 26 maggio 1993 redatto dal gruppo di controllo composto da rappresentanti della commissione CEE e dell'AIMA) forniva un adeguato riscontro probatorio della contestata indebita percezione di aiuti comunitari relativamente allo stoccaggio di cereali nell'anno 1993. Aggiungeva la Corte che, a fronte degli accertamenti della Guardia di Finanza di cui al rapporto del 29 novembre 1997, gli illeciti contestati al BARRANCO dovevano ritenersi provati, con la precisazione che il processo verbale di accertamento faceva piena prova fino a querela di falso limitatamente ai fatti attestati dal P.U. come da lui compiti o comunque avvenuti in sua presenza, non estendendosi la fede privilegiata alle valutazioni ed agli apprezzamenti dei verbalizzanti. Infine, il giudice del gravame negava la sussistenza di un contrasto con il giudicato esterno di cui alla sentenza n. 356/2014, con la quale la medesima Corte di merito, rigettando l'appello proposto dal [OSCURATO:PERSONA] E FORESTALI, confermava definitivamente l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione emessa per fatti analoghi a carico dell'amministratore unico di una diversa società, anch'essa conferitrice di quantitativi di cereali, fondandosi detta pronuncia di rigetto sulla mancata dimostrazione degli elementi costitutivi dell'illecito, che invece erano stati provati nella causa in esame dall'amministrazione ingiungente, - per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Catania, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso fondato su tre motivi, cui resiste il [OSCURATO:PERSONA], ALIMENTARI E FORESTALI con controricorso. Atteso che: - con il primo motivo il ricorrente lamenta, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 28 comma 2 della legge n. 689/1981, dell'art. 2935 c.c. e degli artt. 2697 c.c., 115, 116 c.p.c., nonché l'omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., per aver il giudice di appello errato nell'individuare il momento di decorrenza della prescrizione del diritto di riscuotere le somme e per non aver tenuto conto della mancata produzione di qualsivoglia prova circa l'effettiva erogazione dell'aiuto comunitario. Inoltre, ad avviso del ricorrente controparte non avrebbe fornito nemmeno la prova della data del relativo accredito dell'erogazione del finanziamento in favore del precettore, risultando detta data di erogazione risalente all'anno 1993 solo nel verbale della G.d.F. del 1997, inidoneo negare con certezza lo spirare del termine quinquennale di prescrizione del diritto dell'Amministrazione fatto valere con l'ordinanza ingiunzione emessa in data 30 maggio 2001. Del resto, aggiunge il ricorrente che a fronte dello stesso verbale oggetto di causa, il finanziamento sarebbe stato concesso il 16.01.1992, sicché il giudice del merito avrebbe erroneamente spostato in avanti il termine di prescrizione così da farlo coincidere con la materiale apprensione delle somme, in mancanza di assolvimento dell'onere probatorio da parte del MINISTERO di produzione dei mandati di pagamento dai quali evincere altro e diverso termine. Il motivo va respinto. In primo luogo, va ribadito che il diritto a riscuotere le somme dovute per l'illecito amministrativo di cui all'art. 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898 (indebito conseguimento di aiuti comunitari mediante esposizione di dati o notizie falsi) si prescrive a decorrere dalla data di indebita percezione dell'aiuto, perché è con tale percezione - e non con la sola esposizione dei dati e delle notizie falsi - che si perfeziona l'illecito amministrativo (Cass. n. 28048 del 2011; Cass. n. 11958 del 2017). Ancora, secondo giurisprudenza di questa Corte, nel caso di riscossione dell'aiuto con suddivisione in una pluralità di pagamenti, siffatto diritto si prescrive a decorrere dalla data dell'ultimo pagamento, versandosi in tale ipotesi in illecito amministrativo a "consumazione prolungata" (cfr. Cass. n. 4594 del 2000). Nella specie, la Corte distrettuale, facendo buon governo dei principi esposti, ha accertato che il termine di prescrizione delle somme - percepite a seguito dell'illecito amministrativo di cui agli artt. 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898 - iniziava a decorrere dall'ottobre 1993, ossia dall'ultima data in cui erano stati concessi i finanziamenti riferiti all'ordinanza di ingiunzione opposta, precisando altresì che i finanziamenti del gennaio 1992 erano relativi ad un periodo precedente per il quale era stata emessa ordinanza di archiviazione. La doglianza, quindi, non può trovare ingresso, non confrontandosi con la ratio decidenti della pronuncia impugnata, anche quanto alla prova della data di erogazione degli aiuti, non essendo in contestazione che vi siano stati sia per l'anno 1993, sia per il 1992, seppur con esito diverso. Di tutto ciò la critica non tiene conto, limitandosi ad una tralaticia ripetizione delle difese esposte nelle fasi di merito. Sotto altro profilo la censura è inammissibile laddove contesta l'inosservanza dell'onere probatorio da parte dell'Amministrazione resistente e la mancata considerazione da parte del giudice di merito di siffatta circostanza, risolvendosi in una mera critica alla valutazione delle risultanze probatorie operata dalla Corte distrettuale, non censurabile in questa sede; - con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ex art. 360 comma 1 n. c.p.c., la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2909 c.c. e 324 c.p.c., l'insufficiente e contraddittoria motivazione della pronuncia impugnazione, nonché la violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. e dell'art. 111, comma 6 Cost. per contrasto tra giudicati esterni. Il motivo è infondato.Va premesso che i giudicati fatti valere dal ricorrente, pur riguardando la medesima vicenda, concernono parti diverse rispetto a quelle della presente causa, per cui in virtù del principio stabilito dall'art. 2909 c.c. - secondo cui l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa - deve evincersi che l'accertamento contenuti nelle sentenze invocate non estende i suoi effetti e non è vincolante rispetto ai terzi (cfr. Cass. n. 691 del 2011; Cass. n. 24241 del 2010; Cass. n. 6238 del 2010). Ciò posto, in ogni caso non è comunque ravvisabile un contrasto con i precedenti giudicati dedotti dalla parte. Il giudice del gravame - nell'esercizio del suo potere discrezionale non censurabile in questa sede se esente da vizi logici - ha, infatti, accertato l'insussistenza del contrasto con il giudicato esterno dedotto con riferimento alla sentenza n. 356/2014, con la quale la medesima Corte di merito, rigettando l'appello proposto dal [OSCURATO:PERSONA] E FORESTALI, ha confermato definitivamente l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione emessa per fatti analoghi a carico dell'amministratore unico di una diversa società, per la mancata osservanza da parte dell'Amministrazione ingiungente dell'onere della prova in riferimento agli elementi costitutivi dell'illecito, onere che - al contrario - il giudice ha ritenuto assolto nella causa in esame. Del resto, dalla lettura del precedente richiamato si evince che "nulla è stato dato di conoscere circa l'annata agraria di riferimento riguardante l'arco temporale 1 luglio 1992/30 giugno 1993, nemmeno il verbale di accertamento di ammanco di cereali del 26 maggio 1993 redatto dal gruppo di controllo (Commissione CEE, AIMA, [OSCURATO:PERSONA] spa, [OSCURATO:SOCIETA]) che certo avrebbe consentito di acclarare la mancanza di disponibilità del quantitativo di grano duro che si sarebbe voluto conferito all'AIMA".Eguali considerazioni possono essere fatte con riguardo alla sentenza n. 1603 del 2016, laddove la Corte di appello di Catania ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello per esistenza di un giudicato esterno nel quale veniva annullata per intervenuta prescrizione l'ordinanza ingiunzione emessa nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] obbligata in solido con [OSCURATO:PERSONA], vicenda questa diversa rispetto a quella in esame che concerne l'ordinanza ingiunzione emessa nei confronti della società CEREAL limitatamente all'anno 1993. Infine, con riferimento agli ulteriori provvedimenti, a parte il rilevare che il ricorrente non denuncia l'annullamento dell'ordinanza della vicenda de qua (riferita a luglio- ottobre 1993) rispetto alla [OSCURATO:SOCIETA], la doglianza è formulata in maniera assolutamente generica, non essendo indicati i giudizi da cui trarre il giudicato; - con il terzo motivo il ricorrente denuncia, ex art. 360 comma 1 n. 3, la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2700 c.c., nonché la carenza di motivazione su un punto decisivo della controversia ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. per aver il giudice del gravame attribuito piena valenza probatoria e fede privilegiata agli atti pubblici, al verbale della G.d.F. ed alle risultanze delle indagini emergente da esso emergenti. Ad avviso del ricorrente, il processo verbale di contestazione e gli atti conseguiti sarebbero privi di efficacia probatoria privilegiata di cui all'art. 2700 c.c., costituendo meri elementi indiziari, necessitanti di adeguati riscontri probatori che nel sarebbero totalmente mancati. Il motivo è inammissibile in quanto si risolve in una critica all'interpretazione delle risultanze istruttorie operata dalla Corte di appello, senza peraltro confrontarsi con la ratio decidenti della pronuncia impugnata. Il giudice del gravame ha, infatti, fondato la propria decisione non solo sul verbale di contestazione del 12 novembre 1997 e sul rapporto del 29 novembre 1997 redatti dalla Guardia di Finanza, ma anche sul verbale di accertamento dell'ammanco di cereali composto da rappresentanti della Commissione CEE e dell'AIMA che - secondo il prudente apprezzamento della Corte di merito non censurabile in questa sede se privo di vizi logici -fornivano un adeguato riscontro probatorio dell'indebita percezione di aiuti comunitari relativamente allo stoccaggio di cereali nell'anno 1993 (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata). In particolare, la Corte del merito ha tenuto conto del verbale di accertamento del 26 maggio 1993 (peraltro prodotto in giudizio anche dallo stesso ricorrente) in quanto attestava la mancanza di disponibilità presso i depositi di [OSCURATO:SOCIETA], assuntore delle operazioni di stoccaggio per conto di AIMA di un notevole quantitativo di grano duro: dal verbale risultava, infatti, che a fronte di una constata quantità di tonnellate pari a 27.291,019 le quantità dichiarate dall'assuntore [OSCURATO:SOCIETA] come disponibili per l'AIMA erano complessivamente pari a tonnellate 36.720,90 e che in data 22 maggio 1993 veniva annotato sul registro di carico e scarico la miglior giacenza di tonnellate 26.000 a correzione di quella precedentemente registrata. La Corte distrettuale ha, inoltre, fondato la propria decisione sulle risultanze della CTU espletata in primo grado, laddove ha rilevato che le quantità di grano che il consulente di parte affermava aver rinvenuto in data 2 luglio 1993 presso il deposito Butera contrada Burgio non coincidevano con quelle che la fattura n. 3390/B, emessa il 9 dicembre 1991 dalla [OSCURATO:PERSONA], e la bolletta d'acquisto n. 2/91 emessa dalla [OSCURATO:SOCIETA] attestavano per contro essere state consegnate presso i predetti magazzini in data 9 dicembre 1991, né tantomeno coincidevano le risultanze della documentazione acquisita dalla Guardia di Finanza nel rapporto del 29 novembre 1997 (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata); circostanze tutte per le quali la Corte non ha ritenuto provata l'avvenuta consegna da parte della società CEREAL della dichiarata quantità di grano duro e neppur la sussistenza di siffatto prodotto presso il deposito Butera contrada Burgio.Pertanto, in mancanza di qualsivoglia documento utile tale da far ritenere che la società opponente alla data del conferimento avesse effettivamente la disponibilità del quantitativo di grano duro assunto dalla [OSCURATO:SOCIETA], la Corte di merito ha valutato legittimo quanto assunto dall'AIMA, ossia la messa in opera da parte delle società coinvolte di un chiaro e consolidato sistema idoneo a costituire in capo a detti soggetti economici consistenti disponibilità di grano duro fittizie da rivendersi ad AIMA con modalità da tempo collaudate, riferendole a [OSCURATO:SOCIETA], operante in nome e per conto di AIMA medesima (cfr. p. 9 della sentenza impugnata). Trattasi questi di apprezzamenti di merito come tali non censurabili in questa sede, non avendo il giudice di legittimità il potere di riesaminare l'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico- formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta in via esclusiva il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti, dando così prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cfr. Cass. n. 331 del 2020; Cass.n. 7523 del 2017; Cass. n. 24679 del 2013; Cass. n. 27197 del 2011). Conclusivamente, il ricorso va respinto. Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1- quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte, rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in cassazione, liquidate in complessivi euro 6.000,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a