CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 43737/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che lamenta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è aspecifico perché fondato su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese con corretti argomenti giuridici dalla corte di merito (si veda pagina 1 della motivazione). La Corte di appello ha correttamente escluso l'applicazione del disposto di cui all'art. 131-bis cod. pen., non ravvisando nella condotta del ricorrente gli estremi della tenuità del fatto, in considerazione della gravità della condotta posta in essere; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos