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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 11613/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2024 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] il ricorso ed esaminati gli atti; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata dal Procuratore Generale che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Trieste, con la pronuncia del 24 gennaio 2024, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Gorizia in data 12 luglio 2022 (con termine di giorni 90 per il deposito dei motivi), con cui [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato per la contravvenzione di cui all'art. 187, comma 8 e 186, comma 7, del D. Lgs. 30.4.1992, n. 285, essendosi rifiutato di sottoporsi agli accertamenti previsti dall'art. 182, comma 2 e 2-bis, in caso di guida in stato di ebbrezza; fatto commesso il 7 agosto 2018.

2. L'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, per i seguenti motivi. 2.1 Con il primo motivo, ha censurato le decisione per violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine alla intervenuta prescrizione, osservando che, essendo stata esclusa la recidiva, il termine massimo necessario a prescrivere, che per le contravvenzioni è pari ad anni 5 (anni 4 + 1/4), è maturato il 7 agosto 2023 e perciò anteriormente alla pronuncia di secondo grado. 2.2 Con il secondo motivo ha dedottok violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla richiesta di conversione della pena applicata nella sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità, osservando che tale richiesta non è stata considerata dalla Corte territoriale.

3. Il Procuratore Generale ha depositato memoria, concludendo per l'inammissibilità del ricorso.

4. Entrambi i motivi di ricorso sono inammissibili.

5. Va dato atto della recentissima decisione delle Sezioni Unite, con sentenza resa all'udienza pubblica del 12 dicembre 2024, che ha dato risposta al seguente quesito: la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159, commi secondo, terzo e quarto, cod. pen., nel testo introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 continui ad essere applicabile, dopo l'introduzione dell'art. 2, comma 1, a), della legge 27 novembre 2021, n. 134, in relazione ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019".

Nella informazione provvisoria divulgata immediatamente dopo la decisione, si legge che la soluzione data dalla Corte è affermativa, e pertanto, "per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 si applica la disciplina di cui alla legge n. 103 del 2017".

In dettaglio, per i fatti commessi a decorrere dal 3 agosto 2017, la legge n.103/2017 ha modificato il previgente art. 159, comma 2, cod. pen. introducendo la sospensione del corso della prescrizione: a) dal termine previsto dall'art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della sentenza di condanna di primo grado, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo e, comunque, per un tempo non superiore a un anno e sei mesi; b) dal termine previsto dall'art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi.5.1 In applicazione della suddetta disciplina, poiché il reato è stato ,commesso il 7 agosto 2018, e perciò nel periodo compreso tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019, va applicata integralmente la disciplina di cui alla legge n. 103 del 2017, comprensiva della sospensione della prescrizione di cui all'art. 159, comma secondo, cod. pen..

Di conseguenza, al termine fisiologico di prescrizione (anni 5: termine ordinario di anni 4, prolungato di 1/4 ex art.161 cod.proc. pen.), occorre aggiungere la sospensione dal termine previsto dall'art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della sentenza di condanna di primo grado, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo e, comunque, per un tempo non superiore a un anno e sei mesi.

Nel caso di specie, come si ricava dagli atti, la decisione di primo grado è stata adottata il 12 luglio 2022, con termine di giorni 90 per i motivi, dalla cui scadenza (10/10/22), fino alla pronuncia del dispositivo della sentenza di appello (24/01/2024), è decorso un tempo pari ad anni 1 e mesi 3 e giorni 15, sicchè il decorso della prescrizione risulta sospeso in pari misura .

Pertanto, dalla data del commesso reato (7/08/2018), aggiungendo il termine fisiologico di prescrizione (anni 5) e la sospensione ex lege Orlando (in misura di anni 1, mesi 3 e giorni 14), si perviene al 21 novembre 2024.

Di conseguenza, il reato non era prescritto alla data della sentenza di appello (24/01/2024).

Non può porsi in questa sede la questione di un'eventuale declaratoria della prescrizione maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della manifesta infondatezza del ricorso r~ionisalne-si visto - all'unico motivo proposto riguardanté_pro-prio la prescrizione del reato.

La giurisprudenza di questa Suprema Corte ha, infatti, più volte ribadito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen (così, Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, dep. 2001, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez.

U, n. 23428 del 02/03/2005, Bracale, Rv. 231164; Sez.

U, n. 19601 del 28/02/2008, Niccoli, Rv. 239400; Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463).

Per completezza, occorre aggiungere che, in ogni caso, il termine non è ancora spirato.

Successivamente alla sentenza di appello, è iniziato a decorrere il secondo periodo di sospensione, dal termine previsto dall'art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, e per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi.

Nel caso di specie, la decisione di secondo grado è stata adottata il 24/01/24, con termine di giorni 90 per i motivi, dalla cui scadenza (23/04/2024), fino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva (22/01/2025), è decorso un tempo pari a mesi 8 e giorni 30, a cui andrebbe commisurata l'ulteriore sospensione.

In sintesi, i periodi di sospensione ex lege Orlando assommano ad nni 2, mesi 1 e giorni 14, che aggiunti al termine fisiologico di anni 5, compongono il termine complessivo di anni 7, mesi 1 e giorni 14 per la prescrizione del reato, a decorrere dalla sua consumazione avvenuta il 7 agosto 2018.

Il termine, alla data della presente decisione, non è ancora spirato (giungerebbe a maturazione il 20/09/2025).

6. Inammissibile è il secondo motivo.

Dalla lettura della decisione impugnata (pagina 5, penultimo capoverso), risulta che la Corte territoriale, diversamente da quanto prospettato in ricorso, si sia pronunciata sulla sostituzione della pena con lavori di pubblica utilità, confermando la decisione negativa già adottata dal Tribunale, con argomentazione priva di vizi logici, osservando che la parte appellante si era limitata a non condividere la valutazione negativa, senza segnalare elementi non considerati o mal interpretati dal primo giudice, tali da giustificare una rivalutazione.

Il motivo di ricorso replica la riscontrata genericità ed è pertanto inammissibile.

7. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2024 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] il ricorso ed esaminati gli atti; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata dal Procuratore Generale che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Trieste, con la pronuncia del 24 gennaio 2024, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Gorizia in data 12 luglio 2022 (con termine di giorni 90 per il deposito dei motivi), con cui [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato per la contravvenzione di cui all'art. 187, comma 8 e 186, comma 7, del D. Lgs. 30.4.1992, n. 285, essendosi rifiutato di sottoporsi agli accertamenti previsti dall'art. 182, comma 2 e 2-bis, in caso di guida in stato di ebbrezza; fatto commesso il 7 agosto 2018. 2. L'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, per i seguenti motivi. 2.1 Con il primo motivo, ha censurato le decisione per violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine alla intervenuta prescrizione, osservando che, essendo stata esclusa la recidiva, il termine massimo necessario a prescrivere, che per le contravvenzioni è pari ad anni 5 (anni 4 + 1/4), è maturato il 7 agosto 2023 e perciò anteriormente alla pronuncia di secondo grado. 2.2 Con il secondo motivo ha dedottok violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla richiesta di conversione della pena applicata nella sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità, osservando che tale richiesta non è stata considerata dalla Corte territoriale. 3. Il Procuratore Generale ha depositato memoria, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. 4. Entrambi i motivi di ricorso sono inammissibili. 5. Va dato atto della recentissima decisione delle Sezioni Unite, con sentenza resa all'udienza pubblica del 12 dicembre 2024, che ha dato risposta al seguente quesito: la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159, commi secondo, terzo e quarto, cod. pen., nel testo introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 continui ad essere applicabile, dopo l'introduzione dell'art. 2, comma 1, a), della legge 27 novembre 2021, n. 134, in relazione ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019". Nella informazione provvisoria divulgata immediatamente dopo la decisione, si legge che la soluzione data dalla Corte è affermativa, e pertanto, "per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 si applica la disciplina di cui alla legge n. 103 del 2017". In dettaglio, per i fatti commessi a decorrere dal 3 agosto 2017, la legge n.103/2017 ha modificato il previgente art. 159, comma 2, cod. pen. introducendo la sospensione del corso della prescrizione: a) dal termine previsto dall'art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della sentenza di condanna di primo grado, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo e, comunque, per un tempo non superiore a un anno e sei mesi; b) dal termine previsto dall'art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi.5.1 In applicazione della suddetta disciplina, poiché il reato è stato ,commesso il 7 agosto 2018, e perciò nel periodo compreso tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019, va applicata integralmente la disciplina di cui alla legge n. 103 del 2017, comprensiva della sospensione della prescrizione di cui all'art. 159, comma secondo, cod. pen.. Di conseguenza, al termine fisiologico di prescrizione (anni 5: termine ordinario di anni 4, prolungato di 1/4 ex art.161 cod.proc. pen.), occorre aggiungere la sospensione dal termine previsto dall'art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della sentenza di condanna di primo grado, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo e, comunque, per un tempo non superiore a un anno e sei mesi. Nel caso di specie, come si ricava dagli atti, la decisione di primo grado è stata adottata il 12 luglio 2022, con termine di giorni 90 per i motivi, dalla cui scadenza (10/10/22), fino alla pronuncia del dispositivo della sentenza di appello (24/01/2024), è decorso un tempo pari ad anni 1 e mesi 3 e giorni 15, sicchè il decorso della prescrizione risulta sospeso in pari misura . Pertanto, dalla data del commesso reato (7/08/2018), aggiungendo il termine fisiologico di prescrizione (anni 5) e la sospensione ex lege Orlando (in misura di anni 1, mesi 3 e giorni 14), si perviene al 21 novembre 2024. Di conseguenza, il reato non era prescritto alla data della sentenza di appello (24/01/2024). Non può porsi in questa sede la questione di un'eventuale declaratoria della prescrizione maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della manifesta infondatezza del ricorso r~ionisalne-si visto - all'unico motivo proposto riguardanté_pro-prio la prescrizione del reato. La giurisprudenza di questa Suprema Corte ha, infatti, più volte ribadito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen (così, Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, dep. 2001, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. U, n. 23428 del 02/03/2005, Bracale, Rv. 231164; Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Niccoli, Rv. 239400; Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463). Per completezza, occorre aggiungere che, in ogni caso, il termine non è ancora spirato. Successivamente alla sentenza di appello, è iniziato a decorrere il secondo periodo di sospensione, dal termine previsto dall'art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, e per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi. Nel caso di specie, la decisione di secondo grado è stata adottata il 24/01/24, con termine di giorni 90 per i motivi, dalla cui scadenza (23/04/2024), fino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva (22/01/2025), è decorso un tempo pari a mesi 8 e giorni 30, a cui andrebbe commisurata l'ulteriore sospensione. In sintesi, i periodi di sospensione ex lege Orlando assommano ad nni 2, mesi 1 e giorni 14, che aggiunti al termine fisiologico di anni 5, compongono il termine complessivo di anni 7, mesi 1 e giorni 14 per la prescrizione del reato, a decorrere dalla sua consumazione avvenuta il 7 agosto 2018. Il termine, alla data della presente decisione, non è ancora spirato (giungerebbe a maturazione il 20/09/2025). 6. Inammissibile è il secondo motivo. Dalla lettura della decisione impugnata (pagina 5, penultimo capoverso), risulta che la Corte territoriale, diversamente da quanto prospettato in ricorso, si sia pronunciata sulla sostituzione della pena con lavori di pubblica utilità, confermando la decisione negativa già adottata dal Tribunale, con argomentazione priva di vizi logici, osservando che la parte appellante si era limitata a non condividere la valutazione negativa, senza segnalare elementi non considerati o mal interpretati dal primo giudice, tali da giustificare una rivalutazione. Il motivo di ricorso replica la riscontrata genericità ed è pertanto inammissibile. 7. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
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