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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 dicembre 2022

Cassazione n. 49692/2022

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ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 14/06/2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano applicava al ricorrente, su richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata in relazione ai reati di truffa, falso, autoriciclaggio e ricettazione. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari disponeva anche la confisca di somme di danaro e di una autovettura in relazione al reato di autoriciclaggio.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta responsabilità per il reato falso di cui al capo B; 2) violazione di legge in ordine alla confisca, che si assume essere facoltativa, della somma di danaro di euro 3000. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato.

1. Quanto al primo motivo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 50 della legge n. 103 del 23 giugno 2017, precedente alla richiesta di applicazione della pena, il Pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza.

Ne consegue che sono inammissibili ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto non consentiti dalla legge, i motivi di ricorso che, come quello in esame, attiene alla supposta esistenza di una causa di proscioglimento (tra le tante, Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337). 1 Il secondo motivo è manifestamente infondato in quanto, contrariamente a quanto si sostiene in ricorso, la confisca di tutti i beni indicati in sentenza - ivi compresa la somma di danaro di euro 3000 - è stata giustificata dal giudice con riferimento al reato di autoriciclaggio e, in relazione ad esso, come confisca obbligatoria ex art. 648-quater cod.pen., statuizione che risulta motivata in sentenza e che in ragione della sua natura non è negoziabile dalle parti (argomenta da Sez. 1, n. 11595 del 09/01/2019, Cabiddu, Rv. 275059).

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 02.12.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Agostinacchio si6)4~ [OSCURATO:PERSONA] C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 14/06/2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano applicava al ricorrente, su richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata in relazione ai reati di truffa, falso, autoriciclaggio e ricettazione. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari disponeva anche la confisca di somme di danaro e di una autovettura in relazione al reato di autoriciclaggio. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta responsabilità per il reato falso di cui al capo B; 2) violazione di legge in ordine alla confisca, che si assume essere facoltativa, della somma di danaro di euro 3000. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato. 1. Quanto al primo motivo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 50 della legge n. 103 del 23 giugno 2017, precedente alla richiesta di applicazione della pena, il Pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza. Ne consegue che sono inammissibili ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto non consentiti dalla legge, i motivi di ricorso che, come quello in esame, attiene alla supposta esistenza di una causa di proscioglimento (tra le tante, Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337). 1 Il secondo motivo è manifestamente infondato in quanto, contrariamente a quanto si sostiene in ricorso, la confisca di tutti i beni indicati in sentenza - ivi compresa la somma di danaro di euro 3000 - è stata giustificata dal giudice con riferimento al reato di autoriciclaggio e, in relazione ad esso, come confisca obbligatoria ex art. 648-quater cod.pen., statuizione che risulta motivata in sentenza e che in ragione della sua natura non è negoziabile dalle parti (argomenta da Sez. 1, n. 11595 del 09/01/2019, Cabiddu, Rv. 275059). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 02.12.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Agostinacchio si6)4~ [OSCURATO:PERSONA] C
Sentenza Cassazione n. 49692/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris