Torna alla ricerca
Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 348/1987

ECLI:IT:COST:1987:348
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

1.1. - Con ordinanza emessa il 2 luglio 1984 (notificata il 17 e comunicata il 30 successivi; pubblicata nella G.U. n. 53- bis del 2 marzo 1985 e iscritta al n. 1115 R.O.1984) sul ricorso con il quale l'ing. [OSCURATO:PERSONA] in data 18 luglio 1983 si era opposto nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] II.DD. di Maglie all'avviso di mora notificatogli il 29 settembre 1983, contenente l'iscrizione a ruolo di sopratasse e pena pecuniaria, intestato alla [OSCURATO:PERSONA] SITEC fallita di cui era stato rappresentante e al medesimo quale obbligato solidale ex art. 98 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) contro l'Ufficio distrettuale II.DD. di Roma, la Commissione tributaria di primo grado di Roma ha giudicato rilevante e, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 98 pen. comma ("Al pagamento delle sopratasse o delle pene pecuniarie sono obbligati in solido con il soggetto passivo o con il soggetto inadempiente coloro che ne hanno la rappresentanza").

1.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti del procedimento a quo si è costituita; ha spiegato intervento per il Presidente del Consiglio dei ministri l'Avvocatura generale dello Stato con atto 12 marzo 1985 depositato il successivo 19 maggio argomentando e concludendo per la infondatezza della questione nei limiti in cui la si ritenga ammissibile.

2.1. - Con ordinanza emessa il 6 giugno 1985 (comunicata il 31 luglio e notificata l'11 settembre successivi; pubblicata nella G.U. n. 11, 1ª serie speciale, del 19 settembre 1986 e iscritta al n. 747 R.O. 1986) sul ricorso proposto in data 4 febbraio 1982, con il quale [OSCURATO:PERSONA] si era opposto all'avviso di mora notificatogli il 15 gennaio 1982, contenente l'iscrizione a ruolo di sopratasse, pene pecuniarie e interessi di mora, intestato alla società INIMEX e al medesimo quale obbligato solidale ex art. 98 d.P.R. 602/1973 la Commissione tributaria di primo grado di Lecce ha giudicato rilevante e, in riferimento all'art. 24 Cost., non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 98 pen. comma d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

2.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti del procedimento a quo si è costituita; ha spiegato intervento per il Presidente del Consiglio dei ministri l'Avvocatura generale argomentando e concludendo con atto 28 marzo 1986 depositato il successivo primo aprile per l'infondatezza della questione nei limiti in cui la si ritenga ammissibile.

3. - Alla pubblica udienza del 29 settembre 1987, nella quale il giudice Andrioli ha svolto congiunta relazione sui due incidenti, l'Avv.

Stato D'Amato si è rimesso agli scritti.

4.1. - La circostanza che la Commissione tributaria di primo grado di Roma abbia affiancato all'art. 3 Cost., assunto a parametro anche dalla Commissione tributaria di primo grado di Lecce, l'art. 24, non ostacola la riunione dei due incidenti che la Corte dispone ai fini di unitaria deliberazione sulla conformità a Costituzione o meno dell'art. 98 co. 5 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

4.2. - Il diritto di difesa non è leso perché nulla vieta al rappresentante del soggetto passivo di far valere le proprie ragioni nel procedimento tributario, né meno infondato è il dubbio sulla violazione dell'art. 3 perché rientra nel magistero del legislatore ordinario disciplinare con gli artt. 1298 a 1310 c.c. in diversa guisa situazioni per il diritto tributario omogenee (con riferimento al rappresentante C. cost. 10 novembre 1982, n. 178).

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

Riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 1115/1984 e 747/1985, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 98 (Applicazione delle sanzioni) co. 5 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) sollevata con ord. 2 luglio 1984 della Commissione tributaria di primo grado di Roma con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. e con ord. 6 giugno 1985 della Commissione tributaria di primo grado di Lecce in riferimento all'art. 3 Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1987.

Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA]

[OSCURATO:PERSONA]: ANDRIOLI

Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1987. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1.1. - Con ordinanza emessa il 2 luglio 1984 (notificata il 17 e comunicata il 30 successivi; pubblicata nella G.U. n. 53- bis del 2 marzo 1985 e iscritta al n. 1115 R.O.1984) sul ricorso con il quale l'ing. [OSCURATO:PERSONA] in data 18 luglio 1983 si era opposto nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] II.DD. di Maglie all'avviso di mora notificatogli il 29 settembre 1983, contenente l'iscrizione a ruolo di sopratasse e pena pecuniaria, intestato alla [OSCURATO:PERSONA] SITEC fallita di cui era stato rappresentante e al medesimo quale obbligato solidale ex art. 98 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) contro l'Ufficio distrettuale II.DD. di Roma, la Commissione tributaria di primo grado di Roma ha giudicato rilevante e, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 98 pen. comma ("Al pagamento delle sopratasse o delle pene pecuniarie sono obbligati in solido con il soggetto passivo o con il soggetto inadempiente coloro che ne hanno la rappresentanza"). 1.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti del procedimento a quo si è costituita; ha spiegato intervento per il Presidente del Consiglio dei ministri l'Avvocatura generale dello Stato con atto 12 marzo 1985 depositato il successivo 19 maggio argomentando e concludendo per la infondatezza della questione nei limiti in cui la si ritenga ammissibile. 2.1. - Con ordinanza emessa il 6 giugno 1985 (comunicata il 31 luglio e notificata l'11 settembre successivi; pubblicata nella G.U. n. 11, 1ª serie speciale, del 19 settembre 1986 e iscritta al n. 747 R.O. 1986) sul ricorso proposto in data 4 febbraio 1982, con il quale [OSCURATO:PERSONA] si era opposto all'avviso di mora notificatogli il 15 gennaio 1982, contenente l'iscrizione a ruolo di sopratasse, pene pecuniarie e interessi di mora, intestato alla società INIMEX e al medesimo quale obbligato solidale ex art. 98 d.P.R. 602/1973 la Commissione tributaria di primo grado di Lecce ha giudicato rilevante e, in riferimento all'art. 24 Cost., non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 98 pen. comma d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. 2.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti del procedimento a quo si è costituita; ha spiegato intervento per il Presidente del Consiglio dei ministri l'Avvocatura generale argomentando e concludendo con atto 28 marzo 1986 depositato il successivo primo aprile per l'infondatezza della questione nei limiti in cui la si ritenga ammissibile. 3. - Alla pubblica udienza del 29 settembre 1987, nella quale il giudice Andrioli ha svolto congiunta relazione sui due incidenti, l'Avv. Stato D'Amato si è rimesso agli scritti. 4.1. - La circostanza che la Commissione tributaria di primo grado di Roma abbia affiancato all'art. 3 Cost., assunto a parametro anche dalla Commissione tributaria di primo grado di Lecce, l'art. 24, non ostacola la riunione dei due incidenti che la Corte dispone ai fini di unitaria deliberazione sulla conformità a Costituzione o meno dell'art. 98 co. 5 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. 4.2. - Il diritto di difesa non è leso perché nulla vieta al rappresentante del soggetto passivo di far valere le proprie ragioni nel procedimento tributario, né meno infondato è il dubbio sulla violazione dell'art. 3 perché rientra nel magistero del legislatore ordinario disciplinare con gli artt. 1298 a 1310 c.c. in diversa guisa situazioni per il diritto tributario omogenee (con riferimento al rappresentante C. cost. 10 novembre 1982, n. 178). P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] Riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 1115/1984 e 747/1985, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 98 (Applicazione delle sanzioni) co. 5 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) sollevata con ord. 2 luglio 1984 della Commissione tributaria di primo grado di Roma con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. e con ord. 6 giugno 1985 della Commissione tributaria di primo grado di Lecce in riferimento all'art. 3 Cost. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1987. Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]: ANDRIOLI Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1987. Il direttore della cancelleria: MINELLI
Sentenza Corte costituzionale n. 348/1987 — Fons Iuris — Fons Iuris