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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2022

ECLI:EU:C:2022:336
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 26 aprile 2022 – [OSCURATO:PERSONA] e a. (Apparecchi automatici per il gioco d’azzardo II) (Causa C ‑ 508/20) ( 1 ) «Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Libera prestazione dei servizi – Articolo 56 TFUE – Giochi d’azzardo – Messa a disposizione di giochi con promessa di vincite patrimoniali vietati – Sanzioni – Proporzionalità – Sanzioni pecuniarie con un importo minimo – Cumulo – Assenza di massimale – Pena detentiva sostitutiva – Contributo commisurato alle spese del procedimento – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 49, paragrafo 3»

1. Libera prestazione dei servizi – Restrizioni – Giochi d’azzardo – Normativa nazionale che impone sanzioni per la violazione di un monopolio nel settore del gioco d’azzardo – Valutazione della legittimità delle sanzioni da parte del giudice nazionale – Valutazione della compatibilità di tali sanzioni con la libera prestazione dei servizi – Portata (Art. 56 TFUE) (v. punti 20 ‑ 22, 24 ‑ 26, dispositivo 1)

2. Libera prestazione dei servizi – Restrizioni – Giochi d’azzardo – Messa a disposizione di giochi con promessa di vincite patrimoniali vietati – Sanzioni – Sanzioni pecuniarie con un importo minimo e pene detentive sostitutive comminate per ciascun apparecchio automatico per il gioco d’azzardo non autorizzato – Cumulo delle sanzioni pecuniarie e delle pene – Assenza di massimale – Contributo commisurato alle spese del procedimento – Ammissibilità – Presupposti – Rispetto del principio di proporzionalità – Rispetto del diritto di ricorso ad un giudice (Art. 56 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 47 e 49, § 3) (v. punti 30 ‑ 38, 40 ‑ 42, 44 ‑ 47, dispositivo 2) Dispositivo 1) L’articolo 56 TFUE dev’essere interpretato nel senso che, nell’ambito di un procedimento relativo all’imposizione di sanzioni per la violazione di un monopolio nel settore dei giochi d’azzardo, il giudice nazionale, investito della valutazione della legittimità di una sanzione imposta per una siffatta violazione, deve valutare specificamente la compatibilità con l’articolo 56 TFUE delle sanzioni previste dalla normativa applicabile, prendendo in considerazione le modalità concrete di determinazione di tali sanzioni. 2) L’articolo 56 TFUE dev’essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che preveda tassativamente, in caso di messa a disposizione a fini commerciali di giochi con promessa di vincite patrimoniali vietati: – l’imposizione di una sanzione pecuniaria minima per ciascun apparecchio automatico non autorizzato, senza limite massimo relativo all’importo complessivo delle sanzioni pecuniarie irrogate, a condizione che l’importo complessivo delle sanzioni pecuniarie irrogate non sia sproporzionato rispetto al vantaggio economico che potrebbe derivare dalle infrazioni sanzionate; – l’imposizione di una pena detentiva sostitutiva per ciascun apparecchio automatico non autorizzato, senza limite massimo relativo alla durata totale delle pene detentive sostitutive irrogate, a condizione che la durata della pena detentiva sostitutiva effettivamente irrogata non sia eccessiva rispetto alla gravità delle infrazioni accertate, e – un contributo alle spese del procedimento pari al 10% delle sanzioni pecuniarie irrogate, a condizione che tale contributo non sia eccessivo rispetto al costo reale di un siffatto procedimento e non leda il diritto di ricorso ad un giudice sancito all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. 1 GU C 433 del 14.12.2020.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 26 aprile 2022 – [OSCURATO:PERSONA] e a. (Apparecchi automatici per il gioco d’azzardo II) (Causa C ‑ 508/20) ( 1 ) «Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Libera prestazione dei servizi – Articolo 56 TFUE – Giochi d’azzardo – Messa a disposizione di giochi con promessa di vincite patrimoniali vietati – Sanzioni – Proporzionalità – Sanzioni pecuniarie con un importo minimo – Cumulo – Assenza di massimale – Pena detentiva sostitutiva – Contributo commisurato alle spese del procedimento – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 49, paragrafo 3» 1. Libera prestazione dei servizi – Restrizioni – Giochi d’azzardo – Normativa nazionale che impone sanzioni per la violazione di un monopolio nel settore del gioco d’azzardo – Valutazione della legittimità delle sanzioni da parte del giudice nazionale – Valutazione della compatibilità di tali sanzioni con la libera prestazione dei servizi – Portata (Art. 56 TFUE) (v. punti 20 ‑ 22, 24 ‑ 26, dispositivo 1) 2. Libera prestazione dei servizi – Restrizioni – Giochi d’azzardo – Messa a disposizione di giochi con promessa di vincite patrimoniali vietati – Sanzioni – Sanzioni pecuniarie con un importo minimo e pene detentive sostitutive comminate per ciascun apparecchio automatico per il gioco d’azzardo non autorizzato – Cumulo delle sanzioni pecuniarie e delle pene – Assenza di massimale – Contributo commisurato alle spese del procedimento – Ammissibilità – Presupposti – Rispetto del principio di proporzionalità – Rispetto del diritto di ricorso ad un giudice (Art. 56 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 47 e 49, § 3) (v. punti 30 ‑ 38, 40 ‑ 42, 44 ‑ 47, dispositivo 2) Dispositivo 1) L’articolo 56 TFUE dev’essere interpretato nel senso che, nell’ambito di un procedimento relativo all’imposizione di sanzioni per la violazione di un monopolio nel settore dei giochi d’azzardo, il giudice nazionale, investito della valutazione della legittimità di una sanzione imposta per una siffatta violazione, deve valutare specificamente la compatibilità con l’articolo 56 TFUE delle sanzioni previste dalla normativa applicabile, prendendo in considerazione le modalità concrete di determinazione di tali sanzioni. 2) L’articolo 56 TFUE dev’essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che preveda tassativamente, in caso di messa a disposizione a fini commerciali di giochi con promessa di vincite patrimoniali vietati: –        l’imposizione di una sanzione pecuniaria minima per ciascun apparecchio automatico non autorizzato, senza limite massimo relativo all’importo complessivo delle sanzioni pecuniarie irrogate, a condizione che l’importo complessivo delle sanzioni pecuniarie irrogate non sia sproporzionato rispetto al vantaggio economico che potrebbe derivare dalle infrazioni sanzionate; –        l’imposizione di una pena detentiva sostitutiva per ciascun apparecchio automatico non autorizzato, senza limite massimo relativo alla durata totale delle pene detentive sostitutive irrogate, a condizione che la durata della pena detentiva sostitutiva effettivamente irrogata non sia eccessiva rispetto alla gravità delle infrazioni accertate, e –        un contributo alle spese del procedimento pari al 10% delle sanzioni pecuniarie irrogate, a condizione che tale contributo non sia eccessivo rispetto al costo reale di un siffatto procedimento e non leda il diritto di ricorso ad un giudice sancito all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. 1 GU C 433 del 14.12.2020.
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