CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 43566/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2020 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha richiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte del difensore che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Marsala del 21 settembre 2019 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi sei ed euro 1.200 di multa in ordine al delitto di illecita detenzione finalizzata alla cessione a terzi di complessivi 63 grammi di marijuana ex art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso la citata sentenza deducendo i motivi di seguito indicati. 2.1. Violazione degli artt. 498, 195, comma 4, 198, 199 e 307 cod. proc. pen. e vizi di motivazione nella parte in cui il ricorrente è stato ritenuto abitare abitualmente l'immobile in cui è stato rinvenuto lo stupefacente. La difesa osserva come la circostanza che ha portato a ritenere che il Rodolfi occupasse la stanza in cui è stato rinvenuto lo stupefacente sarebbe stata desunta dalle dichiarazioni della sorella del medesimo, che avrebbe riferito ai militari che stavano procedendo alle indagini che il ricorrente abitasse in quel luogo. Ciò facendo sarebbe stata assegnata utile valenza a dichiarazioni non verbalizzate apprese de relato e provenienti dalla sorella, parente stretta dell'indagato, che sarebbe stato necessario avvisare della facoltà di non rispondere, così violando gli artt. 195, comma 4, e 199 cod. proc. pen. Divieto di testimonianza indiretta che attiene, pertanto, non solo alle dichiarazioni dell'indagato non verbalizzate all'atto della perquisizione, ma anche a quelle provenienti da chi, per legge, ha il diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere. Né risulterebbe rilevante la parte della decisione che aveva fatto riferimento alla circostanza che la sorella avesse provveduto a chiamare il ricorrente al telefono per farlo intervenire, elemento che non assume valenza utile a dimostrare la disponibilità della parte di immobile interessata dalla perquisizione. 2.2. Vizi di motivazione e violazione degli artt. 189, 190, 192 cod. proc. pen. nella parte in cui è stata assegnata valenza al contenuto del verbale di identificazione del 6 febbraio 2018. Essendo la data del verbale di identificazione successiva alla contestazione dei fatti, l'atto non dimostrerebbe la presenza abituale del ricorrente in quella abitazione all'atto della perquisizione. La scelta del luogo ove ricevere le notifiche nulla evidenzierebbe in ordine alla reale abitazione, esprimendo esclusivamente la volontà di ricevere, per comodità, gli atti in quel luogo. Sarebbe, inoltre, illegittimo conferire valenza probatoria alla dichiarazione dell'indagato, in assenza del difensore, contenuta nel verbale; dichiarazione che, in quanto contenenti indizi di reità, sono inutilizzabili in dibattimento. 2.3. vizi di motivazione e violazione degli artt. 189, 190, 192 cod. proc. pen. nella parte in cui è stato valorizzato il rinvenimento del bilancino di precisione in ragione del luogo in cui era stato rinvenuto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.2. Infondati e parzialmente versati in fatto risultano i primi due motivi con i quali, attraverso una frazionata critica portata alla complessiva parte della decisione che aveva fornito risposta in ordine alla disponibilità dello stupefacente rinvenuto all'esito della perquisizione, vorrebbe smentire la circostanza che il ricorrente vivesse abitualmente in quel posto. Con motivazione complessivamente adeguata la Corte territoriale, facendo parziale rinvio alla decisione di primo grado, ha esposto le ragioni che avevano portato a ritenere che lo stupefacente fosse nella disponibilità del ricorrente. Ha innanzitutto messo in risalto come la circostanza che la camera dell'abitazione (garage trasformato in stanza da letto) fosse nella disponibilità del Rodolfi costituisse elemento non messo in discussione da alcuno, tantomeno da costui, all'atto della perquisizione; i Giudici di merito hanno fatto pertinente richiamo alla telefonata effettuata dalla sorella allorché i carabinieri si erano presentati presso detta abitazione per le necessarie indagini, contesto in cui la donna telefonava al ricorrente in ragione della perquisizione che interessava il locale da costui occupato. La circostanza che il Rodolfi dimorasse in quel posto risulta dato pacifico tra l'altro riportato nel verbale di perquisizione e di identificazione del 6 febbraio 2018, dati che, unitamente alla testimonianza in dibattimento del verbalizzante che aveva dichiarato che la stanza era in uso ad un uomo in ragione degli indumenti ivi presenti, elementi che depongono per l'infondatezza del rilievo. Non fondata risulta la dedotta inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla sorella dell'indagato sul presupposto della loro mancata verbalizzazione, tenuto conto che ciò che i militari hanno verbalizzato nella parte poi oggetto di testimonianza in sede dibattimentale attiene a fatti direttamente percepiti e svoltisi al loro cospetto. Seppure debba condividersi quanto enunciato nel ricorso in ordine alla inutilizzabilità ex art. 195, comma 4, cod. proc. pen., della testimonianza indiretta degli ufficiali e agenti di polizia sul contenuto delle dichiarazioni non verbalizzate ricevute da persone informate sui fatti, qualora la verbalizzazione sia prescritta dalla legge (Sez. 3, n. 13205 del 23/11/2016, dep. 2017, Romano, Rv. 269327), deve nondimeno osservarsi che detta situazione non risulta sovrapponibile a quella in cui, come nel caso in esame, la testimonianza ha ad oggetto fatti e situazioni, compresi i comportamenti delle persone, caduti sotto la diretta percezione del testimone e oggetto di verbalizzazione ai sensi dell'art. 357, comma 2, lett. f), del codice di rito (Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014, dep. 2015, B., Rv. 264878). È, infatti, consolidato il principio di diritto a mente del quale, in ipotesi di accertamenti urgenti, l'obbligo di redazione degli atti indicati dall'art. 357, comma 2, cod. proc. pen., non è previsto a pena di nullità od inutilizzabilità, con la conseguenza che è ammissibile la testimonianza degli operatori della polizia giudiziaria in merito a quanto dagli stessi direttamente percepito nell'immediatezza dei fatti ma non verbalizzato, anche in relazione alle ragioni dell'omessa verbalizzazione (Sez. 5, Sentenza n. 25799 del 12/12/2015, dep. 2016, Rv. 267260). La situazione che ha visto i militari richiedere alla sorella se il fratello abitasse nella stessa casa, attività necessariamente preliminare alla successiva perquisizione da rendersi nei suoi confronti, la conferma da parte della donna e la successiva telefonata al fratello chiamato ad intervenire per assistere all'atto che lo riguardava, proprio in ragione della sua abituale dimora in quella abitazione e segnatamente nel locale oggetto di futura perquisizione, attiene a vicenda fattuale unitaria che è stata verbalizzata nella parte descrittiva della sequenza per come dipanatasi; mentre non vi era alcuna necessità che simile attività prevedesse la verbalizzazione delle distinte dichiarazioni rese dalla sorella nell'immediatezza (e prima) della perquisizione, tenuto conto della preliminare doverosa verifica da parte del personale di polizia di accertare la titolarità del luogo oggetto di perquisizione. Afferente al precluso merito è, invece, il tentativo del ricorrente, attraverso una diversa ricostruzione degli eventi appositamente parcellizzati, di dare alla telefonata della donna un significato differente da quello reso palese in ragione del successivo sopraggiungere del ricorrente che ebbe ad assistere all'atto; presenza agli atti di polizia da parte del Rodolfi che non avrebbe avuto alcun senso se non nell'ottica di ritenere costui quale la persona che utilizzava il locale dell'abitazione che doveva essere perquisito. La Corte, anche attraverso un consentito rinvio alla conforme decisione di primo grado che aveva motivato sulle stesse eccezioni della difesa, ha correttamente rilevato come nessuna obiezione avesse effettuato il ricorrente durante le operazioni, non tanto, per quel che in questa sede rileva, in ordine al possesso dello stupefacente rinvenuto nella stanza descritta come occupata da un uomo, ma in ordine alla stessa possibilità che detta stanza non fosse nella sua disponibilità; evenienza che (alla luce della sequenza sopra esaminata) altrimenti non spiegava la ragione per cui il ricorrente avesse ritenuto di presenziare alle operazioni e dichiarare il proprio domicilio individuato proprio in quello in esame. Determinante ragione della valutata disponibilità del locale che fa ritenere pertinente e corretto il riferimento dei Giudici di merito ai dati contenuti nel verbale di perquisizione e di identificazione da cui emerge che nessuna questione quanto a disponibilità del locale era stata mai posta dal Rodolfi.Né il dato connesso al luogo di abituale dimora declinato nel verbale di perquisizione, elemento neutro rispetto alla fattispecie penale per cui si indagava, costituisce dichiarazione che per essere verbalizzata richiede la necessaria presenza del difensore; atto, quest'ultimo, endoprocedimentale comunque idoneo, per la sua innegabile valenza documentale, a confermare elementi messi in discussione solo dopo la stesura dell'atto. 3. Versato in fatto e generico risulta il terzo motivo attraverso il quale il ricorrente censura la parte della motivazione che ha valutato essere significativo il rinvenimento del bilancino di precisione; censura che la difesa rivolge alle espressioni riportate in sentenza, senza in alcun modo analizzare unitariamente i dati esaminati dalla stessa, né specificare quale valenza la censura assuma rispetto all'apprezzata complessiva valutazione effettuata dai Giudici di merito che, al fine di ritenere esistente la destinazione a terzi della sostanza rinvenuta, ha preso in esame il dato quantitativo e qualitativo (208 dosi) dello stupefacente del tipo marijuana, la ripartizione in più dosi, le modalità di occultamento, oltre al rinvenimento del bilancino, il cui luogo di occultamente risultava non conferente rispetto ad un uso alternativo alla predisposizione in dosi della sostanza. Ragioni niente affatto illogiche in ordine all'utilizzo del bilancino elettronico, la cui esatta natura il ricorrente aveva messo in discussione nel corso del giudizio di appello (nella parte in cui richiedeva disporsi accertamento al fine di escludere che fosse una normale bilancia da cucina) ed in ordine al quale rivolge apodittiche critiche prospettando alternativi utilizzi non conformi alla contestualizzata valenza assegnata dai Giudici di merito al luogo del suo precipuo rinvenimento. 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p