Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31993/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2021 del TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA]Angelo ha proposto appello avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Napoli, in data 23 marzo 2021, l'ha dichiarato responsabile dei reati di cui agli artt. 678 e 679 cod. pen., nonché artt. 16 e 20 L. n. 139 del 2006, con conseguente condanna, per quanto interessa in questa sede, per il primo degli indicati reati, alla pena congiunta di venti giorni di arresto ed euro 1.000,00 di ammenda; viste le note a sostegno depositate nell'interesse dell'imputato; rilevato che con l'atto di appello la difesa ha eccepito la nullità della sentenza per assoluta mancanza di motivazione poiché - sebbene nella intestazione della sentenza stessa fossero riportate le corrette generalità di [OSCURATO:PERSONA]Angelo ed i capi di imputazione contestatigli - la parte motiva e il dispositivo inerivano, invece, a diverso giudizio, celebrato nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], condanrato per altro reato alla sola pena pecuniaria di mille euro di ammenda; considerato che la Corte di appello, non avvedutasi dell'errata collazione della sentenza (correttamente intestata nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA]Angelo, ma la cui motivazione e il cui dispositivo riguardavano [OSCURATO:PERSONA]) e della circostanza che la condanna alla sola pena dell'ammenda riguardava, dunque, altro imputato, mentre [OSCURATO:PERSONA]Angelo è stato condannato - come detto e sia pure per un solo reato - a pena congiunta, sicché ha erroneamente disposto la trasmissione degli atti a questa Corte, previa qualificazione dell'appello quale ricorso per cassazione; ritenuto che ha, dunque, errato la Corte d'appello a trasmettere gli atti a questa Corte, essendo invece tenuta a pronunciarsi sull'appello di [OSCURATO:PERSONA]Angelo, ritualmente proposto, avuto riguardo alla pena congiunta oggetto della condanna; ritenuto che l'impugnazione è, quindi, un appello, così come l'aveva qualificata la difesa dell'imputato, sicché gli atti vanno restituiti al giudice di secondo grado; P.Q.M„ qualificata l'impugnazione come appello, dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2021 del TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA]Angelo ha proposto appello avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Napoli, in data 23 marzo 2021, l'ha dichiarato responsabile dei reati di cui agli artt. 678 e 679 cod. pen., nonché artt. 16 e 20 L. n. 139 del 2006, con conseguente condanna, per quanto interessa in questa sede, per il primo degli indicati reati, alla pena congiunta di venti giorni di arresto ed euro 1.000,00 di ammenda; viste le note a sostegno depositate nell'interesse dell'imputato; rilevato che con l'atto di appello la difesa ha eccepito la nullità della sentenza per assoluta mancanza di motivazione poiché - sebbene nella intestazione della sentenza stessa fossero riportate le corrette generalità di [OSCURATO:PERSONA]Angelo ed i capi di imputazione contestatigli - la parte motiva e il dispositivo inerivano, invece, a diverso giudizio, celebrato nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], condanrato per altro reato alla sola pena pecuniaria di mille euro di ammenda; considerato che la Corte di appello, non avvedutasi dell'errata collazione della sentenza (correttamente intestata nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA]Angelo, ma la cui motivazione e il cui dispositivo riguardavano [OSCURATO:PERSONA]) e della circostanza che la condanna alla sola pena dell'ammenda riguardava, dunque, altro imputato, mentre [OSCURATO:PERSONA]Angelo è stato condannato - come detto e sia pure per un solo reato - a pena congiunta, sicché ha erroneamente disposto la trasmissione degli atti a questa Corte, previa qualificazione dell'appello quale ricorso per cassazione; ritenuto che ha, dunque, errato la Corte d'appello a trasmettere gli atti a questa Corte, essendo invece tenuta a pronunciarsi sull'appello di [OSCURATO:PERSONA]Angelo, ritualmente proposto, avuto riguardo alla pena congiunta oggetto della condanna; ritenuto che l'impugnazione è, quindi, un appello, così come l'aveva qualificata la difesa dell'imputato, sicché gli atti vanno restituiti al giudice di secondo grado; P.Q.M„ qualificata l'impugnazione come appello, dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli. Così
Sentenza Cassazione n. 31993/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris