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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 08128/2022

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021 ORDINANZA sul ricorso n. 13642\2015 proposto da [OSCURATO:PERSONA]' Giovanni (CF [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rapp.to e difeso per procura a margine del ricorso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma alla via Ovidio n. 10 presso lo studio della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in persona del curatore p.t. - intimato - avverso la sentenza n. 834/15 del 18 febbraio 2015, della Corte di appello di Napoli; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2021 dal relatore dr. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: Con sentenza del 18 febbraio 2015, la Corte di appello di Napoli accoglieva l'appello proposto dal Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. contro la sentenza di primo grado, che aveva dichiarato improcedibili le domande proposte dall'appellante nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], asserito detentore sine titulo di un immobile acquisito alla procedura, volte a ottenere il rilascio del bene e la condanna del convenuto al pagamento dell'indennità da occupazione abusiva.

La corte territoriale- premesso che, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, le domande non erano riservate alla cognizione del giudice del fallimento ed erano pertanto pienamente procedibili - rilevava che Batà occupava un appartamento che gli era stato promesso in vendita da [OSCURATO:PERSONA] ancora in bonis con contratto preliminare dal quale il curatore, avvalendosi della facoltà riconosciutagli dall'art. 72

I. fall., era receduto nell'aprile del 2002; affermava pertanto che, risolto il preliminare, Batà doveva essere condannato al rilascio dell'immobile, da lui illegittimamente detenuto a partire dalla predetta data, e al pagamento dell'indennità di occupazione, rapportata al canone di locazione (stimato nella consulenza tecnica fatta redigere dal Fallimento e non sottoposta a specifiche contestazioni da parte dell'appellato in C 460 mensili) dalla medesima data sino al rilascio effettivo.

Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, illustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.

Considerato che:

1. In ordine logico, va preliminarmente esaminato il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 24 e 72 I.fall., per avere la corte d'appello ritenuto procedibili le domande del Fallimento che, a suo dire, avrebbero dovuto essere dichiarate improcedibili in quanto di competenza esclusiva del tribunale che aveva dichiarato il fallimento, da identificarsi nella sezione fallimentare istituita presso il Tribunale di Napoli, e non in diverso giudice dello stesso ufficio.

1.1. Il motivo è infondato.

1.2. Come da tempo chiarito da questa Corte, il tribunale che ha dichiarato il fallimento e che, ai sensi dell'art. 24

I. fall., è funzionalmente competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, è l'intero ufficio giudiziario presso il quale lavorano i giudici componenti del collegio che ha emesso la sentenza dichiarativa: l'eventuale istituzione, nell'ambito dello stesso tribunale, di un' apposita sezione specializzata nella materia fallimentare costituisce espressione dell'organizzazione interna (cd. tabellare) dell'ufficio e non dà luogo alla costituzione di un nuovo giudice munito di propria competenza, sicché l'assegnazione della causa in cui sia parte un fallimento ad una sezione diversa non pone alcuna questione di corretta applicazione dell'art. 24 cit. (cfr. in tal senso, Cass. 01/04/2011, n. 7579 e Cass. 09/10/2018, n. 24790).

1.3. L'eccezione di incompetenza non può, d'altro canto, essere confusa con quella di improcedibilità, che attiene all'errata individuazione delle forme nelle quali deve essere introdotta l'azione.

In ogni caso, il motivo, quand'anche dovesse intendersi volto ad illustrare tale diversa questione, risulterebbe parimenti infondato, atteso che questa Corte ha costantemente affermato (cfr. per tutte Cass.

S.U. n. 21499/2004) che la domanda avanzata dal curatore fallimentare contro un terzo è soggetta al rito ordinario e che solo quella eventualmente proposta in via riconvenzionale dal convenuto nei confronti del fallimento per una ragione vantata verso il fallito è improcedibile, perché soggetta al rito speciale previsto dall'art. 52

I. fall., 2° comma, secondo cui, una volta aperto il concorso, ogni credito ... nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo V della legge, ovvero col procedimento di accertamento del passivo.

2. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato e la nullità della sentenza (ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), per avere la corte del merito erroneamente pronunciato su una domanda di rilascio per scioglimento del contratto preliminare mai proposta dall'appellante.

2.1. Il motivo è fondato.2.2.

Secondo la giurisprudenza costante e consolidata di questa Corte, in presenza di un diritto etero- determinato, ovvero di un diritto che può essere fatto valere fra gli stessi soggetti in ragione di una pluralità di causae petendi, costituisce domanda nuova, inammissibile in appello, quella che, pur lasciando immutato il petitum, sia fondata su fatti diversi da quelli allegati nel giudizio di primo grado (cfr., fra molte, cfr. Cass. nn. 15142/03, 22667/04, 1857/015, nonché Cass.

S.U. n. 26128/010).

Non v'è dubbio, poi, che fra i diritti etero-determinati rientri quello al rilascio di un bene, che può trovare fondamento in molteplici titoli, di natura contrattuale od extracontrattuale: le specifiche ragioni di fatto poste a sostegno dell'azione di rilascio valgono dunque a identificare la domanda, tanto che il formarsi del giudicato sulla sentenza che abbia accertato l'insussistenza della causa petendi dedotta non preclude alla parte di promuovere una successiva azione di rilascio sulla base di nuove ragioni di fatto e di diritto integranti altra causa petendi (Cass. n. 14771/014).

Ne consegue che il giudice che accolga la domanda sulla base di fatti costitutivi diversi da quelli allegati dall'attore in citazione incorre nella violazione dell'art. 112 c.p.c., per aver pronunciato oltre i limiti della stessa.

Nel caso di specie, come emerge dall'esame degli atti - cui a questa Corte è consentito di accedere in caso di denuncia di un vizio processuale - e dalla stessa lettura della parte espositiva della sentenza impugnata, il Fallimento nell'atto di citazione aveva posto a fondamento e della propria pretesa restitutoria semplicemente l'esistenza di una situazione di occupazione abusiva, assunta come generatrice di danno in quanto preclusiva della possibilità di trarre un reddito da un cespite per sua natura produttivo.

Solo nel corso del giudizio di primo grado, e dunque tardivamente, il curatore aveva dedotto di essersi sciolto dal contratto preliminare stipulato fra la società poi fallita e l'attuale ricorrente (contratto di cui non si fa menzione né nell'atto introduttivo, né nei documenti ad esso allegati), peraltro insistendo nella domanda di rilascio per occupazione sine titulo, come risulta dalle conclusioni precisate in atto d'appello.

La corte del merito, accogliendo la domanda dell'appellante in ragione del sopravvenuto venir meno- a seguito della volontà manifestata dal curatore ai sensi dell'art. 72

I. fall. - dell'efficacia del contratto preliminare che legittimava Batà alla detenzione dell'immobile, ha dunque fondato la decisione su un fatto costitutivo diverso da quello che formava oggetto della materia del contendere e che non era rilevabile d'ufficio, in tal modo incorrendo nel vizio di ultrapetizione denunciato.

3. L'accoglimento del motivo comporta l'assorbimento dei restanti due (con i quali il ricorrente lamenta che il danno sia stato illegittimamente determinato sulla scorta di una consulenza di parte e si duole della condanna alle spese processuali), la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa, per un nuovo esame, alla Corte di appello di Napoli che, in differente composizione, provvederà anche alla liquidazione delle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, rigetta il secondo e dichiara assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese del giudizio d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
021 ORDINANZA sul ricorso n. 13642\2015 proposto da [OSCURATO:PERSONA]' Giovanni (CF [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rapp.to e difeso per procura a margine del ricorso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma alla via Ovidio n. 10 presso lo studio della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in persona del curatore p.t. - intimato - avverso la sentenza n. 834/15 del 18 febbraio 2015, della Corte di appello di Napoli; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2021 dal relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Con sentenza del 18 febbraio 2015, la Corte di appello di Napoli accoglieva l'appello proposto dal Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. contro la sentenza di primo grado, che aveva dichiarato improcedibili le domande proposte dall'appellante nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], asserito detentore sine titulo di un immobile acquisito alla procedura, volte a ottenere il rilascio del bene e la condanna del convenuto al pagamento dell'indennità da occupazione abusiva. La corte territoriale- premesso che, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, le domande non erano riservate alla cognizione del giudice del fallimento ed erano pertanto pienamente procedibili - rilevava che Batà occupava un appartamento che gli era stato promesso in vendita da [OSCURATO:PERSONA] ancora in bonis con contratto preliminare dal quale il curatore, avvalendosi della facoltà riconosciutagli dall'art. 72 I. fall., era receduto nell'aprile del 2002; affermava pertanto che, risolto il preliminare, Batà doveva essere condannato al rilascio dell'immobile, da lui illegittimamente detenuto a partire dalla predetta data, e al pagamento dell'indennità di occupazione, rapportata al canone di locazione (stimato nella consulenza tecnica fatta redigere dal Fallimento e non sottoposta a specifiche contestazioni da parte dell'appellato in C 460 mensili) dalla medesima data sino al rilascio effettivo. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, illustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. Considerato che: 1. In ordine logico, va preliminarmente esaminato il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 24 e 72 I.fall., per avere la corte d'appello ritenuto procedibili le domande del Fallimento che, a suo dire, avrebbero dovuto essere dichiarate improcedibili in quanto di competenza esclusiva del tribunale che aveva dichiarato il fallimento, da identificarsi nella sezione fallimentare istituita presso il Tribunale di Napoli, e non in diverso giudice dello stesso ufficio. 1.1. Il motivo è infondato. 1.2. Come da tempo chiarito da questa Corte, il tribunale che ha dichiarato il fallimento e che, ai sensi dell'art. 24 I. fall., è funzionalmente competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, è l'intero ufficio giudiziario presso il quale lavorano i giudici componenti del collegio che ha emesso la sentenza dichiarativa: l'eventuale istituzione, nell'ambito dello stesso tribunale, di un' apposita sezione specializzata nella materia fallimentare costituisce espressione dell'organizzazione interna (cd. tabellare) dell'ufficio e non dà luogo alla costituzione di un nuovo giudice munito di propria competenza, sicché l'assegnazione della causa in cui sia parte un fallimento ad una sezione diversa non pone alcuna questione di corretta applicazione dell'art. 24 cit. (cfr. in tal senso, Cass. 01/04/2011, n. 7579 e Cass. 09/10/2018, n. 24790). 1.3. L'eccezione di incompetenza non può, d'altro canto, essere confusa con quella di improcedibilità, che attiene all'errata individuazione delle forme nelle quali deve essere introdotta l'azione. In ogni caso, il motivo, quand'anche dovesse intendersi volto ad illustrare tale diversa questione, risulterebbe parimenti infondato, atteso che questa Corte ha costantemente affermato (cfr. per tutte Cass. S.U. n. 21499/2004) che la domanda avanzata dal curatore fallimentare contro un terzo è soggetta al rito ordinario e che solo quella eventualmente proposta in via riconvenzionale dal convenuto nei confronti del fallimento per una ragione vantata verso il fallito è improcedibile, perché soggetta al rito speciale previsto dall'art. 52 I. fall., 2° comma, secondo cui, una volta aperto il concorso, ogni credito ... nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo V della legge, ovvero col procedimento di accertamento del passivo. 2. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato e la nullità della sentenza (ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), per avere la corte del merito erroneamente pronunciato su una domanda di rilascio per scioglimento del contratto preliminare mai proposta dall'appellante. 2.1. Il motivo è fondato.2.2. Secondo la giurisprudenza costante e consolidata di questa Corte, in presenza di un diritto etero- determinato, ovvero di un diritto che può essere fatto valere fra gli stessi soggetti in ragione di una pluralità di causae petendi, costituisce domanda nuova, inammissibile in appello, quella che, pur lasciando immutato il petitum, sia fondata su fatti diversi da quelli allegati nel giudizio di primo grado (cfr., fra molte, cfr. Cass. nn. 15142/03, 22667/04, 1857/015, nonché Cass. S.U. n. 26128/010). Non v'è dubbio, poi, che fra i diritti etero-determinati rientri quello al rilascio di un bene, che può trovare fondamento in molteplici titoli, di natura contrattuale od extracontrattuale: le specifiche ragioni di fatto poste a sostegno dell'azione di rilascio valgono dunque a identificare la domanda, tanto che il formarsi del giudicato sulla sentenza che abbia accertato l'insussistenza della causa petendi dedotta non preclude alla parte di promuovere una successiva azione di rilascio sulla base di nuove ragioni di fatto e di diritto integranti altra causa petendi (Cass. n. 14771/014). Ne consegue che il giudice che accolga la domanda sulla base di fatti costitutivi diversi da quelli allegati dall'attore in citazione incorre nella violazione dell'art. 112 c.p.c., per aver pronunciato oltre i limiti della stessa. Nel caso di specie, come emerge dall'esame degli atti - cui a questa Corte è consentito di accedere in caso di denuncia di un vizio processuale - e dalla stessa lettura della parte espositiva della sentenza impugnata, il Fallimento nell'atto di citazione aveva posto a fondamento e della propria pretesa restitutoria semplicemente l'esistenza di una situazione di occupazione abusiva, assunta come generatrice di danno in quanto preclusiva della possibilità di trarre un reddito da un cespite per sua natura produttivo. Solo nel corso del giudizio di primo grado, e dunque tardivamente, il curatore aveva dedotto di essersi sciolto dal contratto preliminare stipulato fra la società poi fallita e l'attuale ricorrente (contratto di cui non si fa menzione né nell'atto introduttivo, né nei documenti ad esso allegati), peraltro insistendo nella domanda di rilascio per occupazione sine titulo, come risulta dalle conclusioni precisate in atto d'appello. La corte del merito, accogliendo la domanda dell'appellante in ragione del sopravvenuto venir meno- a seguito della volontà manifestata dal curatore ai sensi dell'art. 72 I. fall. - dell'efficacia del contratto preliminare che legittimava Batà alla detenzione dell'immobile, ha dunque fondato la decisione su un fatto costitutivo diverso da quello che formava oggetto della materia del contendere e che non era rilevabile d'ufficio, in tal modo incorrendo nel vizio di ultrapetizione denunciato. 3. L'accoglimento del motivo comporta l'assorbimento dei restanti due (con i quali il ricorrente lamenta che il danno sia stato illegittimamente determinato sulla scorta di una consulenza di parte e si duole della condanna alle spese processuali), la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa, per un nuovo esame, alla Corte di appello di Napoli che, in differente composizione, provvederà anche alla liquidazione delle spese di questo giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, rigetta il secondo e dichiara assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese del giudizio d
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