CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 aprile 2026
Cassazione n. 08705/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ex lege;-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale ex lege;-controricorrente-Numero registro generale 25861/2024Numero sezionale 96/2026Numero di raccolta generale 8705/2026Data pubblicazione 08/04/2026e nei confronti diBLUE [OSCURATO:PERSONA]-intimata-e sul ricorso incidentale proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale ex lege;-ricorrente incidentale-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];-intimati-avverso la SENTENZA del TRIBUNALE VENEZIA n. 1529/2024, depositatail 27/05/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] di Pace di [OSCURATO:PERSONA] di Piave, con sentenza n. 83/2020condannava la società [OSCURATO:SOCIETA]. a pagare in favore del sig. AndreaNardiotti l’importo complessivo di euro 2.817,00, per risarcimento deldanno patrimoniale e del danno da vacanza rovinata, e in favore dellasig.ra [OSCURATO:PERSONA] l’importo di euro 600,00, a titolo di risarcimentodel danno da vacanza rovinata.Segnatamente, il giudice riteneva la [OSCURATO:SOCIETA]. responsabile perinadempimento contrattuale per mancata informazione relativa alladocumentazione necessaria all’espatrio in Egitto, atteso che il Nardiottiaveva acquistato, presso la [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] (d’ora inavanti, per brevità, agenzia [OSCURATO:PERSONA]), per sé e per la compagna, AndreeaMirela [OSCURATO:PERSONA] (all’epoca dei fatti [OSCURATO:PERSONA]), di cittadinanza rumena, un pacchettoturistico organizzato da [OSCURATO:PERSONA] S.r.L., appartenente alla societàNumero registro generale 25861/2024Numero sezionale 96/2026Numero di raccolta generale 8705/2026Data pubblicazione 08/04/2026Alpitour S.p.A., composto da volo e soggiorno in hotel a [OSCURATO:PERSONA] il prezzo complessivo di euro 2.065,00, ma, fatti imbarcare i bagaglinella stiva dell’aereo, dopo una serie di controlli sui documenti e suibagagli medesimi già effettuati, l’operatore di [OSCURATO:PERSONA] AirlinesS.p.A., ausiliario del tour operator, aveva rifiutato l’imbarco alla [OSCURATO:PERSONA],ritenutala non in possesso di un documento valido per entrare in Egitto,disponendo la stessa di un passaporto temporaneo, come tale privo delleimpronte digitali e del relativo visto di ingresso.Veniva altresì esclusa ogni responsabilità dell’agenzia [OSCURATO:PERSONA], che avevasvolto il ruolo di intermediaria nella vendita del pacchetto turistico, e delvettore aereo [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., entrambi chiamati in giudiziodalla [OSCURATO:SOCIETA]., perchè indicati come i responsabili di quantoaccaduto.Detta sentenza è stata riformata dal Tribunale di Venezia che, con lapronuncia n. 3782/2024 del 27/05/2024, ha accolto il gravame propostoda [OSCURATO:SOCIETA]., escludendone la responsabilità per inadempimento,stranieri dovessero rivolgersi alle autorità competenti per sapere qualidocumenti fossero idonei all’espatrio e perché non era a conoscenza delfatto che la [OSCURATO:PERSONA] non disponeva di un passaporto ordinario, bensì di unpassaporto temporaneo che, per la sua eccezionalità, essendo rilasciatosolo in casi di necessità ed urgenza, ha validità e operatività limitate.Il tribunale ha escluso per le stesse ragioni anche la responsabilità delvettore aereo e quanto all’agenzia di viaggi ha rilevato che nel contrattocon essa stipulato si faceva espresso riferimento all’obbligo per glistranieri di reperire le informazioni relative ai documenti necessari per ilviaggio presso le autorità competenti e che il fatto che essa, prodigandosiper reperire le informazioni in luogo del soggetto effettivamente obbligato,avesse ingenerato un legittimo affidamento nei signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] l’idoneità dei documenti in loro possesso, non li esoneravaNumero registro generale 25861/2024Numero sezionale 96/2026Numero di raccolta generale 8705/2026Data pubblicazione 08/04/2026totalmente dall’obbligo di reperire le informazioni necessarie alla partenzae imponeva loro di fornire l’informazione corretta (nel caso di specie ilpossesso del passaporto temporaneo) in modo da consentire all’agenzia diporre le giuste domande e di reperire le corrette informazioni.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per lacassazione di detta sentenza, formulando due motivi, illustrati conmemoria.[OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso; [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. diZottino Carla si è difesa con controricorso ed ha proposto ricorsoincidentale fondato su un solo motivo, corredato di memoria.[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. non ha svolto attività difensiva in questasede.La trattazione dei ricorsi è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1cod.proc.civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1) Con il primo motivo si denunzia la violazione dell’art. 37 del d.lgs[OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 79 (Codice del turismo) e conseguentemente degli artt.1453 e ss. cod.civ., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3 e n. 5cod.proc.civ., per avere il tribunale erroneamente ritenuto che il touroperator [OSCURATO:SOCIETA]. avesse adempiuto all’obbligo informativo cui ilmedesimo era tenuto circa i documenti necessari per l’espatrio.I ricorrenti rilevano che: i) l’art. 37, comma 1°, del d.lgs 23.05.2011 n.79, Codice del Turismo, nella formulazione originaria stabiliva che «Nelcorso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto,l'intermediario o l'organizzatore forniscono per iscritto informazioni dicarattere generale concernenti le condizioni applicabili ai cittadini delloStato membro dell'Unione europea in materia di passaporto e visto conl'indicazione dei termini per il rilascio, nonché gli obblighi sanitari e lerelative formalità per l'effettuazione del viaggio e del soggiorno»; ii) leNumero registro generale 25861/2024Numero sezionale 96/2026Numero di raccolta generale 8705/2026Data pubblicazione 08/04/2026informazioni sui documenti validi per l’espatrio erano riportate anche nelcatalogo esplicativo della vacanza “[OSCURATO:PERSONA]” ove era indicato che perla destinazione del [OSCURATO:PERSONA] era necessario: il possesso di un passaportocon validità residua di almeno sei mesi alla data di arrivo (per i cittadiniitaliani anche solo la carta d’identità valida per l’espatrio, con validitàresidua di sei mesi), l’obbligatorietà del visto turistico di ingresso al costodi euro 33,00, addebitato all’atto della prenotazione e materialmenterilasciato all’ingresso in Egitto, la necessità di controllare i propridocumenti di espatrio presso le autorità competenti.Ne traggono la conclusione che avevano il diritto, derivante dall’art. 37del Codice del turismo, di ricevere le informazioni sopra indicate prima diconcludere il contratto di compravendita del pacchetto turistico conAlpitour S.p.A., in forza di mandato da quest’ultima conferito all’agenziaDedra, e che la stessa, attivatasi presso il Consolato Generale dell’Egitto aMilano e il Consolato della Romania a Trieste, aveva confermato loro lanecessità di un passaporto con una validità residua di sei mesi e del vistoottenibile all’arrivo in Egitto. Proprio in ragione di ciò presso la stessaagenzia la [OSCURATO:PERSONA] aveva prenotato un volo areo, da e per la Romania, al finedi consentirle di procurarsi il passaporto, con validità residua di ben oltre isei mesi, richiesto dalle autorità egiziane; sostengono che il passaportoottenuto che scadeva nell’agosto 2016, benché temporaneo, era un vero eproprio documento di viaggio, seppur con validità ridotta rispetto alpassaporto ordinario rilasciato in tutti i casi in cui ci siano la necessità el'urgenza di ottenere il passaporto, ma sia impossibile il rilascio di unoordinario; ritengono che spettava ad [OSCURATO:SOCIETA]. informare la Dullche non era sufficiente che il passaporto avesse validità residua di seimesi, ma che era necessario altresì che si trattasse di passaportoordinario e non temporaneo.2) Con il secondo motivo i ricorrenti prospettano la violazione dell’art. 43del Codice del turismo e degli artt. 1453 e ss. cod.civ., in relazione all’art.Numero registro generale 25861/2024Numero sezionale 96/2026Numero di raccolta generale 8705/2026Data pubblicazione 08/04/2026360, 1° comma, nn. 3 e 5 cod.proc.civ., per avere il tribunale ritenuto non«condivisibile la soluzione prospettata dal Giudice di prime cure oveafferma la sussistenza di una responsabilità da inadempimento in capo altour operator ai sensi dell’art. 43 del Codice del Turismo posto che nonsembra tenere in considerazione il fatto che gli obblighi di adempimentoindividuati dalla norma fanno espresso riferimento ai servizi acquistati conil pacchetto e alla eventuale difformità tra quanto acquistato e quantoeffettivamente goduto nel corso del viaggio, non anche ad eventualiobblighi di verifica dei documenti personali».Osservano che l’art. 45 del Codice del turismo nella formulazione rationetemporis applicabile stabiliva che «Fermo restando gli obblighi previstidall’articolo 42 in caso di mancato o inesatto adempimento delleobbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, l’organizzatoree l’intermediario sono tenuti al risarcimento del danno, secondo lerispettive responsabilità. Si considerano inesatto adempimento ledifformità degli standard qualitativi del servizio promessi o pubblicizzati» esottolineano che tanto l’agenzia di viaggi quanto la [OSCURATO:PERSONA] si eranoprontamente attivate per ottenere il documento necessario per l’espatrio,che lo stesso vettore aereo, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., aveva ritenutovalido, sia quando aveva imbarcato i loro bagagli nella stiva sia quandoaveva consentito loro di superare il check in.3) I due motivi, in cui si articola il ricorso principale, che prospettano lastessa questione e cioè la sussistenza della violazione di uno specificoobbligo di informazione di cui gli odierni ricorrenti sostengono di esserestati destinatari, nella veste di consumatori/acquirenti di un contratto diviaggio organizzato, possono essere fatti oggetto di uno scrutiniocongiunto e sono fondati per le ragioni di seguito illustrate.Occorre muovere dalla premessa che costituisce una costante dellanormativa consumeristicamente orientata che l'obbligo di trasferireinformazioni da chi agisce come professionista o imprenditore nel mercatoNumero registro generale 25861/2024Numero sezionale 96/2026Numero di raccolta generale 8705/2026Data pubblicazione 08/04/2026verso chi versa, per definizione normativa, in una situazione di svantaggioinformativo opera anche nella fase che precede la conclusione delcontratto, perché assolve tanto la funzione di impedire menomazionivolitive dipendenti dall'ignoranza di fatti e di circostanze rilevanti quantoquella di disvelare notizie utili al pieno controllo dello svolgimento delrapporto che il consumatore, per definizione collocato in una situazione diminorità informativa, ha difficoltà ad acquisire.La disciplina del contratto di vendita di pacchetto turistico sicontraddistingue, come osservato in dottrina, perché « l’adempimentodegli obblighi di informazione perde la dimensione statica che gli è propriain larga parte del diritto contrattuale europeo e assume una dimensionedinamica poiché l’informazione non è più soltanto un rimedio di per sécontro la conclusione non consapevole di contratti squilibrati da parte delconsumatore, ma si salda anche all’esecuzione del rapporto contrattuale ediventa così uno dei presupposti di un rimedio ulteriore: la responsabilitàcontrattuale del venditore o dell’organizzatore del pacchetto turistico».Nel caso di specie, a prescrivere detto obbligo di informazione quanto aidocumenti necessari per l’espatrio era l’art. 37 del Codice del turismo neltesto applicabile ratione temporis, a mente del quale «Nel corso delletrattative e comunque prima della conclusione del contratto,l'intermediario o l'organizzatore forniscono per iscritto informazioni dicarattere generale concernenti le condizioni applicabili ai cittadini delloStato membro dell'Unione europea in materia di passaporto e visto conl'indicazione dei termini per il rilascio, nonché gli obblighi sanitari e lerelative formalità per l'effettuazione del viaggio e del soggiorno». Detteinformazioni era previsto che dovessero essere riportate, ai sensi dell’art.38, primo comma, lett. e) nell’opuscolo informativo e che fosserovincolanti, ai sensi dell’art. 38, secondo comma, per l’organizzatore e perl’intermediario.Numero registro generale 25861/2024Numero sezionale 96/2026Numero di raccolta generale 8705/2026Data pubblicazione 08/04/2026Ora, nella specie il tribunale, al fine di escludere la responsabilità sia deltour operator che dell’intermediario (va rilevato, però, che il ricorso percassazione ha interessato la sentenza del tribunale solo nella parte in cuiha escluso la responsabilità per inadempimento del tour operator, sicchésull’assenza di responsabilità dell’agenzia di viaggio si è formato ilgiudicato), ha attribuito rilievo al fatto che l’opuscolo informativo relativoal pacchetto [OSCURATO:PERSONA] imponesse ai turisti di acquisire le informazioni suidocumenti necessari all’espatrio.Dalla prescrizione normativa in parola si evince, invece, che la disciplinadegli obblighi di comunicazione e di informazione si inverava tantonell'essenzialità dell'informazione nella fase precedente la conclusione delcontratto quanto nell'incremento delle possibilità di conoscenza, stanti ivincolanti obblighi di ricorso alla cosiddetta Textform, cioè ad una formamodulo, indicante un corredo documentale concepito quale strumentovolto a permettere all'acquirente del pacchetto turistico un controlloulteriore — documentale, appunto — delle condizioni previste dalcontratto, destinata a restare distinta dal formalismo dell'atto e funzionaleall'avviamento al contratto. In altri termini, per il legislatore, il turista eraesonerato dalla fatica di procurarsi le informazioni di cui necessitava eche, come quelle rilevanti nel caso di specie, avrebbe potuto persinoprocurarsi autonomamente, a prescindere dal contenuto delle prescrizioniindicate nelle condizioni generali di contrattoPur dovendosi individuare, in linea con la tendenza giurisprudenziale piùrecente, una misura di ragionevolezza cui devono attenersi le misureconsumeristiche, onde non sbilanciare la tutela del consumatore,favorendone gli abusi, là dove il difetto informativo venga invocato inmodo pretestuoso, (v. Cass. 8/07/2020, n. 14257 e, sia pure,relativamente a un diverso contesto normativo, Cass. 23/12/2024),n.33984; Cass. 28/03/2025, n.8224), non può farsi a meno di rilevare cheeffettivamente i ricorrenti sono stati vittima di un pregiudizio informativo,Numero registro generale 25861/2024Numero sezionale 96/2026Numero di raccolta generale 8705/2026Data pubblicazione 08/04/2026avendo ricevuto un’informazione solo parziale e comunque inadeguataquanto alle condizioni applicabili ai cittadini dello Stato membrodell'Unione europea in materia di passaporto per entrare in Egitto.Ne costituiscono riprova l’incontestata circostanza che l’agenzia di viaggisi era rivolta al consolato per acquisire le informazioni necessarie e che,proprio in forza delle informazioni ricevute, era stato acquistato presso lamedesima agenzia un biglietto aereo di andata e ritorno dalla Romania,onde consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di munirsi del passaporto necessario perl’espatrio in Egitto.Il titolo ottenuto -il passaporto temporaneo con validità di un anno- erapienamente conforme a quello che l’agenzia di viaggi aveva loro indicatocome sufficiente (passaporto con residua validità di sei mesi), e che lofosse -o almeno che apparisse tale- è risultato comprovato dal fatto chegli ausiliari del vettore aereo avevano consentito alla [OSCURATO:PERSONA] il superamentodel check in e l’imbarco dei bagagli da stiva.In sostanza la differenza tra passaporto temporaneo e passaportoordinario e la necessità che la [OSCURATO:PERSONA] si munisse del passaporto ordinario nonerano chiare neppure agli operatori specializzati: all’agenzia di viaggi che,pur edotta del fatto che la [OSCURATO:PERSONA] si era recata in Romania al solo scopo diottenere il passaporto, trattenendovisi solo pochi giorni (v. p. 4 delcontroricorso), e che quindi era inverosimile che potesse conseguire ilpassaporto ordinario in così breve lasso di tempo, ed ai soggetti incaricatiin aeroporto di verificare i documenti della [OSCURATO:PERSONA] che infatti le avevanoconsentito di superare i controlli iniziali col passaporto temporaneo; afortiori non poteva pretendersi che gli ignari turisti apprezzassero ladifferenza tra passaporto ordinario e passaporto temporaneo, sì daimporre loro l’obbligo di comunicare all’agenzia di viaggi – anche ammessoche quest’ultima avesse ipotizzato che in pochi giorni la [OSCURATO:PERSONA] fosse riuscitaa ottenere il rilascio del passaporto ordinario – che la [OSCURATO:PERSONA] possedesse soloil passaporto temporaneo.Numero registro generale 25861/2024Numero sezionale 96/2026Numero di raccolta generale 8705/2026Data pubblicazione 08/04/2026Ebbene, il tribunale tra due opzioni ricostruttive – quella che privilegiaformalisticamente il c.d. dogma consumeristico che vuole il consumatorein una situazione di presunzione assoluta di debolezza, sempre ecomunque meritevole di protezione, e che ragiona degli obblighi diinformazione come di obblighi funzionali al soddisfacimento dell'interessedel consumatore/turista, ritenendo, quindi, che l'informazione nonpervenuta nella sfera di conoscibilità del consumatore ovvero pervenutagliin forma incompleta o tardiva, quale che fosse la capacità o la possibilitàdi utilizzare a suo vantaggio le informazioni avute, non è mai immune daconseguenze e quella che sposa la soluzione ispirata evidentemente alprincipio di autoresponsabilità del consumatore, ritenendo che laprevisione, contenuta nell’opuscolo informativo, dell’obbligo di attivarsiper acquisire informazioni relative ai documenti necessari per l’espatrio -ha privilegiato quest’ultima, ma lo ha fatto a) senza considerare leprescrizioni normative di cui all’art. 37 del Codice del turismo (e facendoprevalere le prescrizioni contenute nel catalogo della [OSCURATO:PERSONA]); b)senza attribuire rilevanza all’affidamento incolpevole ingenerato negliodierni ricorrenti dalle informazioni ottenute dall’agenzia [OSCURATO:PERSONA].E’ quanto emerge inequivocabilmente dalla seguente affermazionecontenuta a p. 6 della impugnata sentenza: il fatto che «successivamenteDedra Viaggi si sia prodigata per reperire le informazioni in luogo delsoggetto effettivamente obbligato può aver ingenerato un legittimoaffidamento nei signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di idoneità dei documenti alla lucedella corrispondenza intercorsa con il consolato egiziano; tuttavia, talelegittimo affidamento, da una parte, non esonera totalmente gli interessatidall’obbligo assunto di reperire le informazioni necessarie alla partenza e,dall’altra parte, impone all’interessato di fornire l’informazione corretta(nel caso di specie il possesso del passaporto temporaneo) in modo daconsentire all’agenzia di porre le giuste domande e reperire le corretteinformazioni».Numero registro generale 25861/2024Numero sezionale 96/2026Numero di raccolta generale 8705/2026Data pubblicazione 08/04/2026In sostanza, il tribunale ha preso le mosse dall’assunto che i turisti, enon l’agenzia [OSCURATO:PERSONA] e neppure il tour operator, fossero obbligati aacquisire le informazioni per espatriare in Egitto, è caduto, tuttavia, incontraddizione quando ha ritenuto i turisti non esonerati totalmentedall’obbligo di reperire le informazioni necessarie, non si è curato affatto diaccertare – anche ammesso che l’agenzia [OSCURATO:PERSONA] non fosse obbligata afornire ai turisti l’informazione sui documenti necessari all’espatrio – a chetitolo si fosse attivata per acquisire quelle informazioni, se non in forza diun incarico in tal senso conferitole dai clienti – deve, infatti, ribadirsi che«Qualora un pacchetto turistico del "tour operator" venga acquistato per iltramite di un'agenzia di viaggi, quest'ultima agisce, al contempo, comemandataria sia all'acquisto per conto del cliente sia alla vendita per contodel medesimo "tour operator", ed in tal veste assicura la conclusione, tra ipredetti mandanti, del contratto di viaggio, sicché i diritti e gli obblighirelativi a tale ultimo rapporto sorgono direttamente tra "tour operator" ecliente finale»: Cass. 4/11/2020, n. 26694 - non ha tratto alcunaconseguenza dal fatto che nei turisti si fosse ingenerato per effetto delleinformazioni ottenute, tramite l’agenzia [OSCURATO:PERSONA], una situazione di buonafede e di affidamento incolpevole circa l’idoneità, benché ciò noncorrispondesse alla realtà, del passaporto con validità superiore a sei mesiper l’espatrio della Dell in Egitto, né del fatto che anche dei professionistidel settore – l’agenzia di viaggi, la quale dopo il diniego di imbarco dellaDull si era finanche detta convinta che ciò che si era verificato dovevaessere frutto di un equivoco, e gli operatori a terra del vettore aereo cheavevano consentito alla [OSCURATO:PERSONA] di effettuare il check in e di imbarcare i suoibagagli nella stiva - si fossero dimostrati propensi a ritenere idoneoall’espatrio in Egitto il passaporto temporaneo che comunque soddisfaceval’unica condizione esplicitamente richiesta, vale a dire la durata residua dialmeno sei mesi.Numero registro generale 25861/2024Numero sezionale 96/2026Numero di raccolta generale 8705/2026Data pubblicazione 08/04/2026La conclusione del giudice a quo, secondo il quale «l’obbligo diinformazione relativo alla documentazione necessaria alla partenza nonpuò tradursi anche in un obbligo di verifica dell’effettivo possesso delladocumentazione prima della partenza. È compito del viaggiatore munirsidei documenti idonei ovvero informarsi se i documenti in suo possessosiano o meno idonei alla vacanza che desidera fare o se piuttosto debbascegliere una destinazione diversa raggiungibile con i documenti inpossesso», è implausibile sulla scorta di quanto dianzi rilevato, perché,avendo gli odierni ricorrenti ottenuto una informazione incompleta e cometale fuorviante secondo il senso comune, relativamente ai documentinecessari per l’espatrio in Egitto, non può imputarsi loro di non avereadempiuto l’obbligo di verifica dell’effettivo possesso di documentazioneidonea prima della partenza.4) Con il ricorso incidentale la [OSCURATO:PERSONA] S.a.S. di [OSCURATO:PERSONA] siduole della violazione degli articoli 91, 92 e 132, 2° comma, n. 4cod.proc.civ., per avere il tribunale compensato le spese legali,nonostante [OSCURATO:SOCIETA]. l’avesse chiamata in causa in qualità diintermediaria per asserite informazioni non date ai signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Secondo la ricorrente, attesa l’infondatezza della sua chiamata in causa daAlpitour S.p.A., le spese processuali sostenute per difendersi nel giudizionel quale era risultata totalmente vittoriosa, avrebbero dovuto essereposte a carico del chiamante.5) Alla fondatezza nei suindicati termini dei motivi conseguel’accoglimento del ricorso principale, assorbito l’incidentale, con rinvio alTribunale di Venezia, che in diversa composizione procederà a nuovoesame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione.Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio dicassazione. P.Q.MNumero registro generale 25861/2024Numero sezionale 96/2026Numero di raccolta generale 8705/2026Data pubblicazione 08/04/2026La Corte accoglie il ricorso principale nei termini di cui in motivazione;dichiara assorbito il ricorso incidentale. Cassa in relazione l’impugnatasentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alTribunale di Venezia, in diversa composizione.Così deciso nella camera di consiglio del 13 gennaio 2026 dalla TerzaSezione civile della Corte Suprema di Cassazione.Il PresidenteLUIGI [OSCURATO:PERSONA]