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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 novembre 2023

Cassazione n. 02403/2024

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seguente ORDINANZA Sui ricorsi proposti da 1) [OSCURATO:PERSONA] n. a Napoli il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA] n. a Mugnano di Napoli 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Firenze in data 14/11/2022 -dato atto del regolare avviso alle parti; -sentita la relazione della [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Firenze, in parziale riforma della decisione del Gup del Tribunale di Grosseto in data 23/9/2021, a) riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai delitti di furto aggravato e ricettazione ascrittigli; b) in accoglimento del concordato ex art. 599 bis cod.proc.pen. riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il concorso nella rapina aggravata contestata sub 1).

2. Il ricorso nell'interesse della Pirozzi è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti, lamentando la difesa il vizio di motivazione in ordine al giudizio di comparazione e alla dosimetria della pena in assenza di profili di illegalità, essendosi la Corte di merito limitata a recepire l'accordo sulla sanzione raggiunto dalle parti, verificandone la correttezza e congruità. 3.Le censure formulate dal difensore del Milo in punto di responsabilità per il delitto di furto sub 3) reiterano con argomenti fattuali i rilievi che la Corte territoriale ha adeguatamente scrutinato a pag. 16, disattendendoli con motivazione priva di frizioni logiche, evocando in particolare i contenuti delle intercettazioni ambientali del 4,6,8 aprile 2019.

La difesa sollecita una diversa lettura delle fonti probatorie acquisite, preclusa in sede di legittimità a fronte di uno scrutinio trasfuso in una trama giustificativa esente da vizi manifesti.

3. Alla stregua delle considerazioni che precedono i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, 7 Novembre 2023 La Consigliera estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA Sui ricorsi proposti da 1) [OSCURATO:PERSONA] n. a Napoli il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA] n. a Mugnano di Napoli 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Firenze in data 14/11/2022 -dato atto del regolare avviso alle parti; -sentita la relazione della [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Firenze, in parziale riforma della decisione del Gup del Tribunale di Grosseto in data 23/9/2021, a) riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai delitti di furto aggravato e ricettazione ascrittigli; b) in accoglimento del concordato ex art. 599 bis cod.proc.pen. riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il concorso nella rapina aggravata contestata sub 1). 2. Il ricorso nell'interesse della Pirozzi è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti, lamentando la difesa il vizio di motivazione in ordine al giudizio di comparazione e alla dosimetria della pena in assenza di profili di illegalità, essendosi la Corte di merito limitata a recepire l'accordo sulla sanzione raggiunto dalle parti, verificandone la correttezza e congruità. 3.Le censure formulate dal difensore del Milo in punto di responsabilità per il delitto di furto sub 3) reiterano con argomenti fattuali i rilievi che la Corte territoriale ha adeguatamente scrutinato a pag. 16, disattendendoli con motivazione priva di frizioni logiche, evocando in particolare i contenuti delle intercettazioni ambientali del 4,6,8 aprile 2019. La difesa sollecita una diversa lettura delle fonti probatorie acquisite, preclusa in sede di legittimità a fronte di uno scrutinio trasfuso in una trama giustificativa esente da vizi manifesti. 3. Alla stregua delle considerazioni che precedono i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 7 Novembre 2023 La Consigliera estensore [OSCURATO:PERSONA]