CassazionedecretoSezione 3Decisione del 30 gennaio 2020
Cassazione n. 38441/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvédimento impugnato e il -ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata relativamente al capo A per prescrizione e l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata relativamente al capo B con trasmissione degli atti al Tribunale; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso per [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la sentenza della Corte di Appello di Roma in data 16/10/2020 che ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma, di condanna per i reati di cui agli artt. 10-quater (capo a) e 10 (capo b) del d.lgs. n. 74 del 2000. 2. Con un unico motivo di ricorso lamenta la nullità della notifica all'imputato del decreto di citazione per il giudizio di primo grado giacché effettuata, in data 30/05/2019, con notifica del decreto e del verbale della precedente udienza all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] benché non ancora nominato difensore di fiducia e domiciliatario dall'imputato (ciò che avveniva solo il successivo 10/06/2019), e non invece al domicilio eletto dall'imputato, unico valido in quel momento. 3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Risulta dagli atti, accessibili a questa Corte in virtù della natura processuale del motivo, 'che in data 29/05/2019 l'ufficiale giudiziariò dava atto di non avère potuto notificare all'imputato il decreto di citazione per il giudizio, già proveniente da pregresSa udienza, all'Avv. [OSCURATO:PERSONA], qualé domiciliatario dell'iniputato, in quanto in realtà non domiciliatario effettivo; avuta notizia che, invece, difensore e donniciliatario era l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], telefonava al medesimo avendo da egli conferma di tale status, e, il successivo 31/05/2019, notificava al medesimo il decreto per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con relata in cui si dava appunto atto della qualifica, da parte dello stesso, di difensore e domiciliatario. Risulta inoltre che, solo in data 10/06/2019 interveniva, con atto formale, la nomina, da parte dell'imputato, dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Monte quale difensore di fiducia e domiciliatario. Successivamente, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], aperto il dibattimento, e presente, quale difensore, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], veniva fatto rinvio, senz'alcuna altra attività, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], presente, questa volta, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nel corso della quale si faceva luogo all'istruzione del processo. Ciò posto, si desume da quanto sopra che l'eccezione di nullità appare manifestamente infondata: anche a volere ritenere che la notifica all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] sia stata effettuata quando egli, in data 31/05/2019, non era ancora domiciliatario, essendolo divenuto solo in data 10/06/2019, va osservato, tuttavia, che alla prima udienza del 02/07/2019, non solo nessuna eccezione venne sollevata dal Difensore di fiducia (nella specie nella persona dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nella veste di sostituto processuale), ma, soprattutto che, a tale data, l'Avv: [OSCURATO:PERSONA] era già stato nominato dall'imputato non solo quale proprio difensore, ma anche quale domiciliatario dello stesso. Né può rilevare il fatto che, alla udienza, ancora successiva, del 30/01/2020, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] abbia eccepito che, alla data del 31/05/2019, egli non era ancora Difensore, giacché, oltre ad essere l'eccezione circoscritta al solo profilo della rituale notifica del decreto al difensore, e non all'imputato, la nomina era comunque, come già detto, intervenuta in data 10/06/2019 in tempo ampiamente utile. Sicché, in disparte la questione, sulla quale si è intrattenuta la Corte territoriale, in ordine alla possibilità di trarre la nomina difensiva anche da equipollenti all'atto formale di nomina di cui all'art. 96, comma 2, cod. proc. pen., in verità irrilevante rispetto al motivo di doglianza, incentrato non sull'assenza della veste di difensore ma su quella di domiciliatario, va osservato che, anche a volersi ritenere affetta da nullità a regime intermedio la notifica del decreto di citazione in data 31/05/2019, la formale elezione di domicilio da parte dello stesso imputato, intervenuta comunque in data antecedente la prima udienza di trattazione e la mancata deduzione tempestiva di ogni questione sul punto da • parte del [OSCURATO:PERSONA] nominato e presente all' udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], devono far ritenere come pienamente accettati dalla parte gli effetti della notifica predetta ex art. 183 cod. proc. pen. E, del resto, nessuna lesione dei diritti difensivi, cui in ultima analisi deve guardarsi, potrebbe mai ritenersi essere intervenuta nella specie giacché, appunto, all'udienza cui era collegata la notifica del decreto di citazione del 02/07/2019, aperto il dibattimento, lo stesso venne subito rinviato ad altra data, con regolare prosecuzione del giudizio per le successive udienze atteso che l'imputato era legittimamente rappresentato dal Difensore provvisto ormai di valida nomina. Di talché, anche sotto tale profilo, l'eccezione risulta manifestamente infondata. 4. L'inammissibilità del ricorso, che preclude la rilevabilità della prescrizione maturata quanto al reato di cui al capo a), comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 settem