CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 ottobre 2022
Cassazione n. 46705/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, attinente al trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato. La pena, lungi dall'essere stata quantificata sulla scorta di criteri illogici, è stata determinata in puntuale applicazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. La pena base è stata individuata nel minimo edittale previsto dalla norma incriminatrice contestata, mentre gli aumenti per i reati - satellite sono stati commisurati alla non episodicità degli episodi, commessi a breve distanza temporale , e alla capacità a delinquere dell'imputato, desunta dai precedenti penali. Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 27 ottobre 2022.