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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 dicembre 2023

Cassazione n. 50202/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché in termini di manifesta inconferenza contrasta la decisione gravata in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti atipiche quando di contro le stesse risultano concesse al ricorrente sin dal primo grado di giudizio, seppure bilanciate in termini di equivalenza con la ritenuta recidiva ( con giudizio, quest'ultimo, non immediatamente attinto dalle censure esposte dal ricorso e comunque estraneo a vizi rilevabili in questa sede perché corretto giuridicamente, oltre che argomentato in modo puntuale e logico); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 4 dicembre 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché in termini di manifesta inconferenza contrasta la decisione gravata in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti atipiche quando di contro le stesse risultano concesse al ricorrente sin dal primo grado di giudizio, seppure bilanciate in termini di equivalenza con la ritenuta recidiva ( con giudizio, quest'ultimo, non immediatamente attinto dalle censure esposte dal ricorso e comunque estraneo a vizi rilevabili in questa sede perché corretto giuridicamente, oltre che argomentato in modo puntuale e logico); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 dicembre 2023.
Sentenza Cassazione n. 50202/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris