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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 novembre 1976

Cassazione n. 41762/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/11/1976 avverso la sentenza del 05/12/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 5 dicembre 2022 la Corte di appello di Trieste, all'esito del gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la sentenza in data 18 novembre 2019, con la quale il Tribunale di Udine ne aveva affermato la responsabilità per i reati di cui agli artt. 582, 585 cod. pen. (capo A.) e 4, comma 2, legge 18 aprile 1975, commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso e, concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia.

2. L'imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione, articolando un unico motivo (di seguito esposto nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.), con il quale ha denunciato il vizio di motivazione sia in ordine all'affermazione della sua responsabilità sia con riguardo alla commisurazione della pena.

3. Il ricorso è inammissibile per la dirimente considerazione che esso è stato proposto personalmente dall'imputato.

Difatti, «il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento [...] non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt.571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione» (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 2018, Aiello, Rv. 272010 - 01).

4. All'inammissibilità - da dichiararsi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila, poiché l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/11/1976 avverso la sentenza del 05/12/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 5 dicembre 2022 la Corte di appello di Trieste, all'esito del gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la sentenza in data 18 novembre 2019, con la quale il Tribunale di Udine ne aveva affermato la responsabilità per i reati di cui agli artt. 582, 585 cod. pen. (capo A.) e 4, comma 2, legge 18 aprile 1975, commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso e, concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia. 2. L'imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione, articolando un unico motivo (di seguito esposto nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.), con il quale ha denunciato il vizio di motivazione sia in ordine all'affermazione della sua responsabilità sia con riguardo alla commisurazione della pena. 3. Il ricorso è inammissibile per la dirimente considerazione che esso è stato proposto personalmente dall'imputato. Difatti, «il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento [...] non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt.571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione» (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 2018, Aiello, Rv. 272010 - 01). 4. All'inammissibilità - da dichiararsi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila, poiché l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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