CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 ottobre 2023
Cassazione n. 44292/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il ricorrente contesta l'eccessività della pena irrogata, nonché la mancata concessione delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena; rilevato che le doglianze sono generiche, non confrontandosi con i puntuali e circostanziati elementi che i giudici di merito hanno posto a fondamento della decisione, evidenziando la particolare capacità a delinquere dell'imputato (gravato da precedenti specifici), il comportamento processuale non improntato a lealtà e correttezza, il dato ponderale dello stupefacente; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna dello ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 ottobre 2023 [OSCURATO:PERSONA]