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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 giugno 2025

Cassazione n. 26825/2025

Testo disponibile della fonte

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ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bise ss. cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta , concludeva per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

L’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con memoria depositata in data 09/06/2025, concludeva insistendo per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. I l T ribunale per il riesame delle misure cautelari personali di Catania confermava la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico di [OSCURATO:PERSONA] peril concorso nella tentata estorsione , aggravata dall’uso del metodo mafioso, consumata ai danni dellasocietà “[OSCURATO:SOCIETA].” Si contestava agli indagati di avere reiteratamente minacciato di morte edi gravi ritorsioni il capoarea per la Sicilia orientale Calabria della “[OSCURATO:SOCIETA].” oltre che il responsabile della filiale di B elpasso , al fine di costringere la ditta a non recedere dal contratto di facchinaggio con la società “[OSCURATO:SOCIETA].”o, comunque , a riconoscere una compensazione economica per il recesso.

Le esigenze cautelarirelative al ricorrente venivano ritenute contenibili con la misura dell'obbligo di presentazione periodica alla polizia giudiziaria.

2. Ricorreva per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] , che deduceva:

2.1. violazione di legge (artt.273, 581 cod. proc. pen., 610, 693 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di tentata estorsione: si deduceva che la motivazione sarebbe carente in ordine alla qualificazion e del la condotta , che avrebbe dovuto essere ricondotta alla fattispecie dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni o a quella della violenza privata ; invero , la minaccia posta in essere da Coppola non sarebbe stata diretta ad ottenere un “profitto ingiusto”, ma solo ad esercitare un supposto diritto.

Si deduceva che erano non sarebbe stata correttamente individuata né l'“ingiustizia del profitto”, né tantomeno l' ” idoneità degli atti ” contestati a generare il profitto estorsivo.

Nel dettaglio si deduceva:(a) che la “ BRT s . p . a . ” non av rebbe comunicato tempestivamente la scelta di recedere dal vincolo contrattuale nonostante si fosse da tempo determinata a non rescindere il contratto ( tale recesso aveva generato la richiesta di risarcimento -poi ottenuto - avanzata dalla G ifra s . r . l .) ; (b) che la tentata estorsione sarebbe stata illegittimamente riconosciuta in condotte dirette a far valere il p resunto diritto al rinnovo del contratto ; (c) che Aiello, per conto della “[OSCURATO:SOCIETA].” , av rebbe fornito false rassicurazioni circa il rinnovo del contratto; (d) che a gli incontri con i rappresentanti della BRT avrebbe partecipato anche [OSCURATO:PERSONA] rappresentante legale della “ [OSCURATO:SOCIETA].”; (d) che gli indagati sarebbero rappresentanti di fatto della società appaltante e,quindi, titolari del diritto che intendevano far valere ; (e) che non vi sarebbe alcuna vicinanza a famiglie mafiose, anche tenuto conto che il Giudice per le indagini preliminari aveva rigettato la richiesta di applicazione di misura cautelare per Giuseppe I ntelisano , non essendo stati acquisiti elementi comprovanti il suo concorso - sia pure morale ed agito a distanza - nella condotta contestata.

2.1.1. Il motivo non supera la soglia di ammissibilità in quanto, in generale, si risolve in una non consentita richiesta di rivalutazione delle prove poste fondamento della valutazione –consentita dalla fase – sulla responsabilità e, per quanto riguarda specificamente la contestazione in ordine alla qualificazione giuridica,è manifestamente infondato.

La Corte di appello,con motivazione che non si presta ad alcuna censura nella presente sede, ricostruiva la vicenda rilevando che gli elementi raccolti indicavano che gli indagati avevano minacciato di morte e di gravi ritorsioni l’Aiello ed il Florio in caso di revoca alla “[OSCURATO:SOCIETA].” del contratto di facchinaggio; e , una volta intervenuta la revoca , avevano reitera t o le minacce funzionali alla stipula di nuovi contratti; in particolare, il 19 giugno 2024 , dopo aver appreso della scelta nel mancato rinnovo, C alabretta Luigi e [OSCURATO:PERSONA] insultavano e minacciavano [OSCURATO:PERSONA] dentro il magazzino aziendale.

L ’azione minatoria veniva ripetuta il 25 giugno 2024 ( pag . 6 dell'ordinanza impugnata).

2.1.2. Con riferimento alla qualificazione giuridica, legittimamente veniva evidenziato come la diagnosi differenziale non poteva essere effettuata in quanto mancava la condizione preliminare per il suo compimento, ovvero la rilevazione di un diritto astrattamente tutelabile in via giudiziaria nei confronti di BRT (pag. 7 dell'ordinanza impugnata).

2.2. Violazione di legge (art. 416-bis.1. cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento dell'aggravante del metodo mafioso.

S i de duceva : (a) che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe rescisso i rapporti con il clan [OSCURATO:PERSONA],come dimostrerebbe la revoca del “carcere duro” avvenuta nel 2008; (b) che lo stesso non sarebbe mai stato coinvolto nella gestione della società appaltante; (c) che [OSCURATO:PERSONA] e P apotto , indagati per la tentata estorsione sarebberostati intercettati per oltre due anni senza che fosse emerso alcun contatto con associazioni mafiose; (d ) che Filippo I ntelisano , figlio dell'allora bossdella mafia, non sarebbe mai stato coinvolto in alcuna operazione antimafia né mai segnalato,o indicato, dalle F orze dell'ordine , o da collaboratori di giustizia,come persona vicina a clan mafiosi ; (e) che analoghe valutazioni varrebbero per gli altri coindagati ; (f) che non esiste rebbe alcuna famiglia mafiosa facente capo agli Intelisano; (g) che il fatto che Filippo I ntelisano avesse rappresentato ad Aiello il disappunto del padre per la decisione di non rinnovare il contratto non sarebbe sufficiente ad integrare le modalità mafiose della condotta contestata.Altre circostanze che smentirebbero la vicinanza della “[OSCURATO:SOCIETA].”alla mafia venivano identificate sia nel fatto che la cugina di [OSCURATO:PERSONA] intendesse partecipare ad un concorso per lavorare in Polizia, sia nelle critiche condizioni economiche della famiglia P apotto , circostanze entrambe incompatibili con l'appartenenza - o la semplice vicinanza - alla criminalità organizzata. 2.2.1.La doglianza è manifestamente infondata. [OSCURATO:PERSONA] riafferma che il metodo mafioso può esprimersi attraverso minacce implicite e che l’evocazione dell’interesse di un temibile consorzio criminale abbia uno straordinario potere intimidatorio e renda efficaci condotte minatorie “contratte”, ovvero agite attraverso il riferimento sintetico al capitale criminale accumulato dall’associazione; tale semplificazione dell’azione, correlata all’evocazione della potenza criminale di gruppi criminali organizzate integra sicuramente il “metodo mafioso” (cfr., Sez. 2, n. 32 del 30/11/2016 , dep. 2017, Gallo, Rv. 268759-01; Sez. 2, n. 22976 del 13/04/2017, Neri, Rv. 270175-01).

2.2.2. Nel caso in esame, l a ricostruzione dei fatti e della modalità della condotta ha consentito al Tribunale di rilevare che le gravi e reiterateminacce di morte, di danni a mezzi e di ritorsioni economiche erano state effettuate spendendo il nome di Filippo I ntelisano , in tal modo avvalendosi della notoria vicinanza familiare al capo mafia attraverso l’implicito r ichiamo alla capacità criminale dell'associazione, condotta che integrava sicuramente il “ ricorso al metodo mafioso” (pag. 9 dell’ordinanza impugnata).

Tali pacifiche emergenze non risultano smentite dalle contestazioni difensive, dirette ad una integrale rivalutazione delle fonti di prova poste a sostegno del riconoscimento dell’aggravante, attività non consentita in sede di legittimità.

2.3. Violazione di legge (art. 274 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione con riferimento alla idoneità della misura della custodia cautelare a contenere il pericolo rilevato.

2.3.1. C ontrariamente a quanto dedotto , il Tribunale analizzava le peculiarità del ruolo assunto dal ricorrente e ne rilevava la marginalità; evidenziava altresì che il Coppola si era astenuto dal reiterare le intimidazioni.

2.3.2. Tale ruolo, le modalità della condotta ed il transito presso la società “[OSCURATO:SOCIETA].”consentivano di ritenere adeguata la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla [OSCURATO:PERSONA] tre volte alla settimana.

Si tratta di una motivazione che si sottrae ad ogni censura in questa sede.

3. All’inammissibilità delricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna delricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M Dichiara inammissibileil ricors o e condanna i l ricorrent e al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il giorno 1 luglio 2025. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bise ss. cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta , concludeva per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. L’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con memoria depositata in data 09/06/2025, concludeva insistendo per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I l T ribunale per il riesame delle misure cautelari personali di Catania confermava la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico di [OSCURATO:PERSONA] peril concorso nella tentata estorsione , aggravata dall’uso del metodo mafioso, consumata ai danni dellasocietà “[OSCURATO:SOCIETA].” Si contestava agli indagati di avere reiteratamente minacciato di morte edi gravi ritorsioni il capoarea per la Sicilia orientale Calabria della “[OSCURATO:SOCIETA].” oltre che il responsabile della filiale di B elpasso , al fine di costringere la ditta a non recedere dal contratto di facchinaggio con la società “[OSCURATO:SOCIETA].”o, comunque , a riconoscere una compensazione economica per il recesso. Le esigenze cautelarirelative al ricorrente venivano ritenute contenibili con la misura dell'obbligo di presentazione periodica alla polizia giudiziaria. 2. Ricorreva per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] , che deduceva: 2.1. violazione di legge (artt.273, 581 cod. proc. pen., 610, 693 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di tentata estorsione: si deduceva che la motivazione sarebbe carente in ordine alla qualificazion e del la condotta , che avrebbe dovuto essere ricondotta alla fattispecie dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni o a quella della violenza privata ; invero , la minaccia posta in essere da Coppola non sarebbe stata diretta ad ottenere un “profitto ingiusto”, ma solo ad esercitare un supposto diritto. Si deduceva che erano non sarebbe stata correttamente individuata né l'“ingiustizia del profitto”, né tantomeno l' ” idoneità degli atti ” contestati a generare il profitto estorsivo. Nel dettaglio si deduceva:(a) che la “ BRT s . p . a . ” non av rebbe comunicato tempestivamente la scelta di recedere dal vincolo contrattuale nonostante si fosse da tempo determinata a non rescindere il contratto ( tale recesso aveva generato la richiesta di risarcimento -poi ottenuto - avanzata dalla G ifra s . r . l .) ; (b) che la tentata estorsione sarebbe stata illegittimamente riconosciuta in condotte dirette a far valere il p resunto diritto al rinnovo del contratto ; (c) che Aiello, per conto della “[OSCURATO:SOCIETA].” , av rebbe fornito false rassicurazioni circa il rinnovo del contratto; (d) che a gli incontri con i rappresentanti della BRT avrebbe partecipato anche [OSCURATO:PERSONA] rappresentante legale della “ [OSCURATO:SOCIETA].”; (d) che gli indagati sarebbero rappresentanti di fatto della società appaltante e,quindi, titolari del diritto che intendevano far valere ; (e) che non vi sarebbe alcuna vicinanza a famiglie mafiose, anche tenuto conto che il Giudice per le indagini preliminari aveva rigettato la richiesta di applicazione di misura cautelare per Giuseppe I ntelisano , non essendo stati acquisiti elementi comprovanti il suo concorso - sia pure morale ed agito a distanza - nella condotta contestata. 2.1.1. Il motivo non supera la soglia di ammissibilità in quanto, in generale, si risolve in una non consentita richiesta di rivalutazione delle prove poste fondamento della valutazione –consentita dalla fase – sulla responsabilità e, per quanto riguarda specificamente la contestazione in ordine alla qualificazione giuridica,è manifestamente infondato. La Corte di appello,con motivazione che non si presta ad alcuna censura nella presente sede, ricostruiva la vicenda rilevando che gli elementi raccolti indicavano che gli indagati avevano minacciato di morte e di gravi ritorsioni l’Aiello ed il Florio in caso di revoca alla “[OSCURATO:SOCIETA].” del contratto di facchinaggio; e , una volta intervenuta la revoca , avevano reitera t o le minacce funzionali alla stipula di nuovi contratti; in particolare, il 19 giugno 2024 , dopo aver appreso della scelta nel mancato rinnovo, C alabretta Luigi e [OSCURATO:PERSONA] insultavano e minacciavano [OSCURATO:PERSONA] dentro il magazzino aziendale. L ’azione minatoria veniva ripetuta il 25 giugno 2024 ( pag . 6 dell'ordinanza impugnata). 2.1.2. Con riferimento alla qualificazione giuridica, legittimamente veniva evidenziato come la diagnosi differenziale non poteva essere effettuata in quanto mancava la condizione preliminare per il suo compimento, ovvero la rilevazione di un diritto astrattamente tutelabile in via giudiziaria nei confronti di BRT (pag. 7 dell'ordinanza impugnata). 2.2. Violazione di legge (art. 416-bis.1. cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento dell'aggravante del metodo mafioso. S i de duceva : (a) che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe rescisso i rapporti con il clan [OSCURATO:PERSONA],come dimostrerebbe la revoca del “carcere duro” avvenuta nel 2008; (b) che lo stesso non sarebbe mai stato coinvolto nella gestione della società appaltante; (c) che [OSCURATO:PERSONA] e P apotto , indagati per la tentata estorsione sarebberostati intercettati per oltre due anni senza che fosse emerso alcun contatto con associazioni mafiose; (d ) che Filippo I ntelisano , figlio dell'allora bossdella mafia, non sarebbe mai stato coinvolto in alcuna operazione antimafia né mai segnalato,o indicato, dalle F orze dell'ordine , o da collaboratori di giustizia,come persona vicina a clan mafiosi ; (e) che analoghe valutazioni varrebbero per gli altri coindagati ; (f) che non esiste rebbe alcuna famiglia mafiosa facente capo agli Intelisano; (g) che il fatto che Filippo I ntelisano avesse rappresentato ad Aiello il disappunto del padre per la decisione di non rinnovare il contratto non sarebbe sufficiente ad integrare le modalità mafiose della condotta contestata.Altre circostanze che smentirebbero la vicinanza della “[OSCURATO:SOCIETA].”alla mafia venivano identificate sia nel fatto che la cugina di [OSCURATO:PERSONA] intendesse partecipare ad un concorso per lavorare in Polizia, sia nelle critiche condizioni economiche della famiglia P apotto , circostanze entrambe incompatibili con l'appartenenza - o la semplice vicinanza - alla criminalità organizzata. 2.2.1.La doglianza è manifestamente infondata. [OSCURATO:PERSONA] riafferma che il metodo mafioso può esprimersi attraverso minacce implicite e che l’evocazione dell’interesse di un temibile consorzio criminale abbia uno straordinario potere intimidatorio e renda efficaci condotte minatorie “contratte”, ovvero agite attraverso il riferimento sintetico al capitale criminale accumulato dall’associazione; tale semplificazione dell’azione, correlata all’evocazione della potenza criminale di gruppi criminali organizzate integra sicuramente il “metodo mafioso” (cfr., Sez. 2, n. 32 del 30/11/2016 , dep. 2017, Gallo, Rv. 268759-01; Sez. 2, n. 22976 del 13/04/2017, Neri, Rv. 270175-01). 2.2.2. Nel caso in esame, l a ricostruzione dei fatti e della modalità della condotta ha consentito al Tribunale di rilevare che le gravi e reiterateminacce di morte, di danni a mezzi e di ritorsioni economiche erano state effettuate spendendo il nome di Filippo I ntelisano , in tal modo avvalendosi della notoria vicinanza familiare al capo mafia attraverso l’implicito r ichiamo alla capacità criminale dell'associazione, condotta che integrava sicuramente il “ ricorso al metodo mafioso” (pag. 9 dell’ordinanza impugnata). Tali pacifiche emergenze non risultano smentite dalle contestazioni difensive, dirette ad una integrale rivalutazione delle fonti di prova poste a sostegno del riconoscimento dell’aggravante, attività non consentita in sede di legittimità. 2.3. Violazione di legge (art. 274 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione con riferimento alla idoneità della misura della custodia cautelare a contenere il pericolo rilevato. 2.3.1. C ontrariamente a quanto dedotto , il Tribunale analizzava le peculiarità del ruolo assunto dal ricorrente e ne rilevava la marginalità; evidenziava altresì che il Coppola si era astenuto dal reiterare le intimidazioni. 2.3.2. Tale ruolo, le modalità della condotta ed il transito presso la società “[OSCURATO:SOCIETA].”consentivano di ritenere adeguata la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla [OSCURATO:PERSONA] tre volte alla settimana. Si tratta di una motivazione che si sottrae ad ogni censura in questa sede. 3. All’inammissibilità delricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna delricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M Dichiara inammissibileil ricors o e condanna i l ricorrent e al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 1 luglio 2025. [OSCURATO:PERSONA]
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