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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 luglio 2025

Cassazione n. 40994/2025

Testo disponibile della fonte

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la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia avverso la sentenza del 04/07/2025 della Corte di Appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto annullarsi la sentenza senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 4 luglio 2025, la Corte di Appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto del 17 novembre 2023 di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un anno di reclusione e di euro 500,00 di multa, oltre che al risarcimento dei danni subiti dalla costituita parte civile, da liquidarsi nella competente sede civile, per il delitto di cui all'articolo 640 cod. pen. in danno di [OSCURATO:PERSONA].

2. Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell'imputato, deducendo, con un unico motivo, l’estinzione del reato per intervenuta remissione della querela ritualmente accettata, avvenuta nei termini per la presentazione del ricorso per cassazione, e chiedendo l’annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza. [OSCURATO:PERSONA]

1. In data 14 luglio 2025, la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] ha rimesso la querela sporta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e, in data 16 luglio 2025, quest’ultimo ha accettato la remissione della querela, per mezzo del suo procuratore speciale avv. [OSCURATO:PERSONA].

È ammissibile il ricorso per cassazione proposto al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, che sia intervenuta dopo la sentenza e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione (Sez. 4, n. 38156 del 05/07/2022 Tomasello, Rv. 283584 – 01).

Risultando rispettate le formalità essenziali di cui agli artt. 339 e 340 cod. proc. pen., il reato per cui si procede, perseguibile ad istanza della persona offesa, si è estinto ai sensi dell'art. 152 cod. pen.

Trova, quindi, applicazione il principio diritto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso - come avvenuto nel caso in esame - sia stato tempestivamente proposto (Sez.

U, n.24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv.227681-01; Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020, dep. 2021, Durante, Rv. 281326-01).

2. Per le considerazioni esposte, la sentenza deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per remissione di querela, non emergendo, da un'analisi delle sentenze di merito, elementi perché si possa e si debba pronunciare una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. 3.

Consegue, in base al disposto dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen., la condanna dell'imputato al pagamento delle spese del procedimento, non risultando diversamente convenuto nell’atto di remissione.

P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela.

Condanna l'imputato al pagamento delle spese proce

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia avverso la sentenza del 04/07/2025 della Corte di Appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto annullarsi la sentenza senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 4 luglio 2025, la Corte di Appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto del 17 novembre 2023 di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un anno di reclusione e di euro 500,00 di multa, oltre che al risarcimento dei danni subiti dalla costituita parte civile, da liquidarsi nella competente sede civile, per il delitto di cui all'articolo 640 cod. pen. in danno di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell'imputato, deducendo, con un unico motivo, l’estinzione del reato per intervenuta remissione della querela ritualmente accettata, avvenuta nei termini per la presentazione del ricorso per cassazione, e chiedendo l’annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. In data 14 luglio 2025, la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] ha rimesso la querela sporta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e, in data 16 luglio 2025, quest’ultimo ha accettato la remissione della querela, per mezzo del suo procuratore speciale avv. [OSCURATO:PERSONA]. È ammissibile il ricorso per cassazione proposto al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, che sia intervenuta dopo la sentenza e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione (Sez. 4, n. 38156 del 05/07/2022 Tomasello, Rv. 283584 – 01). Risultando rispettate le formalità essenziali di cui agli artt. 339 e 340 cod. proc. pen., il reato per cui si procede, perseguibile ad istanza della persona offesa, si è estinto ai sensi dell'art. 152 cod. pen. Trova, quindi, applicazione il principio diritto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso - come avvenuto nel caso in esame - sia stato tempestivamente proposto (Sez. U, n.24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv.227681-01; Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020, dep. 2021, Durante, Rv. 281326-01). 2. Per le considerazioni esposte, la sentenza deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per remissione di querela, non emergendo, da un'analisi delle sentenze di merito, elementi perché si possa e si debba pronunciare una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. 3. Consegue, in base al disposto dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen., la condanna dell'imputato al pagamento delle spese del procedimento, non risultando diversamente convenuto nell’atto di remissione. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese proce
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